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Ordinanza

Ordinanza n. 14017/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del Ministero del turismo n. 77367 del 20 maggio 2026, recante approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, quanto al profilo “Funzionari Area Valorizzazione e sostegno del turismo – Codice TUR-VS”; - della graduatoria finale di merito relativa al profilo “Funzionari Area Valorizzazione e sostegno del turismo – Codice TUR-VS”, pubblicata sul portale InPA e sul sito istituzionale del Ministero del turismo in data 20 maggio 2026, nella parte in cui alla ricorrente sono stati attribuiti punti 0 per la valutazione dei titoli e il punteggio complessivo di 27,25, con collocazione alla posizione n. 88 quale idonea non vincitrice; - dell’allegato alla graduatoria finale e/o dell’“Allegato 1 – TUR140_VS_valutazione_titoli_318_FINALE_rev”, nella parte in cui riporta la posizione della ricorrente con punti 27,25 per la prova scritta, punti 0 per i titoli e totale punti 27,25; - del verbale n. 11 – Riunione finale del 15 maggio 2026, con cui la Commissione esaminatrice ha approvato la graduatoria finale del profilo TUR-VS e ne ha disposto la trasmissione al Ministero del Turismo e a Formez PA, unitamente al relativo allegato; - del verbale n. 8 – Valutazione titoli del 9 marzo 2026, nella parte in cui la Commissione ha stabilito, tra l'altro, che “le lauree magistrali non previste come titoli di accesso attribuiscono 2,5 punti”, così escludendo dalla valutazione le lauree magistrali ricomprese nell’elenco astratto dei titoli previsti per il codice di concorso, anche quando il candidato possieda già un autonomo titolo triennale sufficiente per l'accesso; - dei verbali n. 5 del 29 gennaio 2026, n. 6 del 5 febbraio 2026, n. 9 del 27 marzo 2026, n. 10, e di ogni ulteriore verbale o atto istruttorio della Commissione concernente la valutazione dei titoli, la verifica delle griglie, la correzione dei punteggi e la formazione della graduatoria finale, ivi compresi gli eventuali atti della seduta del 31 marzo 2026; - della griglia completa di valutazione dei titoli, nella parte relativa alla sig.ra Erica Spiga, ove si legge che è stata assunta quale “titolo di accesso” la laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici, Classe LM-49, conseguita nel 2020, con conseguente attribuzione di punti 0; - in via subordinata, del bando di concorso pubblico MITUR prot. n. 0162537/25 del 16 maggio 2025 e, in particolare, dell'art. 8, comma 3, lett. b) e d), nella sola parte e solo ove interpretato nel senso fatto proprio dall'Amministrazione, ossia nel senso di impedire la valutazione della laurea magistrale LM-49 posseduta dalla ricorrente quale titolo ulteriore rispetto alla laurea triennale L-15, già autonomamente sufficiente per l'accesso al profilo TUR-VS, ovvero, in via ulteriormente subordinata, nel senso di impedire la valutazione della laurea triennale L-15 ove la LM-49 sia assunta quale titolo di accesso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli eventuali atti di assunzione, scelta della sede, scorrimento o immissione in servizio dei candidati utilmente collocati, nella parte in cui risultino lesivi della posizione della ricorrente. nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio conseguito per i titoli e alla conseguente collocazione nella posizione spettante nella graduatoria.

Giustizia amministrativa202607860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il profilo Funzionari Area Valorizzazione e sostegno del turismo – Codice TUR-VS, nella parte in cui alla candidata sono stati attribuiti zero punti per i titoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria, la graduatoria, i relativi allegati e i verbali della Commissione esaminatrice concernenti la valutazione dei titoli. Ha contestato, in particolare, l’attribuzione di zero punti per la laurea magistrale LM-49 in Progettazione e gestione dei sistemi turistici, sostenendo che tale titolo avrebbe dovuto essere valutato come titolo ulteriore, poiché possedeva anche la laurea triennale L-15, autonomamente sufficiente per l’accesso al profilo concorsuale. In via subordinata ha censurato il bando, ove interpretato nel senso di impedire la valutazione della laurea magistrale oppure, alternativamente, di impedire la valutazione della laurea triennale qualora la laurea magistrale fosse considerata titolo di accesso. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione cautelare, e l’accertamento del diritto alla rideterminazione del punteggio e della posizione in graduatoria. L’ordinanza non esamina il merito delle censure, rilevando esclusivamente una questione relativa alla regolarità delle notifiche ai controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha deciso né l’istanza cautelare né il merito del ricorso. Ha rilevato che la notificazione del ricorso ai controinteressati non costituiti era stata effettuata tramite PEC a indirizzi asseritamente tratti dal registro INAD. Tuttavia, non risultava depositato il codice fiscale di alcuno dei controinteressati, dato ritenuto necessario per verificare, mediante consultazione del registro, l’effettiva elezione del domicilio digitale e quindi la regolarità della notificazione ai sensi dell’art. 3-ter, comma 1, lett. b), della l. n. 53/1994. Ha pertanto disposto che la ricorrente, entro sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, indichi il codice fiscale di almeno uno dei controinteressati destinatari della notifica. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 settembre 2026. Nessuna statuizione definitiva sulle spese o sulla fondatezza delle domande è stata adottata.

Norme richiamate

  • art. 6-quater d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

    Il registro INAD è il registro dal quale la parte ha dichiarato di avere tratto gli indirizzi PEC utilizzati per notificare il ricorso ai controinteressati.

  • art. 3-ter, comma 1, lett. b), l. 21 gennaio 1994, n. 53

    La regolarità della notificazione tramite domicilio digitale tratto dal registro INAD deve poter essere verificata attraverso l’identificazione del destinatario; a tal fine il TAR ha ritenuto necessario il deposito del codice fiscale di almeno uno dei controinteressati.

Massime di principio

  • Quando una notificazione processuale è effettuata a un domicilio digitale asseritamente tratto dal registro INAD, la parte notificante deve fornire gli elementi identificativi necessari a verificare l’effettiva riferibilità del domicilio digitale al destinatario; il codice fiscale può costituire tale elemento di verifica.
  • Se la regolarità della notificazione ai controinteressati non costituiti non è verificabile per la mancata indicazione dei dati identificativi necessari, il giudice può disporre un incombente a carico del ricorrente e rinviare la trattazione dell’istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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