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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32140/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Milano del 14/04/2025 per varie censure: violazioni di legge e vizi di motivazione relativamente alle imputazioni (capi 1-9) - contestazioni specifiche sull'applicazione e interpretazione degli artt. 15 e 157 cod. pen., sulla valutazione probatoria (testimonianza dell'ex coimputato Raffaele Banfi), sulla configurazione dell'aggravante ex art. 61, comma 1, n.7 cod. pen., sulla prescrizione dei reati, sulla recidiva, sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla quantificazione della pena e sulla provvisionale concessa

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione come richiesto dalla riforma dell'art. 613 cod. proc. pen.; il Collegio ha ritenuto che l'autentica o la sottoscrizione 'per accettazione' del difensore non sostituiscano il requisito della sottoscrizione difensiva prescritta dalla norma e dalla giurisprudenza consolidata. Per effetto dell'inammissibilità il gravame non è stato esaminato sul merito (compresa la questione della prescrizione), la sentenza di appello è divenuta irrevocabile, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Michele Angelo Baù nel presente grado e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il requisito di forma del ricorso per cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata sottoscrizione valida determina l'inammissibilità

  • legge 23/06/2017 n.103 (modifica art. 613)

    Modifica normativa richiamata che ha reso obbligatoria la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione; la Corte l'ha applicata per valutare la regolarità formale dell'impugnazione

  • Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021 (Marrazzo)

    «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso»

    Precedente giurisprudenziale richiamato a fondamento dell'inammissibilità; la Corte lo usa per ribadire che né l'autentica della firma né la sottoscrizione 'per accettazione' possono sostituire la sottoscrizione del difensore abilitato

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate relative alla trattazione in camera di consiglio e alle conseguenze della mancata richiesta di discussione orale; in questo procedimento il ricorso è stato deciso in camera di consiglio senza discussione orale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma prevista per la condanna alle spese e per eventuali sanzioni pecuniarie a carico dell'inammissibile ricorrente; applicata per irrogare la condanna al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • artt. 15, 157, 61 (comma 1, n.7), 640 e altri del codice penale

    Norme sostanziali richiamate dal ricorrente con censure sul mancato riconoscimento/errata applicazione: la Corte di cassazione non le ha esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: la presentazione personale dell'imputato rende il ricorso inammissibile.
  • L'autentica della firma o la sottoscrizione 'per accettazione' del difensore non sanano la mancanza della sottoscrizione prevista dall'art. 613 cod. proc. pen.; non costituiscono rilascio di mandato idoneo a trasferire la titolarità dell'atto.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali il merito (es. questioni di prescrizione, qualificazione del reato, recidiva, valutazione della prova) non viene esaminato e la sentenza impugnata diventa irrevocabile.
  • L'inammissibilità può comportare condanne al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa o negligenza nella proposizione dell'impugnazione.
  • Per evitare inammissibilità è essenziale verificare preventivamente la correttezza formale del mandato al difensore (iscrizione all'albo speciale, sottoscrizione dell'atto da parte del difensore abilitato e modalità di deposito) prima del termine per proporre ricorso.
  • La riunione di procedimenti o la complessità delle censure non esonera dal rispetto dei requisiti formali per la cassazione: la forma vale indipendentemente dal contenuto delle doglianze

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