Cassazione Civile, Ordinanza n. 15878/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro due sentenze della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che avevano rigettato gli appelli dell'Ufficio e confermato l'annullamento, in primo grado, di avvisi di liquidazione relativi alla maggiore imposta di registro, ritenuta dovuta per asserita decadenza dalle agevolazioni fiscali richieste dalle società contribuenti. Nel corso del giudizio di legittimità una delle società ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, documentando il pagamento della prima rata; l'Agenzia ha poi dedotto che risultavano pagate tutte le rate dovute. In assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto, la Corte ha rilevato la causa estintiva del processo, applicabile anche alla coobbligata e, comunque, alla società risultante dalla fusione per incorporazione.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché relativi al medesimo debito tributario; ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata e della mancata istanza di trattazione; ha quindi dichiarato estinti i giudizi riuniti. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura, non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, art. 6
La definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata, determina l'estinzione del processo in difetto di istanza di trattazione entro il termine previsto; il perfezionamento da parte del coobbligato giova anche agli altri.
l. n. 136 del 2018
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 2504-bis cod. civ.
La fusione per incorporazione comporta la successione della società incorporante nella posizione della incorporata.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non è applicabile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando perfezionata e non seguita da istanza di trattazione nel termine previsto, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Il perfezionamento della definizione agevolata da parte di un coobbligato può spiegare effetti favorevoli anche nei confronti degli altri coobbligati, inclusi quelli la cui controversia non sia più pendente.
- In caso di fusione per incorporazione, la posizione processuale e sostanziale della società incorporata confluisce nella società incorporante, rilevando ai fini della prosecuzione o dell'estinzione del giudizio.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere esteso in via interpretativa oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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