Sentenza n. 1186/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro n. 1639/2025, pubblicata in data 03.03.2025, nel procedimento n. r.g. 15768/2024, notificata all’Amministrazione in data 21.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 1639/2025, passata in giudicato, relativa al pagamento della Retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 1639/2025, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.425,90, oltre interessi legali. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all'Amministrazione il 21 marzo 2025. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva ancora eseguito il pagamento, la ricorrente ha domandato l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve conseguire concretamente al creditore l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato il passaggio in giudicato, la regolare notificazione della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento ministeriale. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi, su istanza della ricorrente, e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il ricorso per l'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma.
art. 7 CCNL 15.3.2001
Retribuzione professionale docenti
È la disposizione contrattuale posta a fondamento del diritto retributivo riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario azionata in ottemperanza.
art. 30, comma 1, c.p.a.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può assicurare, mediante il giudizio di ottemperanza, l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone all'Amministrazione un obbligo di dare o di fare, purché il contenuto dell'obbligo sia sufficientemente determinato.
- La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che deve realizzare concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuti dal giudicato.
- Per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudizio di ottemperanza può essere proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per assicurare l'esecuzione del giudicato su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato nella sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale; la nomina del commissario non priva l'Amministrazione del potere di adempiere.
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