Regolamento (UE) 2006/561
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento armonizza nell'Unione europea i limiti di guida, le interruzioni e i periodi di riposo dei conducenti professionali, perseguendo il miglioramento della sicurezza stradale, delle condizioni di lavoro e della concorrenza nel trasporto terrestre. Stabilisce limiti giornalieri, settimanali e bisettimanali, regole sui riposi, obblighi per imprese e conducenti, deroghe, controlli e sanzioni. Modifica i regolamenti relativi al tachigrafo e alle carte del conducente e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85.
Armonizzazione dei periodi di guida, delle interruzioni e dei periodi di riposo nel trasporto su strada, con disciplina dei controlli, delle responsabilità e delle deroghe.
Ambito di applicazione
Si applica al trasporto su strada di merci effettuato con veicoli o combinazioni di massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e al trasporto di passeggeri effettuato con veicoli idonei a trasportare più di nove persone, conducente compreso. Si applica indipendentemente dallo Stato di immatricolazione ai trasporti svolti esclusivamente nella Comunità o tra la Comunità, la Svizzera e i paesi SEE. Per i trasporti internazionali svolti anche fuori tali aree opera l'AETR nei casi indicati dall'articolo 2, paragrafo 3. Sono esclusi, tra gli altri, i servizi regolari passeggeri entro 50 km, i veicoli con velocità massima non superiore a 40 km/h, determinati veicoli pubblici o di emergenza, veicoli speciali, carri attrezzi entro 100 km e veicoli storici o destinati a trasporti non commerciali nei limiti previsti. Il regolamento entra in vigore l'11 aprile 2007, mentre alcune disposizioni sui dati, sui tachigrafi e sulle carte del conducente si applicano dal 1° maggio 2006.
Armonizzazione dei tempi di guida e di riposo nel trasporto su strada
Il regolamento (CE) n. 561/2006 sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 e armonizza le disposizioni sociali applicabili ai conducenti professionali. La finalità è conciliare condizioni di concorrenza nel trasporto terrestre, condizioni di lavoro e sicurezza stradale, rendendo più uniformi i controlli e l'applicazione delle regole, anche attraverso il tachigrafo digitale.
Ambito di applicazione e rapporto con l'AETR
Il regolamento si applica al trasporto su strada:
- di merci con veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;
- di passeggeri con veicoli costruiti o attrezzati per trasportare più di nove persone, conducente compreso.
L'applicazione opera indipendentemente dal paese di immatricolazione per i trasporti svolti esclusivamente nella Comunità o tra la Comunità, la Svizzera e i paesi aderenti allo Spazio economico europeo. Per i trasporti internazionali che comprendono una parte del tragitto al di fuori di tali territori si applica l'AETR nei casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 3, con l'obiettivo dichiarato di allinearne le disposizioni a quelle del regolamento.
Sono esclusi, tra gli altri, i servizi regolari passeggeri con percorso non superiore a 50 km, i veicoli con velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h, i mezzi delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e dell'ordine pubblico, i veicoli impiegati in emergenze o salvataggi, i veicoli speciali medici, i carri attrezzi entro 100 km dalla base, i veicoli in prova o non ancora messi in circolazione, alcuni veicoli destinati a trasporti non commerciali e i veicoli storici utilizzati senza fini commerciali.
Definizioni essenziali
L'articolo 4 definisce i concetti necessari per l'applicazione uniforme del regolamento. Il conducente comprende chiunque guidi anche per un breve periodo o sia a bordo con il compito di guidare all'occorrenza. L'interruzione è un periodo in cui il conducente non può guidare né svolgere altre mansioni e che serve esclusivamente al riposo; il riposo è invece un periodo ininterrotto durante il quale egli dispone liberamente del proprio tempo.
Il riposo giornaliero regolare è di almeno 11 ore, oppure può essere frazionato in due periodi, il primo di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore. Il riposo giornaliero ridotto è compreso tra 9 e meno di 11 ore. Il riposo settimanale regolare è di almeno 45 ore, mentre quello ridotto è inferiore a 45 ore e può essere ridotto, nel rispetto dell'articolo 8, fino a un minimo di 24 ore continuative.
Età minima e limiti di guida
L'età minima ordinaria dei conducenti e degli assistenti alla guida è di 18 anni. Uno Stato membro può fissare a 16 anni l'età minima degli assistenti alla guida quando il trasporto si svolge in un unico Stato e entro 50 km dalla base operativa, la misura è finalizzata alla formazione professionale e sono rispettate le norme nazionali sull'occupazione.
I principali limiti di guida sono:
- massimo 9 ore di guida giornaliera;
- estensione a 10 ore non più di due volte nell'arco della settimana;
- massimo 56 ore di guida settimanale;
- massimo 90 ore complessive in due settimane consecutive.
