Ordinanza n. 13931/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del Ministero della Difesa che ha confermato il diniego alla riammissione in servizio permanente effettivo, con ricostruzione integrale della carriera e collocamento in quiescenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento ministeriale del 27 agosto 2024, con il quale è stata respinta l'istanza di riammissione in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 882 del Codice dell'ordinamento militare, con ricostruzione integrale della carriera e contestuale collocamento in quiescenza. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti e connessi, tra cui il decreto del 16 settembre 2021, che aveva disposto il reintegro nel grado con iscrizione nei ruoli del congedo senza riammissione in servizio; il precedente decreto del 1° luglio 2011, con cui era stato negato il reintegro nel grado; e il decreto del 29 marzo 2002, recante la sanzione di stato della perdita del grado. Il ricorrente ha domandato anche l'accertamento del diritto alla ricostruzione integrale della carriera, al pagamento degli emolumenti non percepiti, al versamento dei contributi pensionistici e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., due possibili profili di inammissibilità: in primo luogo, la natura meramente confermativa dell'atto del 27 agosto 2024, poiché l'amministrazione avrebbe confermato precedenti dinieghi senza svolgere nuova istruttoria né rivalutare la vicenda; in secondo luogo, la possibile preclusione derivante dal fatto che il decreto del 16 settembre 2021, relativo ai medesimi fatti e alla reintegrazione nel grado senza riammissione in servizio, era già stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito con decreto presidenziale del 10 ottobre 2023 di reiezione, conforme al parere del Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha riservato la decisione e, rilevando d'ufficio le due questioni potenzialmente impeditive dell'esame del ricorso, ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare deduzioni. La prima questione riguarda l'eventuale natura meramente confermativa del provvedimento impugnato, che potrebbe renderlo non autonomamente lesivo e quindi non impugnabile in assenza di nuova istruttoria o rivalutazione. La seconda concerne l'eventuale preclusione derivante dalla precedente definizione, con decreto presidenziale, del ricorso straordinario proposto contro il decreto del 16 settembre 2021. La decisione sull'ammissibilità e sulle domande sostanziali è stata pertanto rinviata all'esito del contraddittorio scritto. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 882 d.lgs. 66/2010
Richiamato quale base normativa dell'istanza di riammissione in servizio permanente effettivo.
art. 868, commi 2 e 3, d.lgs. 66/2010
Richiamato in relazione alla qualificazione normativa del decreto di reintegro nel grado del 16 settembre 2021.
art. 72 l. 113/1954
Richiamato quale disciplina invocata per la precedente istanza di reintegro nel grado presentata prima dell'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando emerga dopo il passaggio in decisione una questione rilevante, di riservare la decisione e assegnare alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie; la norma è stata applicata per sottoporre al contraddittorio le possibili questioni di inammissibilità rilevate d'ufficio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento del provvedimento di oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Un provvedimento che si limiti a confermare precedenti determinazioni senza una nuova istruttoria e senza una rinnovata valutazione della situazione non costituisce, in linea di principio, un autonomo provvedimento lesivo impugnabile; la sua natura meramente confermativa può determinare l'inammissibilità del ricorso proposto contro di esso.
- Quando il giudice rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva e preclusiva dell'esame del merito, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando loro un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La precedente definizione, con decreto presidenziale, di un ricorso straordinario contro un atto amministrativo può porre una questione di preclusione rispetto a una successiva impugnazione giudiziale del medesimo atto o di questioni sostanzialmente coincidenti; la relativa incidenza sull'ammissibilità deve essere verificata nel contraddittorio delle parti.
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