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Regolamento

Regolamento (UE) 2007/861

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007 , che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Normativa europea32007R0861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un procedimento scritto, standardizzato e tendenzialmente rapido per le controversie civili e commerciali transfrontaliere di valore non superiore a 2.000 EUR. La domanda si presenta mediante moduli standard, senza obbligo di assistenza legale, con termini procedurali predeterminati e possibilità limitata di udienza e di assunzione delle prove. Le sentenze sono direttamente riconoscibili ed eseguibili negli altri Stati membri senza dichiarazione di esecutività, salvo specifiche ipotesi di rifiuto o sospensione dell’esecuzione.

Istituzione di un procedimento europeo semplificato per le controversie transfrontaliere di modesta entità e disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione delle relative sentenze.

Ambito di applicazione

Si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, quando il valore della controversia, esclusi interessi, diritti e spese, non supera 2.000 EUR alla data di ricezione del modulo di domanda da parte dell’organo giurisdizionale competente. Una controversia è transfrontaliera quando almeno una parte è domiciliata o ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito. Sono escluse, tra l’altro, le materie fiscale, doganale e amministrativa, la responsabilità dello Stato per acta iure imperii, lo stato e la capacità delle persone fisiche, i rapporti patrimoniali tra coniugi, testamenti e successioni, obbligazioni alimentari, insolvenza, sicurezza sociale, arbitrato, diritto del lavoro, locazione di immobili salvo le controversie pecuniarie e violazione della vita privata o dei diritti della personalità. Ai fini del regolamento, per Stato membro si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2009, mentre l’articolo 25 si applica dal 1° gennaio 2008.

Procedimento europeo per le controversie transfrontaliere di modesta entità

Il regolamento (CE) n. 861/2007 istituisce una procedura europea uniforme destinata a semplificare, accelerare e rendere meno oneroso il contenzioso civile e commerciale transfrontaliero di valore contenuto. L’intervento si inserisce nell’obiettivo dell’Unione di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di agevolare l’accesso alla giustizia, riducendo gli ostacoli derivanti dalle differenze tra i sistemi processuali nazionali. Il procedimento si aggiunge, senza sostituirli, ai rimedi previsti dagli ordinamenti degli Stati membri.

Ambito di applicazione e soglia economica

Il procedimento si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, quando il valore della controversia non supera 2.000 EUR. Nel calcolo non si considerano interessi, diritti e spese, ferma restando la facoltà dell’organo giurisdizionale di determinare tali importi nel corso del giudizio. La soglia deve essere verificata alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

La controversia è transfrontaliera quando almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito. Il domicilio è determinato secondo gli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 e la data di riferimento è quella di ricezione del modulo di domanda. Ai fini del regolamento, la Danimarca non è considerata Stato membro partecipante.

Sono escluse le controversie riguardanti:

  • materia fiscale, doganale o amministrativa;
  • responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri;
  • stato o capacità giuridica delle persone fisiche;
  • regime patrimoniale tra coniugi, testamenti, successioni e obbligazioni alimentari;
  • fallimenti, liquidazioni di imprese o persone giuridiche insolventi, concordati e procedure affini;
  • sicurezza sociale e diritto del lavoro;
  • arbitrato;
  • affitto di immobili, salvo le controversie aventi a oggetto somme di denaro;
  • violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

Avvio del procedimento e moduli standard

L’attore avvia il procedimento compilando il modulo standard A dell’allegato I e presentandolo all’organo giurisdizionale competente. La presentazione può avvenire direttamente, tramite servizi postali oppure mediante fax, posta elettronica o altro mezzo accettato dallo Stato membro in cui il procedimento è instaurato. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i mezzi disponibili, che devono essere resi pubblici.

Il modulo deve contenere una descrizione della domanda e delle prove e deve essere accompagnato, ove opportuno, dai documenti giustificativi. L’attore può comunque produrre ulteriori prove nel corso del procedimento. Il modulo richiede, tra l’altro, l’indicazione dell’organo giurisdizionale, delle parti, del fondamento della competenza, del carattere transfrontaliero, dell’oggetto della controversia, dell’eventuale richiesta di interessi e spese e della volontà di chiedere un’udienza o il certificato per l’esecuzione all’estero.

Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del regolamento, l’organo giurisdizionale informa l’attore e, salvo ritiro, procede secondo il diritto processuale nazionale applicabile. Se le informazioni sono non pertinenti, poco chiare o incomplete, l’organo giurisdizionale utilizza il modulo B dell’allegato II per invitare l’attore a completare o rettificare la domanda, fornire informazioni o documenti supplementari oppure ritirarla entro un termine stabilito. La domanda è respinta se la pretesa è manifestamente infondata, se la domanda è irricevibile o se l’attore non provvede tempestivamente.

Lingua e notificazione degli atti

Il modulo di domanda, la replica, le eventuali domande riconvenzionali e le relative descrizioni documentali devono essere redatti nella lingua o in una delle lingue dell’organo giurisdizionale. Per gli altri documenti, l’organo giurisdizionale può richiedere una traduzione soltanto quando essa sia necessaria per la pronuncia della sentenza.

Il destinatario può rifiutare un documento non redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, nella lingua ufficiale del luogo di notificazione o in una lingua da lui compresa. In tale ipotesi, l’organo giurisdizionale informa l’altra parte affinché fornisca una traduzione.

La notificazione è effettuata principalmente tramite i servizi postali con ricevuta di ritorno datata. Qualora tale modalità non sia possibile, si applicano le modalità previste dagli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 805/2004.

Svolgimento scritto e termini procedurali

Il procedimento si svolge in forma scritta. Dopo aver ricevuto il modulo A debitamente compilato, l’organo giurisdizionale compila la parte I del modulo C dell’allegato III e trasmette al convenuto la domanda, gli eventuali documenti e il modulo di replica entro quattordici giorni.

Il convenuto dispone di trenta giorni dalla notificazione per rispondere, utilizzando la parte II del modulo C oppure un altro mezzo idoneo. La replica può contenere contestazioni, documenti, richieste relative alle spese, richiesta di udienza e indicazione di un’eventuale domanda riconvenzionale. Entro quattordici giorni dalla ricezione, l’organo giurisdizionale trasmette la replica all’attore.

Entro trenta giorni dalla ricezione della replica, o dalla scadenza del termine per replicare, l’organo giurisdizionale:

  • emette la sentenza;
  • richiede ulteriori dettagli, assegnando un termine non superiore a trenta giorni;
  • assume le prove ai sensi dell’articolo 9;
  • dispone la comparizione delle parti a un’udienza da tenersi entro trenta giorni dall’ordinanza.

La sentenza è emessa entro trenta giorni dall’eventuale udienza o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie e viene notificata alle parti. Se la parte interessata non replica entro i termini, l’organo giurisdizionale può decidere sulla domanda principale o riconvenzionale.

I termini sono calcolati secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Quando assegna un termine, l’organo giurisdizionale informa la parte delle conseguenze del mancato rispetto. In circostanze eccezionali può prorogare i termini previsti dagli articoli 4, paragrafo 4, 5, paragrafi 3 e 6, e 7, paragrafo 1; qualora non riesca a rispettare i termini, deve adottare i provvedimenti richiesti nel minor tempo possibile.

Udienza, prove e ruolo dell’organo giurisdizionale

L’udienza non costituisce la regola. L’organo giurisdizionale può disporla se la ritiene necessaria oppure su richiesta di una parte. La richiesta può essere respinta qualora, considerate le circostanze del caso, l’udienza sia manifestamente superflua per un’equa trattazione; il rigetto deve essere motivato per iscritto e non è autonomamente impugnabile.

L’udienza può essere svolta tramite videoconferenza o altri strumenti tecnologici, se disponibili. L’organo giurisdizionale determina i mezzi e l’estensione dell’assunzione delle prove secondo le norme applicabili sull’ammissibilità. Può ammettere:

  • dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti;
  • videoconferenza e altri strumenti tecnologici;
  • perizie o audizioni testimoniali, solo quando necessarie alla decisione.

Nella scelta delle modalità di prova deve essere utilizzato il metodo più semplice e meno oneroso, tenendo conto delle relative spese. Le parti non sono obbligate a farsi rappresentare da un avvocato o da altro professionista legale. Gli Stati membri devono garantire assistenza pratica per la compilazione dei moduli, mentre l’organo giurisdizionale può fornire informazioni sulle questioni procedurali senza imporre alle parti valutazioni giuridiche della controversia. Ove possibile, esso tenta inoltre di favorire una conciliazione.

