Ordinanza n. 11607/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione con riferimento all’istanza di riconoscimento n. 36115, inoltrata il 22.04.2024, con prot. n. 18866 del 10.05.2024, per il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento scolastico sul sostegno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento di un titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento scolastico sul sostegno
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto un ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo estero per l’insegnamento sul sostegno. Il giudizio era già stato definito con una precedente sentenza, che aveva accolto il ricorso, ordinato all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e nominato un Commissario ad acta per l’eventuale perdurante inerzia. Successivamente, la ricorrente ha depositato un’istanza dichiarando di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, in vista dell’iscrizione ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE, ritenuta subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’istanza depositata dopo la pronuncia della sentenza favorevole non fosse propriamente una rinuncia al ricorso, ormai definito, ma una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è stata qualificata come facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere, senza adottare ulteriori statuizioni sulla domanda di riconoscimento o sull’esecuzione della precedente sentenza.
Massime di principio
- Dopo che un giudizio è stato definito con una sentenza favorevole, la parte vittoriosa può rinunciare agli effetti favorevoli della decisione mediante una libera determinazione, senza necessità di una specifica intermediazione giudiziale.
- Quando l’istanza di rinuncia è presentata dopo la definizione del giudizio, essa non configura una rinuncia al ricorso in senso tecnico, ma può essere qualificata come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza; in tal caso il giudice dichiara il non luogo a provvedere, non essendo richiesta l’adozione di una nuova statuizione giurisdizionale.
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