Cassazione Penale, Sentenza n. 23357/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 22/09/2020 che confermava la condanna inflitta dal G.U.P. di Macerata a Cristian Cerca (10 mesi di reclusione, spese processuali, esclusa recidiva, aumento per continuazione e riduzione per il rito). I reati contestati erano l'induzione in errore di funzionari dell'A.C.I. e della Motorizzazione civile attestando falsamente la cessazione dalla circolazione per demolizione di una Peugeot e l'eliminazione di un impianto GPL (artt. 48 e 481 c.p.). Motivi del ricorso in Cassazione: 1) nullità per illegittimo decreto di irreperibilità e conseguente nullità degli atti e della citazione (violazione artt. 159, 157, 178 lett. c), 179 c.p.p.); 2) vizio di applicazione della norma sostanziale (contestata applicazione art. 481 c.p., la condotta non integrerebbe tale reato); 3) mancata prova del concorso nella falsificazione (sottoscrizione di atti predisposti da terzi), possibile diversa qualificazione ex art. 483 c.p. o ignoranza scusabile; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sanzione eccessiva; 5) omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena; inoltre, motivi aggiunti tardivi sulla notifica della citazione per il giudizio di appello (artt. 179 e 185 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o lo ha rigettato. In sintesi: 1) le doglianze relative alla nullità per irreperibilità e alla citazione sono generiche e/o non adeguatamente documentate: il fascicolo dimostra che Cerca ricevette gli avvisi e prese parte al primo grado (avviso 6/4/2016, ritiro plico 12/5/2017, udienza 7/6/2017, procura speciale depositata). I motivi aggiunti sulla notifica dell'appello sono inammissibili perché estendono il petitum e non rappresentano mero sviluppo dei motivi originari; 2) le censure di merito sulla qualificazione del reato (secondo e terzo motivo) sono inammissibili perché non formulate in appello e quindi non devolute al giudice d'appello (effetto di giudicato); 3) il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono motivati congruamente: la condotta è grave, integrava pericolo per la pubblica fede e si giustifica una pena superiore ai minimi; la valutazione della quantificazione della pena è di merito e non sindacabile in Cassazione se non irragionevole; 4) il diniego della sospensione condizionale è adeguatamente motivato: la Corte ha ritenuto il rischio concreto di recidiva e la mancata considerazione del monito delle precedenti condanne. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile/manifestamente infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma prevista dall'art. 616 c.p.p. (euro tremila) come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 48 c.p.
Norma citata in relazione ai reati contro la pubblica fede; la Corte la richiama per inquadrare la fattispecie relativa a documenti/atti falsi o mendaci relativi a veicoli
art. 481 c.p.
Rilevante per il reato di cui è accusato il ricorrente (induzione in errore del pubblico ufficiale che trascrive il falso); la Corte ritiene corretta la qualificazione e non sindacabile in Cassazione quando la questione non è stata devoluta in appello
art. 483 c.p.
Esaminata nelle deduzioni dell'imputato come possibile diversa ricaduta normativa; la Corte osserva che tale diversa qualificazione non è stata adeguatamente dedotta in appello e quindi non valutabile in Cassazione
art. 159 c.p.p.
Richiamato nel motivo di nullità processuale relativo all'irrogazione di atti a seguito di irreperibilità; la Corte richiama la necessità di specifiche deduzioni e prove per far valere l'inutilizzabilità o invalidità degli atti
art. 157 c.p.p.
Riferito tra le norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alle nullità e agli obblighi di notifica; la Corte richiede allegazioni puntuali per accertare vizi
art. 178 lett. c) c.p.p.
Citato nei motivi attinenti alle nullità della notificazione; la Corte ricorda che non sono accolte eccezioni generiche
art. 179 c.p.p.
Richiamato rispetto alle contestazioni sulla citazione e notifica per l'appello; la Corte osserva che la parte che deduce nullità deve fornire elementi specifici
art. 185 c.p.p.
Richiamato in relazione alla notifica degli atti di impugnazione; la Corte sottolinea i limiti di ammissibilità dei motivi nuovi che allargano il petitum
art. 415 bis c.p.p.
L'avviso previsto da questa norma risulta recapitato all'imputato, elemento che la Corte considera probatorio della conoscenza del procedimento in primo grado
art. 173 disp. att. c.p.p.
Riferito al dovere di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso conteneva motivi formulati nei limiti prescritti ma taluni erano generici o tardivi
art. 606 comma 3 c.p.p.
Richiamato per l'inammissibilità dei motivi che non siano stati devoluti al giudice d'appello; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure non sollevate in appello
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese e al pagamento della somma a carico del ricorrente a causa dell'inammissibilità del ricorso
artt. 132-133 c.p.
Richiamati rispetto ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato i criteri di valutazione e la dosimetria non sia arbitraria
artt. 163-164 c.p.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego basata sul pericolo concreto di recidiva
Massime di principio
- Le censure processuali per nullità di notifica o irreperibilità richiedono allegazioni precise e documentate: in Cassazione non è sufficiente la generica denuncia di nullità; la parte deve indicare elementi che consentano al giudice di esercitare poteri officiosi di accertamento
- Motivi nuovi in Cassazione sono ammissibili solo se rappresentano sviluppo strettamente collegato ai motivi principali; non è permesso ampliare il petitum con censure nuove non tempestivamente sollevate
- Le questioni di merito non sollevate e devolute al giudice d'appello non possono essere esaminate in Cassazione (effetto di giudicato): chi intende contestare la qualificazione giuridica o i fatti deve proporre il motivo già in appello
- La valutazione delle attenuanti generiche e della congruità della pena è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o arbitraria
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena occorre non solo l'astratta concedibilità ma anche l'assenza di un giudizio prognostico negativo; la gravità della condotta e il rischio concreto di recidiva legittimano il diniego
- Sottoscrivere documenti predisposti da terzi non esclude automaticamente la responsabilità penale: è necessario dimostrare l'assenza di apporto causale o di volontà in relazione all'elemento soggettivo del reato; tale prova deve essere tempestivamente dedotta nel processo
- Le doglianze meramente formali o tardive sulla notifica dell'atto d'impugnazione non sono decisive se il fascicolo documenta la conoscenza del procedimento (ritiri di atti, partecipazione alle udienze, procure speciali depositate)
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