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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23357/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 22/09/2020 che confermava la condanna inflitta dal G.U.P. di Macerata a Cristian Cerca (10 mesi di reclusione, spese processuali, esclusa recidiva, aumento per continuazione e riduzione per il rito). I reati contestati erano l'induzione in errore di funzionari dell'A.C.I. e della Motorizzazione civile attestando falsamente la cessazione dalla circolazione per demolizione di una Peugeot e l'eliminazione di un impianto GPL (artt. 48 e 481 c.p.). Motivi del ricorso in Cassazione: 1) nullità per illegittimo decreto di irreperibilità e conseguente nullità degli atti e della citazione (violazione artt. 159, 157, 178 lett. c), 179 c.p.p.); 2) vizio di applicazione della norma sostanziale (contestata applicazione art. 481 c.p., la condotta non integrerebbe tale reato); 3) mancata prova del concorso nella falsificazione (sottoscrizione di atti predisposti da terzi), possibile diversa qualificazione ex art. 483 c.p. o ignoranza scusabile; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sanzione eccessiva; 5) omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena; inoltre, motivi aggiunti tardivi sulla notifica della citazione per il giudizio di appello (artt. 179 e 185 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o lo ha rigettato. In sintesi: 1) le doglianze relative alla nullità per irreperibilità e alla citazione sono generiche e/o non adeguatamente documentate: il fascicolo dimostra che Cerca ricevette gli avvisi e prese parte al primo grado (avviso 6/4/2016, ritiro plico 12/5/2017, udienza 7/6/2017, procura speciale depositata). I motivi aggiunti sulla notifica dell'appello sono inammissibili perché estendono il petitum e non rappresentano mero sviluppo dei motivi originari; 2) le censure di merito sulla qualificazione del reato (secondo e terzo motivo) sono inammissibili perché non formulate in appello e quindi non devolute al giudice d'appello (effetto di giudicato); 3) il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono motivati congruamente: la condotta è grave, integrava pericolo per la pubblica fede e si giustifica una pena superiore ai minimi; la valutazione della quantificazione della pena è di merito e non sindacabile in Cassazione se non irragionevole; 4) il diniego della sospensione condizionale è adeguatamente motivato: la Corte ha ritenuto il rischio concreto di recidiva e la mancata considerazione del monito delle precedenti condanne. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile/manifestamente infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma prevista dall'art. 616 c.p.p. (euro tremila) come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.

    Norma citata in relazione ai reati contro la pubblica fede; la Corte la richiama per inquadrare la fattispecie relativa a documenti/atti falsi o mendaci relativi a veicoli

  • art. 481 c.p.

    Rilevante per il reato di cui è accusato il ricorrente (induzione in errore del pubblico ufficiale che trascrive il falso); la Corte ritiene corretta la qualificazione e non sindacabile in Cassazione quando la questione non è stata devoluta in appello

  • art. 483 c.p.

    Esaminata nelle deduzioni dell'imputato come possibile diversa ricaduta normativa; la Corte osserva che tale diversa qualificazione non è stata adeguatamente dedotta in appello e quindi non valutabile in Cassazione

  • art. 159 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di nullità processuale relativo all'irrogazione di atti a seguito di irreperibilità; la Corte richiama la necessità di specifiche deduzioni e prove per far valere l'inutilizzabilità o invalidità degli atti

  • art. 157 c.p.p.

    Riferito tra le norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alle nullità e agli obblighi di notifica; la Corte richiede allegazioni puntuali per accertare vizi

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Citato nei motivi attinenti alle nullità della notificazione; la Corte ricorda che non sono accolte eccezioni generiche

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato rispetto alle contestazioni sulla citazione e notifica per l'appello; la Corte osserva che la parte che deduce nullità deve fornire elementi specifici

  • art. 185 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla notifica degli atti di impugnazione; la Corte sottolinea i limiti di ammissibilità dei motivi nuovi che allargano il petitum

  • art. 415 bis c.p.p.

    L'avviso previsto da questa norma risulta recapitato all'imputato, elemento che la Corte considera probatorio della conoscenza del procedimento in primo grado

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Riferito al dovere di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso conteneva motivi formulati nei limiti prescritti ma taluni erano generici o tardivi

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    Richiamato per l'inammissibilità dei motivi che non siano stati devoluti al giudice d'appello; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure non sollevate in appello

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese e al pagamento della somma a carico del ricorrente a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • artt. 132-133 c.p.

    Richiamati rispetto ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri di valutazione e la dosimetria non sia arbitraria

  • artt. 163-164 c.p.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego basata sul pericolo concreto di recidiva

Massime di principio

  • Le censure processuali per nullità di notifica o irreperibilità richiedono allegazioni precise e documentate: in Cassazione non è sufficiente la generica denuncia di nullità; la parte deve indicare elementi che consentano al giudice di esercitare poteri officiosi di accertamento
  • Motivi nuovi in Cassazione sono ammissibili solo se rappresentano sviluppo strettamente collegato ai motivi principali; non è permesso ampliare il petitum con censure nuove non tempestivamente sollevate
  • Le questioni di merito non sollevate e devolute al giudice d'appello non possono essere esaminate in Cassazione (effetto di giudicato): chi intende contestare la qualificazione giuridica o i fatti deve proporre il motivo già in appello
  • La valutazione delle attenuanti generiche e della congruità della pena è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o arbitraria
  • Per ottenere la sospensione condizionale della pena occorre non solo l'astratta concedibilità ma anche l'assenza di un giudizio prognostico negativo; la gravità della condotta e il rischio concreto di recidiva legittimano il diniego
  • Sottoscrivere documenti predisposti da terzi non esclude automaticamente la responsabilità penale: è necessario dimostrare l'assenza di apporto causale o di volontà in relazione all'elemento soggettivo del reato; tale prova deve essere tempestivamente dedotta nel processo
  • Le doglianze meramente formali o tardive sulla notifica dell'atto d'impugnazione non sono decisive se il fascicolo documenta la conoscenza del procedimento (ritiri di atti, partecipazione alle udienze, procure speciali depositate)

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