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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-180/16

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2017. — Toshiba Corp. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas – Decisione adottata dalla Commissione europea in seguito all’annullamento parziale da parte del Tribunale dell’Unione europea della decisione iniziale – Modifica delle ammende – Diritti della difesa – Mancata adozione di una nuova comunicazione degli addebiti – Parità di trattamento – Impresa comune – Calcolo dell’importo di partenza – Grado di partecipazione all’infrazione – Autorità di cosa giudicata. — Causa C-180/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione della Toshiba contro la decisione della Commissione che ricalcolava le ammende nel caso GIS dopo un precedente annullamento parziale del Tribunale. Ha ritenuto che non fosse necessaria una nuova comunicazione degli addebiti e che il metodo di calcolo dell’ammenda non violasse né i diritti della difesa né la parità di trattamento. Ha inoltre confermato che la gravità della partecipazione della Toshiba era comparabile a quella dei produttori europei ai fini sanzionatori.

Impugnazione in materia di concorrenza: conferma della decisione della Commissione che modifica le ammende per l’intesa sulle apparecchiature di comando con isolamento in gas, senza nuova comunicazione degli addebiti e senza violazione della parità di trattamento

La questione giuridica

1) Se, dopo l’annullamento parziale della precedente decisione sanzionatoria, la Commissione fosse tenuta a inviare una nuova comunicazione degli addebiti prima di adottare la decisione modificativa sulle ammende, oppure se fosse sufficiente la precedente comunicazione degli addebiti e una lettera di esposizione dei fatti. 2) Se il metodo scelto dalla Commissione per calcolare l’importo di partenza dell’ammenda della Toshiba violasse il principio di parità di trattamento rispetto ai produttori europei. 3) Se la Commissione avesse violato il principio di parità di trattamento nel non accordare alla Toshiba una riduzione dell’ammenda per il minore grado di responsabilità rispetto ai partecipanti europei all’intesa.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che, quando una decisione antitrust viene annullata solo in parte per un vizio che non incide sulla validità della comunicazione degli addebiti, la Commissione può adottare una decisione modificativa senza inviare una nuova comunicazione degli addebiti, purché il diritto di difesa sia stato rispettato sui fatti e sugli elementi rilevanti per il calcolo dell’ammenda. Inoltre, il principio di parità di trattamento non impone di costruire un fatturato virtuale per la Toshiba per un anno in cui non ha operato direttamente sul mercato GIS: era legittimo prendere come base il fatturato reale della TM T&D nel 2003 e ripartirne l’importo tra gli azionisti. Infine, non vi è violazione della parità di trattamento nel trattare la Toshiba in modo comparabile ai produttori europei, poiché la sua partecipazione all’intesa comune costituiva una condizione necessaria e un contributo essenziale al funzionamento dell’infrazione complessiva.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 81 CE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione Toshiba/Commissione sulle ammende nel cartello GIS

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso della Toshiba avverso la decisione della Commissione del 27 giugno 2012, modificativa della precedente decisione sanzionatoria nel caso delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (GIS). La Corte esamina tre profili: diritti della difesa, parità di trattamento nel calcolo dell’importo di partenza e parità di trattamento nella valutazione della gravità relativa della partecipazione all’infrazione.

Fatti e contesto del procedimento

La Toshiba operava nel settore GIS e, tra il 2002 e il 2005, svolgeva tale attività tramite la società comune TM T&D Corp., detenuta al 50% con Mitsubishi Electric. La Commissione, con la decisione del 2007, aveva accertato un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel mercato SEE dei GIS, articolata in tre elementi: accordo GQ, intesa comune e accordo EQ.

Alla Toshiba era stata inflitta un’ammenda complessiva, poi parzialmente annullata dal Tribunale con sentenza del 12 luglio 2011 per violazione del principio di parità di trattamento nella scelta dell’anno di riferimento. In seguito, la Commissione aveva inviato una lettera di esposizione dei fatti e adottato la decisione controversa, modificando l’ammenda sulla base del fatturato 2003 della TM T&D. Il Tribunale ha poi respinto il nuovo ricorso della Toshiba.

Primo motivo: diritti della difesa e nuova comunicazione degli addebiti

La Toshiba sosteneva che, dopo l’annullamento parziale della decisione del 2007, la Commissione avrebbe dovuto inviarle una nuova comunicazione degli addebiti prima di adottare la decisione modificativa. La Corte respinge tale censura ricordando che la Commissione, per rispettare i diritti di difesa, deve indicare nella comunicazione degli addebiti che intende valutare l’irrogazione di ammende e i principali elementi di fatto e di diritto rilevanti per la sanzione, ma non deve anticipare il metodo dettagliato di calcolo.

