Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 892/2026 - Latina, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 415/2024 del 9 aprile 2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2186/2023 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 415/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 415/2024, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio economico di euro 1.500,00, oltre accessori. La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 aprile 2024 e il suo passaggio in giudicato era stato attestato dall'ufficio competente il 13 novembre 2025. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, chiedendo la declaratoria dell'inadempimento, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con un atto di mero stile e non ha fornito elementi comprovanti l'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha dichiarato ammissibile l'azione, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha affermato che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza. Il TAR ha ordinato al Ministero e all'articolazione territoriale competente di dare esecuzione alla pronuncia entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, riconoscendo gli importi e adottando gli adempimenti indicati nel giudicato. È stato inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o un funzionario delegato quale commissario ad acta, da attivarsi su istanza della ricorrente e da concludere l'attività entro ulteriori sessanta giorni. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza del giudice amministrativo dell'ottemperanza in relazione al giudicato da eseguire.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impongano alla pubblica amministrazione di conformarvisi.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio il cui decorso costituisce presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale base del diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La proposizione dell'azione di ottemperanza presuppone la prova del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disciplina applicabile all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli adempimenti necessari entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di provvedere su istanza della parte interessata dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione, con compenso posto a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.