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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35770/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'eccezione della contribuente relativa a un errore di calcolo commesso dai verificatori nella rideterminazione del reddito d'impresa della società in accomandita semplice di cui la stessa era socia accomandante. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, richiamando gli artt. 14, 29 e 61 d.lgs. 546/1992, gli artt. 101, 102, 112, 157 e 159 c.p.c. e l'art. 111 Cost. Con il secondo motivo ha dedotto, in subordine, motivazione apparente e nullità della sentenza per carenza di motivazione, invocando l'art. 111, comma 6, Cost., l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e varie norme del d.lgs. 546/1992. Con il terzo motivo, ulteriormente subordinato, ha lamentato la violazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. 600/1973, 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2696 c.c., sostenendo che la contribuente fosse stata illegittimamente esonerata dall'onere di ricostruire la documentazione contabile distrutta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo. Ha ribadito che, nelle controversie relative alla rettifica del reddito di società di persone e dei soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo questioni personali. Poiché il giudizio non risultava celebrato con la partecipazione di tutti i soggetti necessari, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso per dedurre nullità processuali e violazione di legge.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Norma posta a fondamento del litisconsorzio necessario nel processo tributario, con obbligo di integrazione del contraddittorio.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per la possibile riunione dei giudizi connessi in presenza di identità sostanziale delle controversie.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel quadro delle norme processuali tributarie invocate per la dedotta violazione del contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al principio del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul litisconsorzio necessario.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare ultrapetizione o omissione di pronuncia, nel contesto dei vizi processuali dedotti.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali per dedurre la nullità della decisione.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato nel quadro della nullità processuale fatta valere.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione dei provvedimenti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per censurare la motivazione della decisione tributaria.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo sulla nullità per carenza di motivazione.

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo sulla nullità per carenza di motivazione.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel motivo subordinato sulla determinazione del reddito d'impresa.

  • art. 40 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel motivo subordinato sulla determinazione del reddito d'impresa.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Richiamato nel motivo subordinato in tema di imputazione e deducibilità dei componenti reddituali.

  • art. 2696 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla ripartizione dell'onere probatorio; nel testo è citato così come riportato, ma il riferimento corretto non è desumibile con certezza.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di società di persone, l'unitarietà dell'accertamento comporta litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali di un solo soggetto.
  • Se il giudizio di merito è stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la sentenza è affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Quando siano proposti più ricorsi aventi identica causa petendi e riferiti al medesimo avviso unitario di accertamento, la riunione può essere preferita al rinvio al primo giudice per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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