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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35807/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 01/12/2023 che aveva respinto la sua domanda di "revoca" dell'ordine di carcerazione del 31/05/2023 relativo alla sentenza del 15/02/2023. Il ricorrente sosteneva che una successiva decisione del Tribunale di Firenze, che aveva riconosciuto la continuazione con i fatti oggetto dell'esecuzione, avrebbe rideterminato la pena attribuendo per la frazione di reati commessi a Genova un residuo già interamente espiato (1 anno e 4 mesi). Inoltre rilevava che la decisione fiorentina era stata impugnata solo dall'imputato e dunque non poteva determinare un aumento di pena, per cui l'esecuzione doveva cessare.

La decisione

Il giudice della cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha confermato che non è possibile anticipare gli effetti di una decisione non definitiva: per la cessazione dell'esecuzione è necessario il giudicato formale (artt. 648 e 650 c.p.p.) e, finché non vi è un nuovo titolo esecutivo, l'esecuzione rimane legittima. Ha inoltre osservato che l'eventuale futuro titolo esecutivo, nella ricalcolazione della pena per continuazione, includerebbe il reato-base con conseguenze sul computo della pena che il ricorrente non aveva considerato. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 655 cod. proc. pen.

    Il Pubblico Ministero deve emettere il nuovo ordine di esecuzione per dare efficacia esecutiva alle modifiche determinate da eventuali nuove decisioni; fino a quel momento non si produce automaticamente la caducazione del titolo esecutivo in corso.

  • artt. 648 e 650 cod. proc. pen.

    Perché si possa parlare di esecuzione o di sua cessazione è necessario il giudicato formale; decisioni non definitive non sono sufficiente titolo per interrompere o modificare l'esecuzione in corso.

Massime di principio

  • Non è possibile ottenere la sospensione o la cessazione dell'esecuzione basandosi su una decisione di merito non definitiva di un altro procedimento: serve il giudicato formale.
  • La modifica dell'esecuzione (anche in caso di rideterminazione della pena per continuazione) richiede l'intervento del Pubblico Ministero con il nuovo ordine di esecuzione previsto dall'art. 655 c.p.p.; fino a quel momento l'ordine di carcerazione originario resta efficace.
  • Nella ricalcolazione della pena per continuazione occorre considerare anche il reato-base; il mero raffronto delle quote riferite a singole sedi senza includere il reato-base può portare a errori nel computo della pena effettivamente espiata.
  • Se la decisione favorevole in altro procedimento è appellata solo dall'imputato, ciò non autorizza automaticamente l'anticipazione degli effetti favorevoli prima del passaggio in giudicato.
  • Consigli pratici: monitorare l'esito definitivo dell'altro procedimento, sollecitare il PM competente per la verifica e l'eventuale emissione del nuovo ordine di esecuzione, e — se necessario — proporre gli specifici rimedi contro l'esecuzione (es. domanda di revisione del calcolo della pena o istanza di sospensione) una volta formatosi il titolo esecutivo definitivo.

Testo integrale

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