Cassazione Penale, Sentenza n. 51220/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/09/2023 del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del 15/07/2022 del Tribunale di Caltanissetta, il quale aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Meli era sottoposto a custodia cautelare per reati tra cui partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), estorsione, e reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo in particolare che non sussistesse attualità del pericolo di reiterazione del reato, dato l'ampio decorso temporale tra i fatti contestati (dicembre 2020 - marzo 2021) e l'esecuzione della misura (24/06/2021), e che la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in altro luogo (Pisa) avrebbe reciso i contatti con il contesto criminoso.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che ha fondato il provvedimento cautelare sulla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (riferita ai reati di mafia) e sulla consistenza della piattaforma indiziaria, nonché sul ruolo di rilievo attribuito a Meli nell'organizzazione (considerato braccio destro del reggente e cerniera tra capi e associati, partecipe in estorsioni, traffici di stupefacenti e nella raccolta di denaro per i detenuti). La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di specifiche allegazioni o risultanze dibattimentali idonee a superare le valutazioni cautelari; le censure relative al decorso del tempo e alla possibilità di applicare gli arresti domiciliari in altra provincia sono state ritenute inidonee a scalfire il giudizio di pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la presunzione relativa circa l'esigenza cautelare per i reati di mafia e la presunzione assoluta sull'adeguatezza della sola misura carceraria, superabile soltanto nei casi degli artt. 275 commi 4 e 4-bis (cura di figli minori di 6 anni o malattia incompatibile con la detenzione). Tale regime limita fortemente la possibilità di sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive.
art. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamate dalle censure del ricorrente; la Corte ha ritenuto che il giudizio prognostico sia stato correttamente svolto in conformità a tali disposizioni, tenendo conto delle specificità del reato associativo di tipo mafioso e della piattaforma indiziaria.
art. 416-bis cod. pen.
Reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; centrale per l'applicazione della presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 629 cod. pen.
Reato di estorsione indicato nei capi di imputazione; utilizzato, insieme ad altri elementi indiziari, per valutare il ruolo attivo del ricorrente nell'associazione criminale.
art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme relative ai reati in materia di stupefacenti contestati a Meli; concorrono alla valutazione complessiva della pericolosità e del ruolo criminale.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Norma processuale riferita alla discussione scritta e alle modalità di requisitoria in Cassazione utilizzata nella fase procedimentale (requisitoria scritta e valutazione del Procuratore generale).
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla disamina in cassazione dei motivi di impugnazione relativi a provvedimenti cautelari; la Corte ha valutato il ricorso nei limiti consentiti.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti della cancelleria relativi alla comunicazione e registrazioni richieste a seguito del provvedimento di rigetto.
Massime di principio
- Nei procedimenti per delitti di tipo mafioso l'art. 275, comma 3, c.p.p. instaura una presunzione che rende molto difficile ottenere misure cautelari alternative alla custodia in carcere: il giudice presume l'esigenza cautelare e ritiene inadeguata la sola misura detentiva non carceraria salvo le eccezioni normative tassative.
- Il decorso del tempo rispetto ai fatti contestati, da solo, non è normalmente sufficiente a superare la presunzione di pericolosità; è necessario produrre elementi concreti, nuovi e specifici che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione.
- La mera proposta di esecuzione degli arresti domiciliari in una diversa provincia non elimina automaticamente il rischio di mantenimento di contatti con l'associazione: occorre dimostrare in modo concreto che il trasferimento impedirebbe efficacemente la capacità di tenere contatti e interferire con l'attività criminale.
- In sede di riesame e di Cassazione il giudizio prognostico si fonda sulla consistenza della piattaforma indiziaria già acquisita; per ottenere l'inversione di tale giudizio il difensore deve allegare e, ove possibile, documentare fatti nuovi o risultati dibattimentali che incidano direttamente sulle valutazioni cautelari.
- Le eccezioni previste dall'art. 275 commi 4 e 4-bis (esigenze familiari molto specifiche o gravi condizioni di salute) restano i principali strumenti normativi per superare la presunzione dell'adeguatezza della detenzione carceraria.
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