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Sentenza

Sentenza n. 3556/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 14 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento di presentazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 14 settembre 2025, con la quale aveva chiesto il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la sede diplomatica aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 7 novembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali ai fini dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda costituisce piena soddisfazione della pretesa quando l’oggetto dell’azione è l’attivazione del procedimento amministrativo; in tal caso il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento durante il giudizio avverso il silenzio determina la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente l’utilità concreta perseguita dal ricorrente, senza che sia necessario imporre ulteriori statuizioni sull’obbligo di provvedere in quella fase procedimentale.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato carico di istanze; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieVittime del dovere e benefici
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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