Domande riconvenzionali

Il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale mediante un modulo A separato. La domanda riconvenzionale e i documenti allegati sono notificati all’attore entro quattordici giorni dalla ricezione; l’attore dispone di trenta giorni per rispondere.

La domanda riconvenzionale deve rispettare, per analogia, le condizioni relative all’ambito di applicazione e all’introduzione della domanda. Se il suo valore supera 2.000 EUR, né la domanda principale né la domanda riconvenzionale sono esaminate secondo il procedimento europeo, ma secondo le norme processuali applicabili nello Stato membro del foro.

Il regolamento precisa che l’esercizio da parte del convenuto di un diritto di compensazione non costituisce, ai fini della procedura, una domanda riconvenzionale e non impone quindi l’utilizzo del modulo A per tale specifica difesa.

Sentenza, esecutorietà e spese

La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione e senza necessità di prestare cauzione. L’esecutorietà immediata mira ad accelerare il recupero dei crediti di modesta entità.

La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, il giudice non riconosce alla parte vittoriosa spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. La disciplina concreta delle spese resta collegata al diritto nazionale, inclusi gli eventuali costi di rappresentanza, notificazione, traduzione e altri esborsi necessari o proporzionati.

La possibilità di impugnare la sentenza è regolata dal diritto processuale nazionale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se il proprio ordinamento prevede un’impugnazione, il termine applicabile e l’organo giurisdizionale competente. L’articolo 16 sulle spese si applica anche ai mezzi di impugnazione.

Riesame della sentenza a tutela del convenuto

L’articolo 18 stabilisce norme minime per il riesame della sentenza quando il convenuto non abbia potuto contestare la domanda per ragioni non imputabili. Il riesame può essere richiesto se:

  • il modulo di domanda o la citazione sono stati notificati con un metodo che non prova la ricezione personale e la notificazione non è avvenuta in tempo utile per replicare;
  • il convenuto non ha potuto contestare la domanda per forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il convenuto deve agire tempestivamente. Se la richiesta è respinta perché non ricorre alcun motivo previsto dal regolamento, la sentenza resta esecutiva. Se il riesame è ritenuto fondato, la sentenza resa nel procedimento europeo è nulla.

Riconoscimento ed esecuzione negli altri Stati membri

La sentenza resa in uno Stato membro nell’ambito del procedimento europeo è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza dichiarazione di esecutività e senza possibilità di opporsi al riconoscimento. Su richiesta di una parte, l’organo giurisdizionale rilascia gratuitamente il certificato mediante il modulo D dell’allegato IV.

L’esecuzione è disciplinata, salvo le disposizioni del capo III, dalla legge dello Stato membro di esecuzione e avviene alle stesse condizioni previste per una sentenza nazionale. La parte che richiede l’esecuzione deve presentare:

  • una copia della sentenza conforme alle condizioni di autenticità;
  • una copia del certificato previsto dall’articolo 20, paragrafo 2;
  • ove necessario, la traduzione del certificato nella lingua ammessa dallo Stato membro di esecuzione, effettuata da una persona abilitata.

Il creditore non deve avere nello Stato di esecuzione un rappresentante autorizzato o un recapito postale, salvo le persone responsabili dell’esecuzione. Non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi in ragione della qualità di straniero o dell’assenza di domicilio o residenza nello Stato di esecuzione.

Rifiuto, sospensione o limitazione dell’esecuzione

L’esecuzione può essere rifiutata, su richiesta della parte contro cui è chiesta, quando la sentenza è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo. Devono ricorrere contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • la sentenza anteriore riguarda la stessa causa, con identità di oggetto e parti;
  • la sentenza anteriore è stata pronunciata nello Stato di esecuzione oppure soddisfa le condizioni per essere riconosciuta in tale Stato;
  • la parte contro cui è chiesta l’esecuzione non ha fatto valere, e non ha potuto far valere, l’incompatibilità nel procedimento d’origine.

