Regolamento (UE) 2006/1896
Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un procedimento standardizzato, basato su moduli, per ottenere rapidamente un’ingiunzione europea relativa a crediti pecuniari transfrontalieri non contestati. Il convenuto dispone di 30 giorni dalla notificazione per pagare o proporre opposizione; in mancanza, l’ingiunzione diviene esecutiva. L’ingiunzione esecutiva circola negli Stati membri, esclusa la Danimarca, senza exequatur, mentre l’esecuzione concreta resta disciplinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
Istituzione di un procedimento europeo uniforme per il recupero transfrontaliero di crediti pecuniari non contestati mediante ingiunzione di pagamento europea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale relative a crediti pecuniari di specifico importo, esigibili al momento della domanda, quando almeno una parte è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. Sono esclusi, tra l’altro, Danimarca, materia fiscale, doganale e amministrativa, acta iure imperii, regimi patrimoniali tra coniugi, testamenti e successioni, insolvenza, sicurezza sociale e, salvo specifiche eccezioni, crediti extracontrattuali. Il procedimento è facoltativo e non sostituisce quelli nazionali.
Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento per crediti transfrontalieri non contestati
Il regolamento (CE) n. 1896/2006 istituisce un procedimento uniforme per il recupero rapido, semplificato e meno costoso dei crediti pecuniari non contestati nelle controversie transfrontaliere. La disciplina risponde all’esigenza di superare la frammentazione dei procedimenti nazionali, favorire l’accesso alla giustizia e assicurare la libera circolazione delle ingiunzioni esecutive, senza sostituire i procedimenti interni già disponibili.
Ambito di applicazione
Il procedimento riguarda controversie in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, quando almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. La natura transfrontaliera deve essere valutata alla data di presentazione della domanda; per il domicilio il regolamento rinvia agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.
Sono escluse:
- materia fiscale, doganale e amministrativa;
- responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri;
- regimi patrimoniali tra coniugi o assimilati;
- testamenti e successioni;
- fallimenti, concordati e procedure affini;
- sicurezza sociale;
- crediti extracontrattuali, salvo che siano stati oggetto di accordo o ammissione di debito oppure riguardino debiti liquidi derivanti dalla comproprietà di un bene.
Ai fini del regolamento, per Stato membro si intende qualsiasi Stato membro dell’Unione ad eccezione della Danimarca.
Credito e competenza
Il procedimento è utilizzabile per crediti pecuniari di specifico importo, esigibili alla data di presentazione della domanda. La competenza giurisdizionale è determinata secondo le norme dell’Unione applicabili, in particolare il regolamento (CE) n. 44/2001.
Per i contratti conclusi da un consumatore per finalità estranee alla propria attività professionale, quando il convenuto è il consumatore, sono competenti esclusivamente i giudici dello Stato membro in cui il consumatore è domiciliato. Il modulo A richiede inoltre l’indicazione del motivo concreto della competenza e del carattere transfrontaliero della controversia.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata mediante il modulo standard A dell’allegato I, su supporto cartaceo o attraverso un mezzo elettronico accettato dallo Stato membro d’origine e disponibile presso il giudice d’origine. Deve essere sottoscritta dal ricorrente o dal rappresentante; per le domande elettroniche valgono le regole sulla firma elettronica previste dall’articolo 7, paragrafo 6, salvo l’utilizzo di sistemi alternativi di comunicazione destinati a utenti previamente autenticati.
La domanda deve contenere almeno:
- nome e indirizzo delle parti e degli eventuali rappresentanti;
- giudice al quale è presentata;
- capitale, interessi, penalità contrattuali e spese richieste;
- tasso e periodo degli interessi, ove richiesti;
- fondamento della domanda e descrizione delle circostanze;
- descrizione delle prove disponibili;
- motivi della competenza giurisdizionale;
- elementi attestanti il carattere transfrontaliero.
Il ricorrente deve dichiarare, in coscienza e buona fede, che le informazioni sono veritiere e riconoscere che dichiarazioni deliberatamente false possono comportare penalità secondo la legge dello Stato membro d’origine. Può inoltre dichiarare, nell’appendice 2, di opporsi al passaggio al procedimento ordinario qualora il convenuto presenti opposizione; tale dichiarazione deve pervenire al giudice prima dell’emissione dell’ingiunzione.
Esame della domanda e correzioni
Il giudice valuta quanto prima, sulla base delle informazioni contenute nel modulo, se siano soddisfatti i requisiti relativi all’ambito di applicazione, alla natura transfrontaliera, al credito, alla competenza e alla completezza della domanda. L’esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata.
