Cassazione Civile, Ordinanza n. 20434/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società; pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la TARI dovuta per l’annualità 2016 in relazione a una struttura alberghiera. In un primo giudizio il Comune impugnava la decisione che aveva ridotto la tassa per il periodo di inattività dell’albergo dal 9 ottobre al 31 dicembre 2016; la società resisteva. In un secondo giudizio, la società impugnava la sentenza che aveva respinto il suo appello contro l’avviso di accertamento relativo alla medesima annualità, sostenendo di avere diritto a una più ampia detassazione per la riduzione della superficie tassabile e per la chiusura stagionale/lavori interni. I motivi del Comune nel primo ricorso lamentavano omessa pronuncia e violazione della disciplina regolamentare comunale sulla superficie imponibile e sul presupposto del tributo; i motivi della società nel secondo ricorso denunciavano violazione della normativa TARI, del regolamento comunale e dell’onere probatorio, oltre a un’asserita errata determinazione della superficie tassabile e un preteso giudicato interno sul periodo d’imposta. La società deduceva anche che le denunce di inizio e cessazione attività e la chiusura stagionale avrebbero giustificato la riduzione/esenzione.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché relativi alla medesima annualità d’imposta e allo stesso cespite. Ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso del Comune (RG 3113/2019), perché l’avviso di accertamento successivamente emesso aveva sostituito l’avviso di pagamento/sollecito e la cognizione si era concentrata sul secondo atto. Ha invece rigettato il ricorso della società (RG 2515/2024), ritenendo infondati e/o inammissibili i motivi: non risultava dimostrata la concreta inutilizzabilità della struttura alberghiera, la mera chiusura stagionale o la denuncia di cessazione attività non bastavano, la riduzione di superficie non era provata e alcune questioni erano nuove in cassazione o non specificamente autosufficienti. Ha anche compensato le spese per un terzo e condannato la ricorrente soccombente al pagamento dei due terzi.
Norme richiamate
art. 274 c.p.c.
consente la riunione di giudizi connessi per ragioni di economia processuale anche oltre i casi espressamente previsti.
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della doglianza di omessa pronuncia.
art. 33 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (ora TARI)
invocato per sostenere la riduzione tariffaria per utenze non domestiche non stabilmente attive/stagionali, ma la Corte rileva che la riduzione non è automatica e richiede prova della concreta inutilizzabilità.
art. 25 del regolamento comunale
richiamato per sostenere che la superficie imponibile è quella già dichiarata in precedenza ai fini TARES/TARSU/TIA.
art. 35 del regolamento comunale
ritenuto non pertinente alla mera sospensione dell’attività, rilevando piuttosto ipotesi di effettiva cessazione/trasferimento o inutilizzabilità del fabbricato.
art. 360 c.p.c.
richiamato per i diversi vizi prospettati in cassazione, ma i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili.
art. 366 c.p.c.
richiamato in relazione al principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione e alla necessità di indicare dove le questioni siano state dedotte nei gradi di merito.
art. 100 c.p.c.
richiamato per affermare l’interesse del contribuente a impugnare atti che portano a conoscenza una pretesa tributaria ben individuata.
art. 19 d.lgs. 546/1992
l’elenco degli atti impugnabili è tassativo ma interpretato estensivamente per consentire l’impugnazione di atti che esprimano una pretesa tributaria definita.
art. 1, comma 649, L. 147/2013
richiamato dalla società come base della pretesa riduzione tariffaria.
art. 1, comma 659, L. 147/2013
le riduzioni agevolative sono eventuali e subordinate a previsione regolamentare comunale.
art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993
indica come causa di esclusione del tributo l’obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile; non basta il mancato utilizzo di fatto o la scelta soggettiva di non usare i locali.
art. 66, d.lgs. 507/1993
richiamato per le riduzioni in caso di uso stagionale e per la necessità di prova contraria rispetto alla presunzione di produttività.
art. 70, d.lgs. 507/1993
la denuncia originaria o di variazione deve indicare le circostanze che escludono tassabilità e deve essere supportata da elementi obiettivi/documentazione.
art. 13-quater d.P.R. 115/2002
non applicato il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’inammissibilità sopravvenuta.
Massime di principio
- Nel contenzioso TARI, la riduzione o esenzione per uso stagionale o non utilizzo della struttura non opera automaticamente: il contribuente deve allegare e provare la concreta inutilizzabilità oggettiva dei locali o dell’area, non essendo sufficiente la mera chiusura dell’attività o la volontà soggettiva di non usare il bene.
- Le riduzioni agevolative previste dal regolamento comunale richiedono una specifica base regolamentare e gravano sul contribuente quanto all’onere di provarne i presupposti; la presunzione di produttività dei locali tassabili può essere superata solo con prova contraria adeguata.
- Ai fini della TARI, la mera variazione interna della distribuzione dei locali o la semplice denuncia di inizio/cessazione attività non bastano, da sole, a dimostrare una minore superficie imponibile: occorre una denuncia rilevante ai sensi della disciplina applicabile e una idonea documentazione che provi l’inidoneità dei locali a produrre rifiuti.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nei gradi di merito, salvo quelle rilevabili d’ufficio; il ricorrente deve anche indicare specificamente dove le abbia dedotte in precedenza, in ossequio al principio di autosufficienza.
- Quando un atto tributario successivo e tipico sostituisce integralmente un atto prodromico o atipico, il giudizio avente a oggetto il primo perde interesse e la tutela si concentra sull’atto successivo, con possibile inammissibilità sopravvenuta del ricorso originario.
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