Cassazione Penale, Ordinanza n. 07878/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 16/01/2024. Con il primo motivo ha censurato la mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, c.p., sostenendo l'idoneità della somma versata. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva, contestando la valutazione svolta dai giudici di merito sull'applicabilità dell'art. 20-bis c.p. e sulle condizioni per accedere al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifico il primo motivo, poiché la Corte territoriale aveva già escluso l'attenuante ex art. 62, n. 6, c.p. rilevando che la somma versata non era idonea a risarcire integralmente il danno, comprensivo anche della componente non patrimoniale. Ha inoltre escluso la possibilità di sindacare in sede di legittimità il diniego della sostituzione della pena detentiva, trattandosi di accertamento di fatto non manifestamente illogico; i giudici di appello avevano motivatamente valorizzato la gravità della condotta, commessa mentre l'imputato era agli arresti domiciliari, e i plurimi precedenti penali, escludendo l'idoneità delle sanzioni sostitutive a prevenire la reiterazione di reati della stessa indole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 6, c.p.
La circostanza attenuante del risarcimento del danno richiede un ristoro integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale sia del danno morale/non patrimoniale.
art. 20-bis c.p.
L'applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva presuppone un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Le modifiche introdotte non mutano il carattere fattuale dell'accertamento relativo ai presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della circostanza attenuante del risarcimento del danno, non è sufficiente un ristoro parziale: il pagamento deve coprire integralmente tutte le componenti del pregiudizio subito dalla persona offesa, anche quella non patrimoniale.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non spiega perché la valutazione del giudice di merito sarebbe errata.
- La verifica dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva è un accertamento di fatto affidato al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
- La gravità della condotta e la presenza di precedenti penali possono legittimare il diniego delle sanzioni sostitutive quando inducano a ritenere non adeguata la misura a neutralizzare il rischio di reiterazione di reati analoghi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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