Ordinanza n. 5238/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei seguenti atti: 1) Provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, Commissione per gli accertamenti psicofisici, dell’11 novembre 2025 (doc. 1), recante giudizio di “non idoneità” della Dott.ssa -OMISSIS-, notificato a mani in data 11 novembre 2025; 2) Provvedimento o provvedimenti del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, recanti esclusione della Dott.ssa -OMISSIS-dalle prove di verifica dell’efficienza fisica, dalla valutazione dei titoli di merito e dalla prova orale del Bando di concorso prot. M_D AB05933 REG0392987 del 3 settembre 2025, allo stato non conosciuti dalla ricorrente; 3) Graduatoria di merito, formata ai sensi dell’art. 13 del Bando di concorso prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025, allo stato non conosciuta dalla ricorrente; Nonché, per quanto occorrer possa: 4) Bando di concorso del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025 (doc. 2), per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo – Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi; Nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente. E PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dell’odierna ricorrente a partecipare a tutte le prove della procedura concorsuale per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo-Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi (specialità Servizio Sanitario/Infermieri, 10 posti) di cui al Bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025, nonché alla conseguente immissione nei ruoli dell’Amministrazione Militare, con ogni conseguenza quanto alla ricostruzione della posizione lavorativa, anche quanto al versamento degli arretrati retributivi e contributivi (previdenziali e pensionistici). E PER LA CONDANNA Del Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante, pro tempore, al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subìto e subendo dalla Dott.ssa -OMISSIS-, a seguito della condotta tenuta dall'Amministrazione Militare, che ha illegittimamente ritenuto “non idonea” l’odierna ricorrente a seguito degli accertamenti psicofisici, con conseguente esclusione della medesima dalle prove del concorso pubblico di cui al Bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.2.2026: 5) Decreto del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D AB05933 DE12025 0001384 del 18 dicembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Difesa in data 19 dicembre 2025 (doc. 15), recante graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva per procedura concorsuale per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo-Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi (specialità Servizio Sanitario/Infermieri, 10 posti, attualmente aumentata a 14 posti). 6) Relazione redatta dal Centro di Selezione di Ancona in data 11 novembre 2025 (doc. 16), conosciuta dalla ricorrente a seguito del deposito in giudizio avvenuto in data 19 dicembre 2025; 7) Documentazione medica riguardante la condizione cardiologica della ricorrente, formata dal Centro di Selezione di Ancona in data 11 novembre 2025 (doc. 17), conosciuta dalla ricorrente a seguito del deposito in giudizio avvenuto in data 19 dicembre 2025 (cfr. doc. 5, di controparte), mai notificata e/o consegnata alla medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica per insufficienza mitralica lieve, con conseguente esclusione dalle successive prove concorsuali e dalla graduatoria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio dell'11 novembre 2025 con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona l'ha dichiarata non idonea, ai sensi della lett. L, comma 2, della Direttiva Tecnica del 4 giugno 2014, per insufficienza mitralica di grado lieve. Ha inoltre impugnato gli atti consequenziali di esclusione dalle prove di efficienza fisica, dalla valutazione dei titoli e dalla prova orale, la graduatoria di merito, il bando e gli atti presupposti e connessi, chiedendo l'accertamento del diritto a partecipare a tutte le prove e alla conseguente immissione nei ruoli militari, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria di merito, la relazione del Centro di Selezione e la documentazione medica acquisita dall'Amministrazione. La ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria diretta a dimostrare l'insussistenza, o comunque l'irrilevanza ai fini dell'idoneità, dell'anomalia cardiologica contestata.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la controversia e ha disposto un incombente istruttorio mediante verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con sede in Roma, autorizzata ad avvalersi di specialisti delle proprie strutture. L'organo verificatore dovrà acquisire la documentazione medica delle parti, accertare la sussistenza della causa di imperfezione, determinarne entità ed eventuali effetti menomanti, indicare il codice e il coefficiente attribuibili alla candidata e riferire se la condizione comporti l'inidoneità sanitaria al servizio militare incondizionato e al reclutamento. L'Amministrazione dovrà fornire la documentazione necessaria, comprese le norme e regole tecniche applicabili. Le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione delle osservazioni. La relazione dovrà essere depositata, possibilmente, entro il 20 maggio 2026; la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026. Le spese, comprese quelle della verificazione, sono state differite alla conclusione della fase cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione della verificazione istruttoria.
art. 66 c.p.a.
Richiamato per disciplinare l'incombente istruttorio di verificazione, diretto ad accertare tecnicamente la condizione sanitaria e i suoi riflessi sull'idoneità al reclutamento militare.
lett. L, comma 2, Direttiva Tecnica del 4 giugno 2014
Indicata nel giudizio amministrativo quale disposizione tecnica applicata dalla Commissione per dichiarare la non idoneità in relazione all'insufficienza mitralica di grado lieve; la sua corretta applicazione costituisce oggetto dell'accertamento istruttorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e alla conseguente necessità di oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela e l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psicofisica al reclutamento militare dipende dalla sussistenza, dall'entità e dagli effetti menomanti di una specifica anomalia sanitaria contestata dal candidato, il giudice può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio prima di decidere sulla domanda cautelare o di annullamento.
- La verificazione in materia di idoneità militare deve indicare non soltanto la presenza della patologia o imperfezione, ma anche il codice e il coefficiente attribuibili al candidato e gli eventuali riflessi sulla sua idoneità al servizio militare incondizionato e al reclutamento, alla luce delle norme e regole tecniche applicabili.
- Nello svolgimento della verificazione le parti devono essere previamente avvisate delle operazioni e possono partecipare tramite i propri difensori e consulenti tecnici, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.
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