Cassazione Civile, Ordinanza n. 17684/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Due soggetti assicurati avevano stipulato una polizza contro i danni da incendio per un supermercato. Dopo un incendio sviluppatosi nel dicembre 1999, la compagnia aveva inizialmente negato l’indennizzo, ipotizzando un fatto doloso, mentre la procedura peritale prevista dal contratto e un successivo procedimento penale avevano escluso il dolo e ricondotto il sinistro a un cortocircuito. L’indennizzo venne poi liquidato solo alcuni anni dopo. Gli assicurati agirono quindi per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardato pagamento dell’indennizzo, inclusi mancato guadagno, perdita di chance, perdita di avviamento commerciale e danno non patrimoniale. In appello la domanda fu accolta solo in parte sulle spese, mentre furono confermati il rigetto o l’inammissibilità delle domande risarcitorie ulteriori. In cassazione i ricorrenti lamentavano, con due motivi, l’erroneità del giudizio sulla perdita di chance/perdita di avviamento e sul danno non patrimoniale, contestando la valutazione di inammissibilità e di insussistenza delle allegazioni e delle prove; inoltre l’avvocato ricorrente agiva anche in proprio quale procuratore distrattario. La Corte ha tuttavia rilevato, anzitutto, l’inammissibilità dell’iniziativa in proprio del difensore in mancanza di una statuizione sulla distrazione impugnata, e poi ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., reputando il ricorso inammissibile anche nel merito perché le censure riproponevano contestazioni di fatto e di prova, non consentite in sede di legittimità, oltre a difettare di specificità e a voler introdurre una nuova valutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, in via preliminare, l’azione proposta in proprio dall’avvocato distrattario, perché il difensore può assumere la qualità di parte nel giudizio di impugnazione solo in presenza di specifiche condizioni non ricorrenti nel caso. Quanto ai motivi degli assicurati, la Corte ha fatto proprie le argomentazioni della proposta di definizione accelerata: il primo motivo era privo di specificità e non dimostrava, con puntuali richiami agli atti di merito, che le domande di perdita di chance e perdita di avviamento fossero state adeguatamente allegate e provate già in primo grado; il secondo motivo era inammissibile sia perché il vizio di omesso esame non è deducibile in presenza di doppia conforme, sia perché le doglianze sul danno non patrimoniale miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in cassazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido a versare euro 5.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., ed è stato dato atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
Richiamato nel contesto della distrazione delle spese e della posizione del difensore che chiede di agire anche in proprio.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
La proposta di definizione accelerata ha rilevato il difetto di specificità del primo motivo per mancata adeguata indicazione dei fatti e degli atti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di doppia decisione conforme di merito.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte, a fronte di una proposta dettagliata e di istanze meramente reiterative, può aderire integralmente alla proposta senza ulteriori sviluppi motivazionali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria dei ricorrenti non ha inciso sulle ragioni della proposta di definizione accelerata, che la Corte ha condiviso.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Non è stata pronunciata una condanna ai sensi del terzo comma per l’indefensio dell’intimata.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, i ricorrenti sono stati condannati a versare una somma alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può proporre impugnazione in proprio solo se la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla distrazione, l’ha respinta oppure l’impugnazione investe direttamente tale statuizione.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: la parte che deduce l’erronea esclusione di un danno deve indicare puntualmente dove e come il fatto costitutivo sia stato allegato e provato nei gradi di merito.
- La deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando sussiste doppia conforme di merito sulla medesima statuizione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, se la motivazione della sentenza impugnata è non apparente e logicamente coerente.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può aderire integralmente alla proposta di definizione quando il ricorso si limiti a reiterare difese già esaminate senza confrontarsi con le ragioni della proposta stessa.
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