Sentenza n. 1157/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 202/2025 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, divenuta definitiva il 9 gennaio 2026. La decisione era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il ricorso è stato quindi proposto per ottenere l'attuazione delle statuizioni giudiziali, comprese le somme eventualmente dovute, le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio presupposto, se non già pagate, nonché quelle del giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, da attivarsi su istanza dei ricorrenti entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; accertata l'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di eseguire il giudicato e può predisporre misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia divenuto definitivo, sia decorso il termine dilatorio eventualmente previsto per l'esecuzione e l'amministrazione permane inadempiente.
- In sede di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione obbligata di dare integrale esecuzione alle statuizioni del giudicato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte, per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza le spese seguono la soccombenza; esse possono comprendere anche le spese liquidate nel giudizio presupposto, ove non già corrisposte, e quelle del giudizio di esecuzione.
Come è indicizzato
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