Se mancano requisiti formali, salvo che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice invita il ricorrente a completare o rettificare la domanda mediante il modulo B, fissando un termine eventualmente prorogabile.
Se i requisiti risultano soddisfatti solo per una parte della domanda, il giudice propone al ricorrente, mediante modulo C, l’emissione dell’ingiunzione per l’importo parziale. Il ricorrente deve accettare o rifiutare la proposta entro il termine fissato. L’accettazione conduce all’emissione dell’ingiunzione per la parte accettata; il mancato riscontro o il rifiuto comporta il rigetto integrale della domanda, mentre la parte residua è disciplinata dal diritto nazionale.
Rigetto della domanda
Il giudice rigetta la domanda quando non sono rispettati i requisiti degli articoli 2, 3, 4, 6 o 7, quando il credito è manifestamente infondato o quando il ricorrente non completa, rettifica o modifica la domanda nel termine assegnato. Il rigetto è comunicato mediante modulo D e non è impugnabile.
Il rigetto non impedisce tuttavia al ricorrente di presentare una nuova domanda europea o di utilizzare qualsiasi altro procedimento disponibile secondo il diritto nazionale o dell’Unione.
Emissione e contenuto dell’ingiunzione
Quando le condizioni sono soddisfatte, il giudice emette l’ingiunzione mediante modulo E, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Nel calcolo non sono inclusi i periodi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda. L’ingiunzione è accompagnata da una copia del modulo di domanda, con esclusione delle informazioni contenute nelle appendici 1 e 2.
Il convenuto deve essere informato:
- della possibilità di pagare l’importo richiesto;
- della possibilità di proporre opposizione entro 30 giorni dalla notificazione;
- del fatto che l’ingiunzione si basa sulle informazioni del ricorrente non verificate dal giudice;
- del fatto che l’ingiunzione diviene esecutiva se non viene proposta opposizione;
- del successivo passaggio al procedimento civile ordinario in caso di opposizione, salvo richiesta del ricorrente di estinguere il procedimento.
Notificazione
La notificazione deve rispettare le norme minime degli articoli da 13 a 15 e la legislazione nazionale dello Stato in cui viene eseguita. Il regolamento esclude forme fondate su una mera fictio iuris.
L’articolo 13 ammette notificazioni con prova di ricevimento, tra cui la consegna in mani proprie, la posta con dichiarazione di ricevimento e i mezzi elettronici con conferma datata e sottoscritta.
L’articolo 14 ammette, senza prova di ricevimento, forme quali la consegna a persone conviventi o dipendenti, la consegna nei locali commerciali, il deposito nella cassetta delle lettere, il deposito presso un ufficio postale o autorità competente, la posta senza avviso di ricevimento nei casi previsti e la notificazione elettronica con conferma automatica, purché previamente accettata dal convenuto. Tali forme non sono ammesse se l’indirizzo non è conosciuto con certezza.
La notificazione può essere effettuata a un rappresentante del convenuto ai sensi dell’articolo 15.
Opposizione e procedimento ordinario
Il convenuto può proporre opposizione al giudice d’origine entro 30 giorni dalla notificazione, utilizzando il modulo F o un’altra forma scritta dalla quale risulti chiaramente la contestazione del credito. Non è tenuto a indicare le ragioni dell’opposizione.
L’opposizione tempestiva impedisce l’acquisto della forza esecutiva e determina la prosecuzione del procedimento dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine secondo le norme di procedura civile ordinaria, salvo che il ricorrente abbia chiesto espressamente l’estinzione del procedimento. Il passaggio è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine e il ricorrente deve essere informato dell’opposizione e dell’eventuale prosecuzione.
Forza esecutiva e circolazione
Se non è stata presentata opposizione entro il termine, tenuto conto del tempo necessario affinché l’eventuale opposizione pervenga al giudice, il giudice d’origine dichiara senza ritardo l’ingiunzione esecutiva mediante modulo G. Le condizioni formali per la dichiarazione di esecutività sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d’origine.
L’ingiunzione esecutiva è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza dichiarazione di esecutività e senza possibilità di opporsi al riconoscimento. Il sistema elimina quindi l’exequatur, fondandosi sulla fiducia reciproca tra gli ordinamenti giudiziari.
Riesame eccezionale
Dopo la scadenza del termine di opposizione, il convenuto può chiedere il riesame al giudice competente dello Stato membro d’origine quando:
- l’ingiunzione è stata notificata secondo l’articolo 14, ma la notificazione non è avvenuta in tempo utile per consentire la difesa per ragioni non imputabili al convenuto;
- il convenuto non ha potuto contestare il credito per forza maggiore o circostanze eccezionali non imputabili;
- l’ingiunzione risulta manifestamente emessa per errore alla luce dei requisiti del regolamento o per circostanze eccezionali.