Lo Stato di esecuzione non può in alcun caso riesaminare il merito della sentenza. Se è stata proposta impugnazione, se essa è ancora possibile o se è stato chiesto il riesame ai sensi dell’articolo 18, l’autorità competente può, su istanza della parte contro cui si procede:

  • limitare l’esecuzione ai provvedimenti conservativi;
  • subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione, determinandone l’importo;
  • sospendere l’esecuzione in circostanze eccezionali.

Informazioni, moduli e attuazione

Gli allegati contengono quattro moduli standard:

  • modulo A: domanda introduttiva e, se necessario, domanda riconvenzionale;
  • modulo B: richiesta di completamento o rettifica della domanda;
  • modulo C: replica del convenuto;
  • modulo D: certificato relativo alla sentenza per il riconoscimento e l’esecuzione in un altro Stato membro.

Gli Stati membri devono informare cittadini e ambienti professionali sul procedimento, comprese le spese, anche attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Entro il 1° gennaio 2008 devono comunicare alla Commissione gli organi giurisdizionali competenti, i mezzi di comunicazione accettati, la disciplina delle impugnazioni, le lingue ammesse per il certificato e le autorità competenti per l’esecuzione e per l’articolo 23.

La Commissione, assistita da un comitato, può adottare misure per aggiornare o modificare tecnicamente i moduli degli allegati secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall’articolo 27.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° gennaio 2009, mentre l’articolo 25 relativo alle comunicazioni degli Stati membri si applica dal 1° gennaio 2008. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti.

Disposizioni principali

Oggetto e soglia economica

Gli articoli 1 e 2 istituiscono un procedimento europeo alternativo ai procedimenti nazionali per controversie transfrontaliere civili e commerciali il cui valore, esclusi interessi, diritti e spese, non eccede 2.000 EUR alla data di ricezione del modulo di domanda. Sono eliminati i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze negli altri Stati membri.

Nozione di controversia transfrontaliera

Ai sensi dell’articolo 3, la controversia è transfrontaliera quando almeno una parte ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito. Il domicilio è determinato secondo gli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 e la situazione rilevante è quella esistente alla data di ricezione del modulo di domanda.

Esclusioni materiali

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, esclude le materie fiscale, doganale e amministrativa, la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri, nonché le controversie relative a stato o capacità delle persone fisiche, rapporti patrimoniali tra coniugi, testamenti e successioni, obbligazioni alimentari, insolvenza, sicurezza sociale, arbitrato, diritto del lavoro, locazione di immobili salvo le domande pecuniarie e violazione della vita privata o dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

Avvio mediante modulo standard A

L’attore introduce il procedimento compilando il modulo A dell’allegato I e presentandolo direttamente, per posta o mediante fax, posta elettronica o altri mezzi accettati dallo Stato membro. Il modulo deve descrivere le prove e, ove opportuno, essere corredato dei documenti giustificativi. Se la domanda è incompleta o poco chiara, l’organo giurisdizionale invita l’attore, mediante modulo B, a completarla o rettificarla entro il termine stabilito; in mancanza, oppure se la pretesa è manifestamente infondata o la domanda irricevibile, la domanda è respinta.

Procedimento scritto e termini

Il procedimento è normalmente scritto. Il modulo di domanda e il modulo di replica C sono notificati al convenuto entro quattordici giorni dalla ricezione della domanda completa; il convenuto dispone di trenta giorni dalla notifica per replicare. La replica è trasmessa all’attore entro quattordici giorni. Entro trenta giorni dalla ricezione della replica, o dalla scadenza del relativo termine, l’organo giurisdizionale emette la sentenza oppure richiede ulteriori informazioni, assume prove o dispone un’udienza. La sentenza è emessa entro trenta giorni dall’udienza o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie.

Domande riconvenzionali

Le domande riconvenzionali sono presentate mediante un modulo A separato e notificate all’attore entro quattordici giorni dalla ricezione. L’attore dispone di trenta giorni per rispondere. Se la domanda riconvenzionale supera 2.000 EUR, la domanda principale e quella riconvenzionale non sono trattate secondo il procedimento europeo, ma secondo le pertinenti norme processuali nazionali.

Lingua e notificazioni

Il modulo di domanda, le repliche, le domande riconvenzionali e le descrizioni dei documenti devono essere redatti nella lingua o in una delle lingue dell’organo giurisdizionale. La notificazione è effettuata principalmente tramite servizi postali con ricevuta di ritorno datata; in alternativa si applicano le modalità previste dagli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 805/2004. Se il destinatario rifiuta un documento per ragioni linguistiche, l’organo giurisdizionale informa l’altra parte affinché possa produrne la traduzione.