Il limite settimanale deve inoltre rispettare il tempo massimo di lavoro previsto dalla direttiva 2002/15/CE. Nel calcolo devono essere inclusi i periodi di guida effettuati nella Comunità e nei paesi terzi. Le attività diverse dalla guida, la guida di veicoli esclusi dal regolamento e i tempi di disponibilità devono essere registrati come altre mansioni secondo le modalità previste dal tachigrafo o manualmente.
Interruzioni obbligatorie
Dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti il conducente deve effettuare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, salvo che inizi un periodo di riposo. L'interruzione può essere frazionata in due periodi, rispettivamente di almeno 15 e 30 minuti, purché siano collocati in modo da garantire il rispetto del limite di guida continuativo.
Riposi giornalieri e settimanali
Il conducente deve iniziare un nuovo riposo giornaliero entro 24 ore dalla fine del precedente riposo giornaliero o settimanale. Un riposo di almeno 9 ma inferiore a 11 ore è qualificato come ridotto. Non possono essere effettuati più di tre riposi giornalieri ridotti tra due periodi di riposo settimanale.
Nel corso di due settimane consecutive devono essere effettuati almeno:
- due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.
La riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in cui è stata effettuata. Il riposo settimanale deve iniziare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente riposo settimanale. Il riposo compensativo deve essere collegato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
In trasferta, il riposo giornaliero e il riposo settimanale ridotto possono essere effettuati nel veicolo, purché il veicolo sia in sosta e disponga di attrezzature idonee per il riposo di tutti i conducenti. Un riposo settimanale che ricade in due settimane può essere conteggiato in una sola di esse.
Multipresenza e trasporto combinato
In caso di multipresenza, dopo la prima ora, per la quale la presenza del secondo conducente è facoltativa, devono essere presenti a bordo almeno due conducenti. In tale situazione il nuovo riposo giornaliero deve essere di almeno 9 ore e deve essere effettuato entro 30 ore dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale.
Quando il conducente accompagna un veicolo trasportato via traghetto o ferrovia e fruisce di un riposo giornaliero regolare, può svolgere altre attività al massimo in due occasioni e per complessivamente non più di un'ora, disponendo di una branda o di una cuccetta. Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di presa in consegna del veicolo o per rientrare non è normalmente considerato riposo o interruzione; se il conducente viaggia su traghetto o convoglio ferroviario con branda o cuccetta, può invece essere considerato riposo alle condizioni previste.
Obblighi delle imprese e degli altri operatori
Le imprese non possono remunerare i conducenti in base alle distanze percorse o al volume delle merci quando il sistema retributivo incentivi violazioni o comprometta la sicurezza stradale. Devono organizzare l'attività in modo da consentire il rispetto del regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85, fornire istruzioni e svolgere controlli regolari.
L'impresa è responsabile delle infrazioni commesse dai propri conducenti anche quando l'infrazione è commessa in un altro Stato membro o in un paese terzo, salva la possibilità per gli Stati membri di valutare le prove sull'assenza di responsabilità dell'impresa. Anche imprese, caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie di collocamento devono assicurare che gli orari di lavoro contrattuali siano conformi al regolamento.
Per i veicoli dotati di tachigrafo digitale l'impresa deve:
- trasferire i dati pertinenti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro;
- garantire il trasferimento di tutti i dati relativi alle attività svolte dall'impresa o per suo conto;
- conservare i dati trasferiti per almeno 12 mesi dalla registrazione;
- renderli accessibili, anche a distanza, agli addetti ai controlli quando richiesto.
Deroghe e discipline nazionali
Gli Stati membri possono stabilire, per i trasporti interamente nazionali, interruzioni e riposi minimi più lunghi oppure periodi di guida massimi inferiori. Tali regole nazionali non si applicano tuttavia ai conducenti impegnati in operazioni internazionali.
Il conducente può derogare agli articoli da 6 a 9 nella misura necessaria per raggiungere un punto di sosta appropriato, quando ciò sia indispensabile per proteggere la sicurezza delle persone, del veicolo o del carico e non comprometta la sicurezza stradale. La motivazione deve essere annotata manualmente al più tardi al raggiungimento del punto di sosta.
L'articolo 13 consente deroghe nazionali per numerose categorie, tra cui veicoli pubblici non concorrenti con imprese private, veicoli agricoli e forestali entro 100 km, alcuni veicoli postali e professionali entro 50 km, veicoli operanti su isole non collegate, veicoli elettrici o alimentati a gas entro 50 km, veicoli per scuola guida, servizi essenziali, veicoli speciali, trasporto di rifiuti animali, attività portuali e trasporto locale di animali vivi. Sono previste condizioni specifiche di massa, distanza, natura dell'attività e assenza di finalità commerciali.
