Sentenza n. 592/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 504/2023, depositata e resa pubblica il 03.11.2023, Sez. Lavoro, r.g. 832/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 504/2023, che aveva ordinato l’accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione lavoro, deducendo la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Ha provato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Dalla documentazione prodotta non risultava l’adempimento dell’obbligo di accreditare gli importi riconosciuti dal giudice del lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza e accertando l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vicenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a delegare e subdelegare l’attività e prevedendo che si attivi su istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il giudice non ha riconosciuto, allo stato, un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, il riconoscimento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto il TAR non ne ha riconosciuto l’applicazione, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il ricorso in ottemperanza contro un’amministrazione è ammissibile, nel caso concreto, dopo la prova del passaggio in giudicato e il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando dalla documentazione processuale risulti che l’amministrazione non ha adempiuto agli obblighi puntualmente derivanti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta può essere disposta per assicurare l’esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
- La nomina del commissario ad acta per fronteggiare il possibile perdurante inadempimento può indurre il giudice a non riconoscere, allo stato, l’ulteriore somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Come è indicizzato
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