Udienze, prove e assistenza

L’udienza è disposta se ritenuta necessaria o su richiesta di una parte, ma la richiesta può essere respinta con motivazione scritta quando l’udienza sia manifestamente superflua; il rigetto non è autonomamente impugnabile. Sono ammesse videoconferenza, dichiarazioni scritte e altri mezzi tecnologici. Le prove peritali o testimoniali sono assunte soltanto se necessarie e con il metodo più semplice e meno oneroso. Non è obbligatoria la rappresentanza mediante avvocato o altro professionista; gli Stati membri devono assicurare assistenza pratica per la compilazione dei moduli.

Poteri dell’organo giurisdizionale e conciliazione

L’organo giurisdizionale non può obbligare le parti a presentare valutazioni giuridiche, fornisce se necessario informazioni sulle questioni procedurali e, ove possibile, tenta di conciliare le parti ai sensi dell’articolo 12.

Termini e proroghe

Quando fissa un termine, l’organo giurisdizionale informa la parte delle conseguenze del mancato rispetto. In circostanze eccezionali può prorogare i termini previsti dagli articoli 4, paragrafo 4, 5, paragrafi 3 e 6, e 7, paragrafo 1. I termini devono essere calcolati secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.

Esecutorietà e spese

La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione e senza necessità di cauzione, salvo quanto previsto dall’articolo 23. La parte soccombente sopporta le spese processuali, ma non possono essere riconosciute spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Impugnazione e riesame

La possibilità di impugnare la sentenza dipende dal diritto processuale nazionale; gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le relative regole e i termini. Il convenuto può chiedere il riesame ai sensi dell’articolo 18 se non ha ricevuto una notificazione idonea o tempestiva per ragioni non imputabili, oppure se non ha potuto contestare la domanda per forza maggiore o circostanze eccezionali. Se il riesame è fondato, la sentenza è nulla; se è respinto, la sentenza resta esecutiva.

Riconoscimento ed esecuzione transfrontaliera

Ai sensi degli articoli 20 e 21, la sentenza è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza dichiarazione di esecutività e senza possibilità di opposizione al riconoscimento. L’organo giurisdizionale rilascia gratuitamente, su richiesta, il certificato mediante modulo D. Per l’esecuzione occorrono una copia autentica della sentenza e il certificato, con eventuale traduzione. Non sono necessari un rappresentante autorizzato o un recapito postale nello Stato di esecuzione, né possono essere richiesti cauzioni o depositi per ragioni di cittadinanza, domicilio o residenza.

Rifiuto, limitazione e sospensione dell’esecuzione

L’esecuzione può essere rifiutata se la sentenza è incompatibile con una sentenza anteriore relativa alle stesse parti e allo stesso oggetto, purché ricorrano le condizioni dell’articolo 22. Non è mai consentito riesaminare il merito nello Stato di esecuzione. In presenza di impugnazione, possibilità di impugnazione o richiesta di riesame, l’autorità competente può limitare l’esecuzione ai provvedimenti conservativi, subordinare l’esecuzione a una cauzione o, in circostanze eccezionali, sospenderla.

Informazioni e attuazione

Gli Stati membri devono fornire informazioni a cittadini e professionisti sul procedimento, comprese le spese. Entro il 1° gennaio 2008 comunicano alla Commissione gli organi giurisdizionali competenti, i mezzi di comunicazione accettati, le regole sulle impugnazioni, le lingue ammesse e le autorità competenti per l’esecuzione. La Commissione può aggiornare o modificare tecnicamente i moduli mediante la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall’articolo 27.

Riesame del regolamento e applicazione temporale

L’articolo 28 prevedeva una relazione della Commissione entro il 1° gennaio 2014 sull’applicazione del procedimento, inclusa la soglia di 2.000 EUR, con valutazione d’impatto per ciascuno Stato membro. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° gennaio 2009, mentre l’articolo 25 si applica dal 1° gennaio 2008.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria civileprocedura civilecontroversie transfrontalierericonoscimento ed esecuzione delle decisioniaccesso alla giustizia

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