Cassazione Penale, Sentenza n. 1890/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Tribunale di Ancona ha ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concorso in tentata rapina aggravata. Denuncia violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizi di motivazione per presunto travisamento dei gravi indizi di colpevolezza e per la sussistenza della misura, invocando la sua incensuratezza e il tempo trascorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi in parte non consentiti e in parte privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto inammissibile la censura sul presunto travisamento dei gravi indizi poiché il giudizio impugnato riguardava esclusivamente la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale era corretto nel considerare il decorso del tempo meramente neutro e nel ritenere persistente il rischio di recidiva, desumibile dalla preordinazione dei fatti, dalla pendenza di un procedimento per estorsione e da precedenti provvedimenti (foglio di via), nonché dalla scelta di vittime particolarmente vulnerabili e dall'assenza di segni di resipiscenza. Per l'inammissibilità resa con colpa, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (convertito)
Procedimento svolto nelle forme previste dal citato decreto; norma richiamata per la forma del procedimento
art. 310 cod. proc. pen.
Rinvio al procedimento instaurato dinanzi al Tribunale su istanza del Pubblico Ministero territoriale
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente nelle censure; la Corte osserva che le contestazioni sul travisamento dei gravi indizi non sono ammissibili quando il gravame riguarda solo la sussistenza delle esigenze cautelari
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiede la specificità dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che parte dei motivi fossero privi della necessaria specificità
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede limiti e requisiti per i motivi di ricorso; applicato per dichiarare inammissibile il ricorso formulato senza confronto puntuale con le argomentazioni del Tribunale
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per affermare che l'inammissibilità determinata da colpa del ricorrente può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria
art. 28 Reg. esec.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- Quando l'impugnazione riguarda solo la sussistenza delle esigenze cautelari, non è ammessa la censura sul 'travisamento' dei gravi indizi di colpevolezza: il mezzo di impugnazione deve restare entro i limiti consentiti dalla legge
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le argomentazioni del giudice di merito; la genericità o la mancata specificazione comportano inammissibilità
- Il decorso del tempo, di per sé, ha valore neutro ai fini della revoca della misura cautelare: occorre provare un cambiamento delle esigenze cautelari o elementi che escludano il pericolo di recidiva
- Il giudice può desumere il rischio di recidiva da elementi come la preordinazione dei fatti, la pendenza di procedimenti per reati analoghi, precedenti provvedimenti limitativi della libertà e la scelta di vittime vulnerabili in assenza di segni di resipiscenza
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile o proposta con colpa può comportare non solo la condanna alle spese ma anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
- Per aumentare le chance di successo, chi impugna deve documentare cambiamenti concreti nelle circostanze (es. segni di ravvedimento, prove di integrazione o misure alternative adeguate) e formulare censure puntuali rispetto alla motivazione del giudice
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