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Sentenza

Sentenza n. 2748/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV quater, che aveva annullato i giudizi di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/D2 – Diritto tributario e ordinato una nuova valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR deducendo: 1) error in iudicando, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, sostenendo che la terza Commissione, nominata in esecuzione della sentenza del TAR n. 1874/2023, non fosse vincolata alla valutazione della prima Commissione circa il possesso dei tre titoli minimi richiesti per l’ammissione alla valutazione e potesse rivalutare tali titoli sulla base di ulteriori informazioni acquisite presso le università interessate; 2) error in iudicando e difetto di istruttoria per la mancata valutazione delle pubblicazioni, sostenendo che l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 imponesse una sequenza procedimentale nella quale l’esame delle pubblicazioni sarebbe stato necessario solo dopo il positivo accertamento dei requisiti preliminari. Il candidato ha chiesto il rigetto dell’appello e, in via subordinata, ha riproposto un motivo di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato entrambi i motivi di appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che la prima Commissione aveva riconosciuto, a maggioranza, il possesso dei tre titoli minimi richiesti dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016, individuando nella borsa di studio dell’Università di Ferrara e nell’assegno di ricerca dell’Università di Venezia titoli riconducibili alla responsabilità di studi e ricerche scientifiche di cui alla lett. c). Tale valutazione era stata recepita e conformata da due sentenze del TAR divenute definitive. La terza Commissione conservava uno spazio valutativo residuo, ma non poteva rimettere in discussione, senza una motivazione specifica, adeguata e idonea, il possesso dei requisiti minimi già riconosciuto. La Commissione, invece, aveva svolto ulteriori acquisizioni istruttorie funzionalmente dirette a smentire il precedente accertamento, aveva nuovamente ricondotto i titoli alla lett. h), anziché alla lett. c), e aveva escluso apoditticamente che essi integrassero i requisiti richiesti, riproducendo l’errore già censurato dal TAR. Il secondo motivo è stato respinto perché, una volta riconosciuto il possesso dei requisiti di ammissibilità, la Commissione doveva procedere alla valutazione delle pubblicazioni; tale obbligo discendeva anche dalla portata conformativa della sentenza n. 1874/2023, che aveva ordinato una valutazione complessiva del candidato. È stata quindi confermata l’ordine all’amministrazione di procedere sulla domanda con una valutazione positiva dei titoli quali requisiti di ammissione, lasciando alla Commissione, in diversa composizione, ogni ulteriore valutazione sulla qualità delle pubblicazioni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 4.000,00 per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 6 D.M. 120/2016

    Il possesso dei titoli previsti dalla disposizione costituisce requisito preliminare di ammissibilità alla successiva valutazione del candidato; nel caso concreto, l’accertamento del possesso dei tre titoli era stato già conformato da precedenti giudicati e non poteva essere nuovamente negato senza specifica motivazione.

  • art. 3 D.M. 120/2016

    Una volta superato positivamente lo scrutinio dei requisiti preliminari, la Commissione deve procedere alla valutazione delle pubblicazioni del candidato.

Massime di principio

  • Quando una precedente commissione abbia accertato il possesso dei requisiti preliminari di ammissione e tale accertamento sia stato recepito o comunque conformato da sentenze definitive, la commissione nominata in sede di riedizione del potere conserva uno spazio valutativo residuo, ma non può rimettere in discussione quel dato senza una specifica, adeguata e idonea motivazione, nei limiti fissati dal giudicato.
  • La commissione incaricata di rieditare il potere deve rispettare l’effetto conformativo derivante dalle precedenti pronunce giurisdizionali e dagli accertamenti amministrativi da esse validati; l’adozione degli stessi criteri già utilizzati rende contraddittorio discostarsi dai relativi risultati senza spiegare le ragioni del mutamento.
  • Non è legittimo qualificare come soccorso istruttorio un’attività acquisitiva svolta non per chiarire o verificare criticamente dati ancora incerti, ma per ricercare elementi destinati a smentire un accertamento già compiuto e conformato dal giudicato.
  • Quando il candidato abbia superato lo scrutinio dei requisiti preliminari di ammissibilità, la commissione deve procedere anche alla valutazione delle pubblicazioni; l’omessa valutazione integra violazione dell’ordine procedimentale e della portata conformativa della sentenza che ha disposto il riesame.
  • La riedizione del potere dopo precedenti annullamenti giurisdizionali non consente all’amministrazione di ripetere il medesimo vizio già censurato, né di eludere il giudicato mediante una diversa riqualificazione degli stessi elementi curriculari.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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