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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30013/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Peluso impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli dell'08/03/2022, censurando che, pur avendo la Corte riconosciuto le attenuanti generiche concordate con le parti, ha operato la riduzione di un terzo soltanto sulla pena base e non ha applicato analoga riduzione al segmento di pena incrementato per continuazione; in sostanza si contestava che la rideterminazione della pena non ha beneficiato nella stessa misura la parte di pena derivante dall'aumento per continuazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 610 co. 5-bis c.p.p. perché il rimedio in Cassazione avverso la sentenza di concordato in appello (ex art. 599-bis c.p.p.) è limitato a questioni attinenti alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze relative alla determinazione della pena risultante dall'accordo, salvo che la pena sia illegalmente fissata o ecceda i limiti edittali. La Corte ha inoltre richiamato costante giurisprudenza secondo cui il negozio processuale consacrato nella decisione non può essere unilateralmente modificato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello (negozio processuale in appello). La Corte sottolinea che i motivi impugnativi ammessi in Cassazione sono limitati alle ipotesi relative alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; le doglianze sulla determinazione della pena concordata sono inammissibili salvo illegittimità della pena stessa

  • art. 610 co. 5-bis c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso de plano. È la norma richiamata per l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza di concordato in appello quando le doglianze riguardano profili rinunciati o la determinazione della pena non illegale

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata nella fase di trattazione del giudizio con contraddittorio scritto; contestualizza la modalità processuale seguita in Cassazione

  • art. 129 c.p.p.

    Norma richiamata quale esempio di questioni (condizioni di proscioglimento) che, se rinunciate nell'accordo, non possono essere dedotte in Cassazione avverso il concordato in appello

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di somme a titolo di ammenda in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso; applicata per disporre il versamento di euro tremila alla cassa delle ammende

  • decreto legge n. 92/2008 convertito nella L. 125/2008

    Richiamato storicamente per segnalare l'abrogazione dell'istituto del patteggiamento della pena in appello (art. 599 comma 4 abrogato) e per richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui l'accordo processuale consacrato dal giudice non può essere unilateralmente modificato

  • Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in tema di valutazione dei profili di colpa ai fini dell'applicazione di sanzioni pecuniarie/processuali in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Quando le parti concludono un accordo in appello (concordato ex art. 599-bis c.p.p.) la possibilità di impugnare in Cassazione è molto limitata: ammessi solo i motivi relativi alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo
  • Le lagnanze relative alla misura della pena risultante da un accordo sono generalmente inammissibili in Cassazione, salvo che la pena sia illegale ovvero ecceda i limiti edittali
  • Una volta consacrato dal giudice, il negozio processuale (accordo) non può essere unilateralmente modificato dalle parti mediante ricorso per cassazione, salvo profili di illegittimità della sanzione
  • Se si vuole contestare la determinazione della pena concordata è necessario dimostrare che la pena è illegale o supera i limiti previsti dalla legge; mere valutazioni di congruità non sono sindacabili in Cassazione
  • Presentare ricorso in Cassazione in contrasto con i limiti sopra indicati comporta rischio di declaratoria di inammissibilità e conseguente condanna alle spese processuali e a sanzioni (es. versamento in cassa delle ammende)

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