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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2490/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione ai fini di messa in circolazione di moneta falsa (una banconota da 20 euro) ritenuta sulla base di elementi indiziari: la banconota è stata trovata nel taschino dell'aletta parasole dell'auto, l'imputato guidava il veicolo (intestato a terzi) circa 45 minuti dopo che un soggetto non identificato aveva tentato di spendere una moneta falsa in un esercizio commerciale; il ricorrente censura l'accertamento della responsabilità penale come fondato solo su presunzioni e chiede il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. per la particolare tenuità del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: (1) le censure sulla valutazione probatoria sono improprie in cassazione e la sentenza impugnata ha fornito motivazioni logicamente coerenti (comportamento dell'imputato alla vista dei Carabinieri, dialogo in lingua straniera per confondere i militari, possibilità di altra banconota nel portafogli) che consentono di ritenere la consapevolezza della presenza della banconota falsa; (2) quanto all'attenuante di speciale tenuità, la Corte ha ritenuto la decisione motivata e non contraddittoria; per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 453-455 cod. pen.

    Norme che puniscono la falsificazione e la messa in circolazione di moneta falsa; il fatto è stato qualificato come detenzione ai fini di messa in circolazione di moneta falsa

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale: applicabile solo se il fatto è commesso per motivo di lucro e sia il vantaggio che l'offesa effettiva risultino di speciale tenuità; la Corte ha ritenuto non acquisiti gli elementi per l'attenuante o comunque ha motivato il diniego

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali alle deduzioni in cassazione; il ricorso è stato proposto nei limiti previsti dall'articolo

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova: la Corte di Cassazione ricorda che non è ammesso sottrarsi ai limiti di cui all'art. 606 c.p.p. invocando l'art. 192 per criticare la valutazione degli elementi probatori

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita l'ammissibilità in cassazione delle doglianze relative alla valutazione della prova; la Corte ha richiamato tale limite nel dichiarare inammissibile la censura sulla motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'imposizione, in caso di inammissibilità del ricorso, dell'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che chiedono una rivalutazione completa dei fatti sono, di norma, inammissibili se non si inquadrano nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • La prova basata su elementi indiziari può essere sufficiente per la condanna se gli indizi formano un quadro coerente che esclude ipotesi alternative razionali; il dubbio deve essere "ragionevole" e sostenuto da elementi logici, non da mere congetture.
  • La responsabilità per detenzione ai fini di messa in circolazione di moneta falsa può essere inferita anche da circostanze connesse alla condotta dell'imputato (comportamenti elusivi alla vista delle forze dell'ordine, tentativo di spendere banconote false collegato temporalmente/spazialmente, presenza del falso nel veicolo utilizzato dall'imputato), purché la ricostruzione sia logicamente motivata.
  • L'attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale ex art. 62 n.4 cod. pen. richiede la prova della modesta entità del vantaggio e dell'offesa e il motivo di lucro; va valutata in concreto e non si concede se la ricostruzione dei fatti non supporta la tenuità richiesta.
  • Chi propone ricorso temerario o manifestamente infondato in Cassazione rischia l'imposizione delle spese processuali e il versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto le impugnazioni dovrebbero fondarsi su censure ammissibili e specifiche.

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