La richiesta deve essere proposta tempestivamente. Se il giudice ritiene applicabile uno dei motivi, l’ingiunzione è nulla; se la richiesta è respinta, l’ingiunzione resta esecutiva. Il riesame non costituisce una seconda possibilità generale di contestare il merito del credito.
Esecuzione nello Stato membro richiesto
I procedimenti esecutivi sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione, fatte salve le disposizioni del regolamento. L’ingiunzione esecutiva è trattata alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.
Per l’esecuzione in un altro Stato membro, il ricorrente deve fornire:
- copia dell’ingiunzione dichiarata esecutiva, recante gli elementi necessari per verificarne l’autenticità;
- ove richiesto, una traduzione nella lingua ufficiale o processuale ammessa nello Stato di esecuzione, autenticata da una persona abilitata.
Il ricorrente non può essere obbligato a prestare cauzioni, garanzie o depositi per il solo fatto di essere straniero o di non avere domicilio o residenza nello Stato di esecuzione.
Rifiuto, limitazione e sospensione dell’esecuzione
Su istanza del convenuto, l’esecuzione deve essere rifiutata quando l’ingiunzione è incompatibile con una decisione o ingiunzione anteriore avente lo stesso oggetto e le stesse parti, riconoscibile nello Stato di esecuzione, e il convenuto non ha potuto far valere tale incompatibilità nel procedimento d’origine. Il rifiuto opera inoltre quando il convenuto ha già pagato l’importo previsto.
Lo Stato membro di esecuzione non può riesaminare il merito dell’ingiunzione. Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell’articolo 20, il giudice dell’esecuzione può limitare l’esecuzione a misure conservative, subordinare l’esecuzione alla prestazione di una cauzione oppure sospenderla in circostanze eccezionali.
Assistenza legale e spese
La rappresentanza obbligatoria da parte di un avvocato o altro professionista legale è esclusa sia per il ricorrente nella fase europea sia per il convenuto nella proposizione dell’opposizione.
Le spese giudiziali complessive del procedimento europeo e dell’eventuale procedimento civile ordinario instaurato a seguito dell’opposizione non possono superare quelle di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo. Le spese comprendono i diritti e gli importi dovuti al giudice secondo la legislazione nazionale, ma non includono, secondo il considerando 26, gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione sostenuti da soggetti diversi dal giudice.
Norme nazionali, informazioni e moduli
Le questioni procedurali non disciplinate dal regolamento sono regolate dal diritto nazionale. Il regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 sulla notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
Gli Stati membri devono informare cittadini e professionisti sulle spese di notificazione e sulle autorità competenti per l’esecuzione, anche tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Entro il 12 giugno 2008 devono comunicare alla Commissione i giudici competenti, le procedure di riesame, i mezzi di comunicazione accettati e le lingue ammesse per l’esecuzione.
Il procedimento utilizza moduli standard:
- modulo A: domanda;
- modulo B: richiesta di completamento o rettifica;
- modulo C: proposta di modifica parziale;
- modulo D: rigetto;
- modulo E: ingiunzione europea;
- modulo F: opposizione;
- modulo G: dichiarazione di esecutività.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 12 dicembre 2008, mentre gli articoli 28, 29, 30 e 31 si applicano dal 12 giugno 2008. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, con esclusione della Danimarca.
Disposizioni principali
Oggetto e facoltatività del procedimento
Gli articoli 1 e 4 istituiscono un procedimento europeo per semplificare, accelerare e ridurre i costi del recupero di crediti pecuniari di specifico importo, esigibili alla data della domanda e non contestati. Il ricorrente può continuare a utilizzare ogni altro procedimento previsto dal diritto nazionale o dell’Unione.
Ambito materiale e controversie transfrontaliere
Ai sensi degli articoli 2 e 3, il regolamento riguarda controversie civili e commerciali transfrontaliere, determinate sulla base del domicilio o della residenza abituale delle parti alla data di presentazione della domanda. Sono previste esclusioni per materia fiscale, doganale, amministrativa, acta iure imperii, rapporti patrimoniali tra coniugi, successioni, insolvenza, sicurezza sociale e, salvo accordo, ammissione di debito o debiti liquidi da comproprietà, obbligazioni extracontrattuali.
Competenza giurisdizionale
L’articolo 6 rinvia alle norme dell’Unione applicabili, in particolare al regolamento (CE) n. 44/2001. Per i contratti conclusi da consumatori, quando il convenuto è il consumatore, sono competenti esclusivamente i giudici dello Stato membro del domicilio del consumatore.