Per aree con densità inferiore a cinque persone per km² possono essere autorizzate dalla Commissione deroghe di importanza minore per determinati servizi passeggeri e operazioni nazionali di trasporto merci. In circostanze eccezionali gli Stati membri possono derogare agli articoli da 6 a 9 previa autorizzazione della Commissione; nei casi urgenti è ammessa una deroga temporanea non superiore a 30 giorni, da notificare immediatamente.
Per i servizi regolari passeggeri esclusi dal regolamento perché svolti entro 50 km, gli Stati membri devono comunque adottare regole nazionali che garantiscano un livello adeguato di tutela in materia di guida, interruzioni e riposi.
Registri, controlli e conservazione dei documenti
Per alcuni servizi regolari passeggeri privi di apparecchio di controllo, l'impresa deve predisporre un orario e un registro di servizio con l'identità del conducente, la sede di assegnazione e gli orari programmati di guida, altre mansioni, interruzioni e disponibilità. Il conducente deve avere un estratto del registro e una copia dell'orario.
Il registro deve:
- coprire almeno i 28 giorni precedenti;
- essere aggiornato a intervalli non superiori a un mese;
- essere firmato dal titolare dell'impresa o da un delegato;
- essere conservato per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce;
- essere esibito o consegnato agli addetti autorizzati.
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per la relazione biennale sull'attuazione del regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 entro il 30 settembre dell'anno successivo al biennio di riferimento. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro 13 mesi dalla scadenza del biennio.
Sanzioni, responsabilità e fermo del veicolo
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni per le violazioni del regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie; la medesima infrazione non può essere assoggettata a più di una sanzione o procedura.
Uno Stato membro può sanzionare un'impresa o un conducente per un'infrazione rilevata sul proprio territorio, anche se commessa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché non sia già stata sanzionata. Quando avvia un procedimento o irroga una sanzione deve fornire per iscritto al conducente le relative prove. Il conducente deve conservare tali prove e presentarle su richiesta, evitando il rischio di un secondo procedimento per la stessa infrazione.
Se una violazione può compromettere chiaramente la sicurezza stradale, l'autorità competente può disporre il fermo del veicolo fino alla rimozione della causa. Può inoltre imporre un riposo giornaliero e, nei casi pertinenti, ritirare, sospendere o limitare la licenza dell'impresa o la patente del conducente.
Tachigrafo e modifiche normative
Il regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85, precisando gli obblighi relativi all'apparecchio di controllo, alla conservazione dei dati e alle registrazioni manuali. L'impresa deve conservare fogli di registrazione, tabulati e dati scaricati per almeno un anno e fornirne copia ai conducenti che la richiedano.
Quando la carta del conducente è danneggiata, non funziona o non è disponibile, il conducente deve stampare all'inizio del viaggio le informazioni del veicolo e i dati identificativi, registrare i periodi rilevanti e, al termine del viaggio, stampare le informazioni registrate e integrare manualmente i periodi non registrati dal tachigrafo.
I controlli possono riguardare i fogli di registrazione, i dati visualizzati o stampati dal tachigrafo, la carta del conducente e ogni altro documento probante. Per i veicoli con apparecchio analogico, l'obbligo di presentare i fogli e le registrazioni riguarda inizialmente la settimana in corso e i 15 giorni precedenti; dopo il 1° gennaio 2008 comprende la giornata in corso e i 28 giorni precedenti. Per i veicoli con apparecchio digitale sono richiesti la carta del conducente, le registrazioni manuali e i tabulati del periodo previsto, oltre ai fogli analogici quando il conducente abbia guidato veicoli dotati di apparecchio analogico.
Il regolamento modifica inoltre il regolamento (CE) n. 2135/98, prevedendo che i veicoli immessi in circolazione per la prima volta siano muniti dell'apparecchio conforme all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento n. 561/2006 e che gli Stati membri adottino le misure necessarie per rilasciare le carte del conducente entro lo stesso termine.
Entrata in vigore e abrogazioni
Il regolamento abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85, salvo la permanenza transitoria di alcune disposizioni sull'età minima fino alle date previste dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE.
L'entrata in vigore generale è fissata all'11 aprile 2007. Entrano invece in vigore il 1° maggio 2006 l'articolo 10, paragrafo 5, relativo ai dati del tachigrafo, gli articoli 26, paragrafi 3 e 4, sulle modifiche al regolamento (CEE) n. 3821/85, e l'articolo 27 sulle modifiche al regolamento (CE) n. 2135/98. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione ed esclusioni
Gli articoli 1-3 delimitano l'applicazione al trasporto stradale di merci oltre 3,5 tonnellate e al trasporto passeggeri con veicoli destinati a più di nove persone. Sono previste esclusioni per le categorie elencate all'articolo 3 e il coordinamento con l'AETR per i trasporti internazionali extra-Comunità, Svizzera e SEE.
