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Sentenza

Sentenza n. 1084/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del 18 settembre 2024, n. 3113.

Giustizia amministrativa202501559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 3113 del 18 settembre 2024, che aveva ordinato l'ostensione di dati e informazioni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo che la sentenza del 18 settembre 2024, notificata il 25 settembre 2024 e passata in giudicato, aveva accertato il suo diritto di accedere ai dati e alle informazioni richiesti con istanza del 13 dicembre 2023, ordinando alla società intimata di provvedere entro trenta giorni. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del giudicato. Il titolo è stato attestato come passato in giudicato il 30 giugno 2025 ed è stato ritualmente notificato. La società, benché intimata, non si è costituita e non ha fornito prova dell'esecuzione. È stata inoltre chiesta l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti dell'azione prevista dagli artt. 112 ss. c.p.a.: esistenza di un titolo passato in giudicato, rituale notifica e mancata dimostrazione dell'adempimento. Ha ordinato alla società intimata di eseguire integralmente il giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi trenta giorni, su richiesta della ricorrente, in luogo della società. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo sufficiente, quale strumento di sollecitazione dell'adempimento, la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta. Ha condannato la società alle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, se effettivamente versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giurisdizionale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato e l'obbligato non dimostra di avervi dato esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando il giudice ritenga sufficiente a sollecitare l'esecuzione del giudicato la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un titolo passato in giudicato, la sua rituale notificazione e l'inadempimento dell'obbligato; spetta a quest'ultimo fornire la prova dell'avvenuta esecuzione.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere respinta quando il giudice ritenga concretamente sufficiente la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta a sollecitare l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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