Domanda e contenuti obbligatori
L’articolo 7 impone l’uso del modulo standard A e richiede l’indicazione delle parti, del giudice, del capitale, degli interessi, delle penalità e delle spese, del fondamento della domanda, delle prove disponibili, dei motivi della competenza e del carattere transfrontaliero. Il ricorrente dichiara la veridicità delle informazioni e sottoscrive la domanda, anche mediante strumenti elettronici ammessi dallo Stato d’origine.
Esame, completamento, modifica e rigetto
Il giudice verifica rapidamente i requisiti degli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e la fondatezza prima facie della domanda, anche tramite procedura automatizzata. In caso di irregolarità può chiedere completamenti o rettifiche mediante modulo B; se solo una parte è fondata può proporre una modifica mediante modulo C. Il rigetto, comunicato con modulo D, non è impugnabile, ma non impedisce una nuova domanda o il ricorso ad altri procedimenti.
Emissione dell’ingiunzione
Se i requisiti sono soddisfatti, il giudice emette di norma entro 30 giorni dalla domanda, esclusi i tempi concessi per completarla, rettificarla o modificarla, l’ingiunzione mediante modulo E. Il convenuto è informato del credito, della possibilità di pagare o proporre opposizione e delle conseguenze della mancata opposizione.
Notificazione
Gli articoli da 12 a 15 stabiliscono standard minimi. Sono ammesse notificazioni con prova di ricevimento ai sensi dell’articolo 13 e notificazioni senza prova di ricevimento nelle forme tassativamente indicate dall’articolo 14, purché l’indirizzo sia conosciuto con certezza; la notificazione può essere effettuata anche a un rappresentante.
Opposizione e prosecuzione del giudizio
L’articolo 16 consente al convenuto di proporre opposizione entro 30 giorni dalla notificazione, mediante modulo F o altra forma scritta chiara, senza necessità di motivazione. Ai sensi dell’articolo 17, l’opposizione tempestiva trasferisce automaticamente la controversia al procedimento civile ordinario dello Stato d’origine, salvo richiesta espressa del ricorrente di estinguere il procedimento.
Forza esecutiva e abolizione dell’exequatur
Decorso il termine per l’opposizione, il giudice d’origine dichiara senza ritardo l’ingiunzione esecutiva mediante modulo G, verificando la notificazione. L’articolo 19 stabilisce che l’ingiunzione esecutiva è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza dichiarazione di esecutività e senza possibilità di opposizione al riconoscimento.
Riesame eccezionale
L’articolo 20 consente al convenuto di chiedere il riesame dopo la scadenza del termine di opposizione quando la notificazione non ha consentito tempestivamente la difesa per ragioni non imputabili, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali, oppure quando l’ingiunzione risulta manifestamente emessa per errore o per circostanze eccezionali. Se il riesame è giustificato, l’ingiunzione è nulla; altrimenti resta esecutiva.
Esecuzione transfrontaliera
L’esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione e avviene alle stesse condizioni di una decisione nazionale esecutiva. Il ricorrente deve presentare una copia autentica dell’ingiunzione esecutiva e, ove richiesto, una traduzione nella lingua ammessa dallo Stato di esecuzione. Non possono essere imposte cauzioni o depositi per la nazionalità o il domicilio estero del ricorrente.
Rifiuto, limitazione e sospensione dell’esecuzione
L’esecuzione può essere rifiutata su istanza del convenuto se incompatibile con una decisione o ingiunzione anteriore avente stesso oggetto e stesse parti, oppure se il credito è stato pagato. È escluso il riesame del merito nello Stato di esecuzione. In caso di domanda di riesame, l’esecuzione può essere limitata a misure conservative, subordinata a cauzione o sospesa in circostanze eccezionali.
Rappresentanza e spese
L’articolo 24 esclude l’obbligatorietà dell’avvocato sia per il ricorrente sia per il convenuto che propone opposizione. L’articolo 25 stabilisce che le spese complessive del procedimento europeo e dell’eventuale giudizio ordinario non possono superare quelle di un procedimento ordinario equivalente; le spese sono determinate dal diritto nazionale.
Informazioni, moduli e cooperazione amministrativa
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 12 giugno 2008, giudici competenti, procedure di riesame, mezzi di comunicazione accettati e lingue ammesse. La Commissione aggiorna tecnicamente i moduli standard secondo la procedura prevista dall’articolo 31.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Si applica dal 12 dicembre 2008, mentre gli articoli 28, 29, 30 e 31 si applicano dal 12 giugno 2008. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile; la Danimarca non è vincolata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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