Sentenza n. 2755/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento silenzio inadempimento sulla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata quindi esaminata nel merito la sussistenza del silenzio-inadempimento né la fondatezza delle pretese relative alla convocazione, al contratto di soggiorno o al rilascio del permesso per attesa occupazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 15 aprile 2023 con visto per lavoro subordinato, deduceva l'inerzia della Prefettura di Caserta, che non avrebbe provveduto alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonostante la comunicazione della propria presenza e della disponibilità all'assunzione. Rappresentava inoltre di avere successivamente reperito un nuovo rapporto di lavoro e chiedeva, in sostanza, la convocazione con il nuovo datore di lavoro e il rilascio di un titolo di soggiorno, eventualmente per attesa occupazione. L'amministrazione riferiva che la convocazione presso la Prefettura era stata disposta per il 27 luglio 2023, ma né il lavoratore né il datore di lavoro si erano presentati; solo il 22 agosto 2025 il ricorrente aveva chiesto una nuova convocazione, comunicando l'indisponibilità del datore originario e l'instaurazione di un rapporto con un diverso datore di lavoro. La Prefettura aveva quindi avviato il procedimento di revoca del nulla osta, comunicandolo all'interessato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. A seguito del rilievo giudiziale circa la possibile improcedibilità, il ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
L'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di revoca del nulla osta, ma la sentenza non sviluppa ulteriori valutazioni sulla disposizione.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, quando il giudice ne accerti i presupposti, comporta l'improcedibilità del ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito l'illegittimità dell'inerzia amministrativa né le ulteriori pretese sostanziali dedotte dal ricorrente.
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