La Corte precisa che il procedimento conclusosi con la decisione controversa costituiva la prosecuzione di quello sfociato nella decisione del 2007. Poiché l’annullamento parziale non aveva inciso sulla validità degli atti preparatori anteriori al vizio accertato, la Commissione non era obbligata a emanare una nuova comunicazione degli addebiti. La comunicazione del 2006 restava quindi utilizzabile, non essendo stato rimesso in discussione il suo contenuto dalla sentenza del 2011.

La Corte riconosce che il Tribunale aveva commesso un errore nel richiamare un preteso obbligo della Commissione di fornire elementi supplementari sulle modalità di attuazione del potere sanzionatorio, ma tale errore non incideva sul dispositivo, fondato su altri motivi corretti. La conclusione è che i diritti della difesa non sono stati violati.

Secondo motivo: parità di trattamento nell’importo di partenza dell’ammenda

La Toshiba contestava il metodo di calcolo adottato dalla Commissione, sostenendo che l’importo di partenza avrebbe dovuto essere determinato sulla base di un fatturato teorico del 2003 riferito alla Toshiba, pari al 35% del fatturato della TM T&D, così da allinearla ai criteri usati per i produttori europei. La Corte respinge anche questa doglianza.

Secondo la Corte, la Toshiba non aveva realizzato vendite GIS in proprio nel 2003, circostanza che la differenziava oggettivamente dagli altri partecipanti. Perciò era legittimo utilizzare il fatturato reale della TM T&D nel 2003 e poi ripartire l’importo di partenza tra Toshiba e Mitsubishi in proporzione alle vendite del 2001, ultimo anno completo precedente la costituzione della società comune. Il metodo proposto dalla Toshiba avrebbe invece imposto una costruzione artificiale di un fatturato virtuale, con un confronto improprio tra dati teorici e fatturati reali delle imprese europee.

La Corte osserva inoltre che il fatto che l’importo attribuito alla Toshiba non coincida con una categoria autonoma della decisione del 2007 è solo la conseguenza della ripartizione dell’importo di partenza della TM T&D e non integra di per sé una disparità di trattamento. Il secondo motivo è quindi respinto.

Terzo motivo: gravità relativa della partecipazione e autorità di cosa giudicata

La Toshiba sosteneva di avere un grado di responsabilità inferiore rispetto ai partecipanti europei, perché le imprese giapponesi avevano soltanto aderito all’intesa comune, mentre i produttori europei avevano anche partecipato all’accordo EQ di ripartizione dei progetti europei. La Commissione eccepiva l’irricevibilità e, in subordine, l’autorità di cosa giudicata.

La Corte respinge entrambe le eccezioni. Osserva che la questione era stata effettivamente sollevata in primo grado e che non vi è violazione della cosa giudicata, perché l’impugnazione non rimetteva in discussione l’esistenza dell’infrazione unica e continuata, ma solo la determinazione dell’ammenda. Tale profilo era già stato trattato nella sentenza del 12 luglio 2011, ma la Toshiba non poteva essere costretta a impugnare quella motivazione in un modo tale da pregiudicare i propri interessi processuali.

Nel merito, la Corte conferma che il contributo della Toshiba era comparabile a quello delle imprese europee. La partecipazione delle imprese giapponesi all’intesa comune costituiva una condizione preliminare e un contributo necessario al funzionamento dell’accordo EQ e dell’intera struttura collusiva. Il fatto che la Toshiba non avesse partecipato all’accordo EQ non era una scelta volontaria ma la conseguenza della sua adesione all’intesa comune, e non dimostrava una minore gravità del suo comportamento ai fini sanzionatori.

Decisione e spese

Poiché nessuno dei tre motivi è accolto, la Corte respinge l’impugnazione. La Toshiba, soccombente, è condannata alle spese del giudizio di impugnazione.

Principi affermati

  • L’annullamento parziale di una decisione antitrust non impone automaticamente una nuova comunicazione degli addebiti, se la comunicazione originaria resta valida e il vizio non ne ha inciso il contenuto essenziale.
  • Ai fini del calcolo dell’ammenda, la Commissione deve rispettare la parità di trattamento, ma può tener conto di differenze oggettive tra gli operatori, come l’assenza di un fatturato diretto nell’anno di riferimento.
  • Nella valutazione della gravità relativa della partecipazione a un’infrazione complessa, può essere trattato come comparabile il contributo di un’impresa la cui partecipazione sia stata condizione necessaria del funzionamento dell’intesa complessiva, anche se non ha preso parte a tutti i suoi elementi operativi.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese e ammendediritti della difesaparità di trattamentoautorità di cosa giudicata

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