Cassazione Penale, Sentenza n. 35807/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 01/12/2023 che aveva respinto la sua domanda di "revoca" dell'ordine di carcerazione del 31/05/2023 relativo alla sentenza del 15/02/2023. Il ricorrente sosteneva che una successiva decisione del Tribunale di Firenze, che aveva riconosciuto la continuazione con i fatti oggetto dell'esecuzione, avrebbe rideterminato la pena attribuendo per la frazione di reati commessi a Genova un residuo già interamente espiato (1 anno e 4 mesi). Inoltre rilevava che la decisione fiorentina era stata impugnata solo dall'imputato e dunque non poteva determinare un aumento di pena, per cui l'esecuzione doveva cessare.
La decisione
Il giudice della cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha confermato che non è possibile anticipare gli effetti di una decisione non definitiva: per la cessazione dell'esecuzione è necessario il giudicato formale (artt. 648 e 650 c.p.p.) e, finché non vi è un nuovo titolo esecutivo, l'esecuzione rimane legittima. Ha inoltre osservato che l'eventuale futuro titolo esecutivo, nella ricalcolazione della pena per continuazione, includerebbe il reato-base con conseguenze sul computo della pena che il ricorrente non aveva considerato. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 655 cod. proc. pen.
Il Pubblico Ministero deve emettere il nuovo ordine di esecuzione per dare efficacia esecutiva alle modifiche determinate da eventuali nuove decisioni; fino a quel momento non si produce automaticamente la caducazione del titolo esecutivo in corso.
artt. 648 e 650 cod. proc. pen.
Perché si possa parlare di esecuzione o di sua cessazione è necessario il giudicato formale; decisioni non definitive non sono sufficiente titolo per interrompere o modificare l'esecuzione in corso.
Massime di principio
- Non è possibile ottenere la sospensione o la cessazione dell'esecuzione basandosi su una decisione di merito non definitiva di un altro procedimento: serve il giudicato formale.
- La modifica dell'esecuzione (anche in caso di rideterminazione della pena per continuazione) richiede l'intervento del Pubblico Ministero con il nuovo ordine di esecuzione previsto dall'art. 655 c.p.p.; fino a quel momento l'ordine di carcerazione originario resta efficace.
- Nella ricalcolazione della pena per continuazione occorre considerare anche il reato-base; il mero raffronto delle quote riferite a singole sedi senza includere il reato-base può portare a errori nel computo della pena effettivamente espiata.
- Se la decisione favorevole in altro procedimento è appellata solo dall'imputato, ciò non autorizza automaticamente l'anticipazione degli effetti favorevoli prima del passaggio in giudicato.
- Consigli pratici: monitorare l'esito definitivo dell'altro procedimento, sollecitare il PM competente per la verifica e l'eventuale emissione del nuovo ordine di esecuzione, e — se necessario — proporre gli specifici rimedi contro l'esecuzione (es. domanda di revisione del calcolo della pena o istanza di sospensione) una volta formatosi il titolo esecutivo definitivo.
Testo integrale
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