Definizioni rilevanti
L'articolo 4 definisce, tra gli altri, trasporto su strada, veicolo, conducente, interruzione, altre mansioni, riposo giornaliero e settimanale, settimana, tempo di guida, multipresenza e impresa di trasporto.
Età minima del personale viaggiante
L'articolo 5 fissa a 18 anni l'età minima dei conducenti e degli assistenti alla guida. Gli Stati membri possono ridurre a 16 anni l'età minima degli assistenti, entro 50 km dalla base, per finalità di formazione professionale e nel rispetto delle norme nazionali sull'occupazione.
Limiti di guida
L'articolo 6 stabilisce un limite giornaliero ordinario di 9 ore, estendibile a 10 ore non più di due volte a settimana; il limite settimanale è di 56 ore e quello su due settimane consecutive di 90 ore. Sono inclusi i periodi di guida effettuati nella Comunità e nei paesi terzi.
Interruzioni
L'articolo 7 impone, dopo 4 ore e 30 minuti di guida, un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, sostituibile con due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nel periodo di guida.
Riposi giornalieri e settimanali
L'articolo 8 disciplina il riposo giornaliero regolare di almeno 11 ore, anche frazionabile in 3 più 9 ore, e il riposo ridotto di almeno 9 ma meno di 11 ore. Sono ammessi al massimo tre riposi giornalieri ridotti tra due riposi settimanali. In due settimane consecutive devono essere effettuati due riposi settimanali regolari oppure uno regolare e uno ridotto di almeno 24 ore, con compensazione entro la fine della terza settimana successiva. Il riposo settimanale deve iniziare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal precedente.
Multipresenza, traghetti e riposo nel veicolo
In caso di multipresenza il riposo giornaliero deve essere di almeno 9 ore entro 30 ore. I riposi giornalieri e settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo in sosta, se dotato di attrezzature adeguate. Per traghetti e convogli ferroviari sono previste regole speciali, inclusa la possibilità di interrompere il riposo giornaliero regolare al massimo due volte e per complessivamente un'ora, disponendo di branda o cuccetta.
Obblighi e responsabilità delle imprese
L'articolo 10 vieta retribuzioni o premi collegati a distanze o volumi quando incentivino violazioni o mettano a rischio la sicurezza. Le imprese devono organizzare il lavoro, impartire istruzioni, effettuare controlli e rispettare gli obblighi sui dati del tachigrafo. I dati trasferiti devono essere conservati per almeno 12 mesi. La responsabilità può riguardare anche caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie di collocamento.
Deroghe
Gli articoli 11-15 consentono limiti nazionali più favorevoli, deroghe individuali del conducente per raggiungere un punto di sosta e deroghe nazionali per specifiche categorie di veicoli e attività, tra cui servizi pubblici, agricoltura, veicoli elettrici o a gas, servizi essenziali, veicoli speciali e trasporti locali di animali. Sono previste deroghe per zone con densità inferiore a cinque persone per km² e, previa autorizzazione o in urgenza, per circostanze eccezionali; la deroga urgente non può superare 30 giorni.
Registri per determinati servizi passeggeri
L'articolo 16 disciplina, in assenza del tachigrafo, alcuni servizi regolari passeggeri nazionali e internazionali brevi. L'impresa deve conservare orari e registri di servizio per almeno i 28 giorni precedenti, aggiornarli almeno mensilmente, conservarli per un anno e metterli a disposizione degli addetti ai controlli.
Controlli e cooperazione amministrativa
Gli Stati membri devono adottare le misure di attuazione, trasmettere informazioni biennali alla Commissione, cooperare e scambiarsi dati sulle violazioni e sulle sanzioni. La Commissione può esaminare divergenze interpretative e adottare orientamenti o approcci raccomandati.
Sanzioni e fermo del veicolo
Le sanzioni nazionali devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie; la stessa infrazione non può essere oggetto di più di una sanzione o procedura. In caso di violazione tale da compromettere chiaramente la sicurezza stradale può essere disposto il fermo del veicolo, oltre a misure sulla licenza dell'impresa o sulla patente del conducente.
Tachigrafo e documentazione
Gli articoli 26 e 27 modificano i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98. Sono disciplinati la conservazione dei fogli e dei dati, le registrazioni manuali in caso di carta danneggiata o indisponibile, la disponibilità dei dati per i controlli e l'obbligo di presentare registrazioni relative alla settimana in corso e ai 15 giorni precedenti, esteso dal 1° gennaio 2008 alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti.
Abrogazione ed entrata in vigore
L'articolo 28 abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85, mantenendo transitoriamente alcune disposizioni sull'età minima sino alle date previste dalla direttiva 2003/59/CE. L'articolo 29 stabilisce l'entrata in vigore generale l'11 aprile 2007; l'articolo 10, paragrafo 5, gli articoli 26, paragrafi 3 e 4, e 27 si applicano dal 1° maggio 2006.
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