Cassazione Penale, Ordinanza n. 13753/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento, rilevando che i motivi dedotti non erano tra quelli ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza del GIP del Tribunale di Bari che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso è stato dedotto, tramite il difensore, un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I vizi dedotti non rientravano in tale elenco. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
norma richiamata come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità "senza formalità" del ricorso
art. 73, comma 1 e comma 1-bis, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base del patteggiamento, in materia di stupefacenti
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- La deduzione di vizi di violazione di legge o di motivazione, quando non si collochi entro i limiti del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., non può essere scrutinata nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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