Sentenza n. 6544/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale adottata da Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Privata - U.O. Condono Edilizio – avente numero di Repertorio QI/3156/2024 del 21.11.2024 e numero di Protocollo QI/231258/2024 del 21.11.2024; e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria conseguente alla domanda di condono n. 0/565708 presentata dal sig. Giuseppe Aloi in data 10.122004 per l’immobile sito in Roma, Via Castelspina, 48.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione sine titulo di un’unità abitativa di 40 mq, con contestuale domanda di accertamento della spettanza della concessione in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono adottato da Roma Capitale, deducendo anzitutto violazione di legge, difetto di motivazione e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché l’amministrazione avrebbe apoditticamente ritenuto che il manufatto fosse stato demolito e ricostruito dopo la presentazione della domanda di condono, senza un adeguato accertamento e con indebita inversione dell’onere della prova. Hanno inoltre dedotto eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà tra il diniego e una precedente comunicazione amministrativa con cui era stato comunicato che poteva essere ritirata la concessione in sanatoria, sostenendo che il diniego costituisse un annullamento in autotutela tardivo e contrario all’art. 21-nonies l. 241/1990. Infine, hanno invocato la violazione del legittimo affidamento, richiamando una serie di atti e comportamenti amministrativi — attribuzione del numero civico, autorizzazione all’allaccio fognario, richieste tariffarie e comunicazione del 2017 relativa al rilascio della concessione — che avrebbero consolidato la loro aspettativa al conseguimento della sanatoria. È stata altresì proposta domanda di accertamento della spettanza del rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e ha respinto integralmente il ricorso, incluse le domande di annullamento e di accertamento. Quanto alla ricostruzione dell’abuso, il Collegio ha ritenuto decisiva la documentazione fotografica estratta da Google Maps: l’immagine del luglio 2008 mostrava, in corrispondenza del civico 48, uno spazio libero, mentre le immagini dell’agosto 2015 e del luglio 2025 mostravano nuovamente la presenza del manufatto. Tali risultanze erano corroborate dal verbale della Polizia Municipale, cui il giudice ha riconosciuto valore probatorio quale attività senso-percettiva documentata in un atto assistito da fede privilegiata. I ricorrenti non avevano fornito elementi idonei a smentire tale ricostruzione. Il TAR ha inoltre affermato che, poiché in materia di condono grava sull’istante la prova della realizzazione dell’abuso entro il termine di legge, il richiedente deve poter dimostrare anche che, fino alla definizione del procedimento, il manufatto non sia stato modificato strutturalmente o demolito e ricostruito. La precedente comunicazione amministrativa non è stata qualificata come provvedimento definitivo di accoglimento: il suo contenuto lasciava ancora possibile il diniego in caso di mancato pagamento di quanto dovuto. Ne consegue che il potere amministrativo non si era consumato e il diniego non costituiva un provvedimento di secondo grado soggetto ai limiti temporali dell’autotutela. Il richiamo al legittimo affidamento è stato ritenuto comunque inidoneo a fondare il rilascio del condono; secondo il Collegio, l’eventuale lesione dell’affidamento non può trasformarsi nella pretesa al rilascio del titolo e, al ricorrere dei relativi presupposti, potrebbe al più fondare una domanda risarcitoria. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
d.l. n. 269/2003
Il diniego riguarda una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della disciplina del condono prevista dal decreto-legge; il giudice valorizza il requisito temporale della realizzazione dell’abuso e la necessità che il manufatto resti conforme alla situazione rappresentata nell’istanza fino alla definizione del procedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla violazione del preavviso di rigetto è respinta nell’ambito della complessiva valutazione della legittimità del diniego, ritenuto adeguatamente fondato sull’istruttoria svolta.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disciplina dell’annullamento d’ufficio non si applica al diniego di condono quando la precedente comunicazione non costituisce un provvedimento definitivo di accoglimento, sicché il potere amministrativo non si è consumato.
artt. 11 e 117 Cost.
Sono richiamati dai ricorrenti a sostegno della tutela del legittimo affidamento, ma il giudice esclude che l’affidamento possa determinare il rilascio del condono in presenza dell’accertata demolizione e ricostruzione del manufatto.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio, l’istante deve provare non solo che l’abuso sia stato realizzato entro il termine previsto dalla legge, ma anche che, fino alla definizione del procedimento, il manufatto non sia stato oggetto di modifiche strutturali incompatibili con la domanda, né demolito e successivamente ricostruito.
- La documentazione fotografica e il verbale della polizia municipale possono costituire elementi probatori idonei a dimostrare la demolizione e ricostruzione di un manufatto, soprattutto quando il verbale documenta attività direttamente percepite dagli agenti ed è corroborato da ulteriori risultanze istruttorie.
- Una comunicazione amministrativa che consenta il ritiro della concessione in sanatoria, ma lasci espressamente possibile il diniego in presenza di condizioni ostative o mancati adempimenti, non equivale a un provvedimento definitivo di accoglimento e non consuma il potere dell’amministrazione di definire negativamente il procedimento.
- Il diniego di condono adottato dopo una comunicazione non definitiva di possibile rilascio non costituisce annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento favorevole e non è quindi soggetto ai limiti temporali propri dell’autotutela decisoria.
- La tutela del legittimo affidamento non può comportare il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria in assenza dei presupposti legali; l’eventuale lesione dell’affidamento può rilevare, se ne ricorrono i presupposti, esclusivamente sul piano risarcitorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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