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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20264/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel dispositivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati. La doglianza, unica, mirava a contestare la mancata applicazione del vincolo della continuazione tra un reato di detenzione di documenti falsi, commesso nel 2018 durante la latitanza, e altri reati più risalenti (estorsioni e partecipazione ad associazione mafiosa iniziate nel 2012). La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché contrastante con l'orientamento consolidato secondo cui il reato-fine commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere non è necessariamente sorretto da una volizione unitaria con la partecipazione al sodalizio; ha inoltre reputato non manifestamente illogica la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva valorizzato l'impossibilità, per il soggetto, di prevedere già nel 2012 la successiva sottoposizione a misura cautelare e la latitanza nel cui contesto sarebbe stato commesso il reato del 2018.

Massime di principio

  • La continuazione non può essere affermata in modo automatico tra la partecipazione a un'associazione criminale e i successivi reati-fine: occorre verificare in concreto l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra le singole condotte.
  • Un reato commesso in un momento successivo, anche se collegato a un contesto associativo o di latitanza, non è di per sé espressione della stessa volizione criminosa originaria che ha sorretto l'adesione al sodalizio.
  • In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che si ponga in frontale contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza introdurre argomentazioni idonee a scardinarlo, specie quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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