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Sentenza

Sentenza n. 8587/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità • della determinazione dirigenziale 14 dicembre 2022, n. 2426/A1400A/2022, adottata dal Direttore della Direzione sanità e welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; • del comunicato pubblicato sul B.U. n. 47 S4 in data 24 novembre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022 del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216”; • del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251; • del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216; • nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa: (i) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; (ii) l'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; (iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”; (iv) l'accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (vi) tutti gli atti e/o provvedimenti degli Enti del SSR della Regione Piemonte con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui: - la deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; - la deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; - la deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - la deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - la deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; - la deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - la deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; - la deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; - la deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; - la deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; - la deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; - la deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; - la deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; - la deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; - la deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; - la deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; - la deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; - la deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO.

Giustizia amministrativa202303622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi alla determinazione degli obblighi di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende obbligate

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, la determinazione della Regione Piemonte che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti, le intese, le circolari, le linee guida e gli atti delle aziende sanitarie relativi alla certificazione dei fatturati. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto l'estinzione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro tali provvedimenti. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento ridotto previsto dalla legge e ha depositato le relative ricevute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. La decisione è fondata sull'avvenuto pagamento da parte della ricorrente dell'importo ridotto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 e sul deposito, da parte della Regione Piemonte, del provvedimento con cui è stato accertato tale pagamento, come richiesto dalla medesima disposizione normativa. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure rivolte contro gli atti del payback. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'evidente complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]

    Il versamento della quota ridotta prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018; l'accertamento regionale dell'avvenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    È la disciplina legislativa richiamata quale base degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una legge sopravvenuta prevede che gli obblighi di payback per determinati annualità siano assolti mediante il versamento di una quota ridotta degli importi originariamente dovuti, l'integrale pagamento della quota e il successivo accertamento regionale dell'avvenuto versamento fanno venire meno la materia del contendere nei giudizi instaurati contro i provvedimenti regionali e provinciali relativi a tali obblighi.
  • L'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione, adottato e depositato secondo quanto previsto dalla disciplina sopravvenuta, è sufficiente a fondare la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte agli atti originari.
  • In presenza della cessazione della materia del contendere determinata da una disciplina legislativa sopravvenuta e dall'adempimento del privato, le spese di lite possono essere integralmente compensate quando la controversia presenti una particolare complessità.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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