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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-640/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2023. — SC Zes Zollner Electronic SRL contro Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Quantitativo eccedente di merci scoperto dopo la concessione dello svincolo delle merci – Articolo 173 – Modifica di una dichiarazione in dogana – Merci diverse da quelle che costituivano originariamente oggetto della dichiarazione da modificare – Articolo 174 – Invalidamento di una dichiarazione in dogana – Articolo 42 – Sanzioni inflitte dalle autorità doganali competenti – Regolamento delegato (UE) 2015/2446. — Causa C-640/21

Giurisprudenza europea62021CJ0640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la modifica della dichiarazione doganale non può essere usata per aggiungere, dopo lo svincolo, merci quantitativamente eccedenti rispetto a quelle inizialmente dichiarate. Ha inoltre precisato che l’invalidamento post-svincolo è ammesso solo nei casi specificamente previsti dal regolamento delegato 2015/2446. In presenza di un’eccedenza scoperta dopo lo svincolo, il dichiarante deve presentare una nuova dichiarazione per il quantitativo non dichiarato, restando ferma la possibilità per gli Stati membri di irrogare sanzioni conformi all’articolo 42 del codice doganale dell’Unione.

Rinvio pregiudiziale sull’ammissibilità della modifica o dell’invalidamento di una dichiarazione doganale, dopo lo svincolo, quando si scopre un quantitativo di merci eccedente non dichiarato inizialmente.

La questione giuridica

Se gli articoli 173 e 174 del codice doganale dell’Unione consentano, dopo l’accettazione della dichiarazione e lo svincolo delle merci, di correggere o invalidare la dichiarazione quando il dichiarante scopre che un quantitativo eccedente di merci, non incluso nella dichiarazione iniziale, avrebbe dovuto essere dichiarato; e, in caso negativo, se il codice doganale preveda comunque un rimedio per regolarizzare la situazione senza sanzioni, o con sanzioni conformi al diritto dell’Unione.

Principio di diritto

Gli articoli 173 e 174 del codice doganale dell’Unione non si applicano per far rientrare, dopo lo svincolo, un quantitativo eccedente di merci che non era stato indicato nella dichiarazione iniziale: una simile eccedenza costituisce merci diverse da quelle originariamente dichiarate e non può essere oggetto di modifica; inoltre, l’invalidamento dopo lo svincolo è possibile solo nei casi tassativi previsti dal regolamento delegato. Se il dichiarante scopre dopo lo svincolo un quantitativo importato superiore a quello dichiarato, deve presentare una nuova dichiarazione per l’eccedenza; le autorità possono applicare sanzioni nazionali, purché rispettino l’effettività, proporzionalità e dissuasività e tengano conto di tutti gli elementi pertinenti, compresa, se del caso, la buona fede.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 42 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 158 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 173 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 174 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 175 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Articolo 148 del regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 66 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Direttiva 2011/83/UE

Quantitativo eccedente di merci non dichiarato inizialmente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Cluj in materia doganale, insorto tra una società importatrice rumena e l’autorità doganale, dopo l’irrogazione di sanzioni per la mancata dichiarazione di parte della merce effettivamente importata. Il nodo centrale è se, una volta scoperta dopo lo svincolo una quantità eccedente rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il dichiarante possa ricorrere agli strumenti di modifica o invalidamento previsti dal codice doganale dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

La società ZZE aveva ordinato 10.000 circuiti integrati elettronici da un fornitore svizzero, ma nella dichiarazione doganale erano stati indicati solo 5.000 pezzi, corrispondenti a una delle due fatture emesse. Dopo la ricezione della spedizione, la società si accorse che il pacco conteneva il doppio delle merci dichiarate e chiese alle autorità doganali di regolarizzare la situazione e calcolare gli importi dovuti. L’autorità doganale, tuttavia, ritenne che vi fosse stata sottrazione al controllo doganale di 5.000 pezzi e applicò una sanzione pecuniaria, oltre a una sanzione complementare pari al valore doganale delle merci maggiorato dei dazi dovuti.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato in particolare gli articoli 15, 42, 139, 158, 173, 174 e 175 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché l’articolo 148 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Viene inoltre richiamato l’articolo 66 del precedente codice doganale del 1992, utile per il raffronto sistematico sulla disciplina dell’invalidamento delle dichiarazioni.

Ragionamento della Corte: articolo 173 del codice doganale dell’Unione

La Corte ha interpretato restrittivamente l’articolo 173, che consente la modifica della dichiarazione dopo l’accettazione ma vieta che la modifica faccia diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle inizialmente dichiarate. Secondo la Corte, la nozione di merci "diverse" comprende anche un quantitativo eccedente rispetto a quello originariamente indicato, perché tale eccedenza non era stata portata all’attenzione delle autorità doganali mediante la dichiarazione iniziale. Ne consegue che non è possibile utilizzare la procedura di modifica per integrare la dichiarazione con merci ulteriori emerse solo dopo lo svincolo.

Ragionamento della Corte: articolo 174 e invalidamento post-svincolo

Quanto all’articolo 174, la Corte ha ricordato che l’invalidamento della dichiarazione è, in linea di principio, possibile solo prima dello svincolo delle merci. Dopo lo svincolo, l’invalidamento è ammesso soltanto nei casi tassativi previsti dalla Commissione in forza dell’articolo 175, tramite il regolamento delegato 2015/2446. Poiché la fattispecie del procedimento principale non rientra in tali casi, l’articolo 174 non può essere invocato per regolarizzare l’eccedenza scoperta dopo lo svincolo.

Regolarizzazione e sanzioni

La Corte ha poi affermato che, in una situazione del genere, il dichiarante deve presentare una nuova dichiarazione per il quantitativo eccedente, poiché gli articoli 139, paragrafo 1, e 158, paragrafo 1, impongono la dichiarazione di tutte le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale. Tuttavia, il diritto dell’Unione non esclude che le autorità nazionali applichino sanzioni per la violazione della normativa doganale, purché queste siano effettive, proporzionate e dissuasive ai sensi dell’articolo 42. Nell’applicare tali sanzioni, le autorità devono considerare tutti gli elementi pertinenti, inclusa, se del caso, la buona fede del dichiarante.

Dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che gli articoli 173 e 174 del regolamento (UE) n. 952/2013 non sono applicabili quando, dopo lo svincolo, il dichiarante scopre che un quantitativo eccedente di merci avrebbe dovuto essere dichiarato, e che tale eccedenza deve essere oggetto di una nuova dichiarazione. Ha inoltre precisato che eventuali sanzioni nazionali devono rispettare i criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del caso concreto.

Come è indicizzato

Materieunione doganaledichiarazione in doganasvincolo delle mercisanzioni doganaliregolarizzazione post-svincolo

Testo integrale

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