Ordinanza n. 116/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, previo annullamento di ogni atto connesso e/o conseguente e/o del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in ordine alle istanze inviate dai ricorrenti volte ad includere nel Trattamento di Fine Servizio dei ricorrenti i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle istanze volte all'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e conseguente mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, chiedendo che l'INPS ridetermini l'indennità di buonuscita includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione. Hanno inoltre chiesto l'annullamento degli atti connessi e consequenziali e del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sulle istanze presentate. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori motivi di legittimità articolati né sono precisate le posizioni individuali dei ricorrenti. La parte ricorrente ha dichiarato la permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accertamento. Ritenendo necessario, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire elementi sulla vicenda, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'amministrazione intimata il deposito al più presto di una dettagliata relazione sui fatti dedotti in giudizio, nonché di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. L'ordinanza dovrà essere eseguita dall'amministrazione; le spese non sono disciplinate nel testo.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
È indicato dai ricorrenti quale base normativa del diritto ai benefici economici e dell'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 1 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 2, comma 2, c.p.a., quale fondamento delle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento delle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 46, comma 2, c.p.a.
deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso
Costituisce la base normativa dell'ordine istruttorio rivolto all'amministrazione per il deposito di una relazione e della documentazione utile alla decisione.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione, occorrono chiarimenti sulla vicenda amministrativa e l'acquisizione di documenti nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione intimata, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione e degli atti utili al giudizio.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti anche per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in coerenza con i principi richiamati dagli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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