Sentenza n. 11087/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, servizio concorsi 3^ divisione – centro psicotecnico, di data 24 febbraio 2023, notificato all’odierno ricorrente in data 24 febbraio 2023, con il quale il medesimo è dichiarato non idoneo, sotto il profilo attitudinale, alla prosecuzione dell’iter concorsuale volto all’assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 4 luglio 2023: - della graduatoria di merito del concorso a 1188 allievi agenti della Polizia di Stato pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero dell’interno il 9 maggio 2023 e in pari data sulla Gazzetta ufficiale IV^ serie speciale concorsi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale alla prosecuzione del concorso per 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato e graduatoria finale della procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stato dichiarato non idoneo, sotto il profilo attitudinale, alla prosecuzione del concorso. Ha dedotto, in primo luogo, travisamento dei fatti e contraddittorietà del giudizio della commissione, sostenendo che l’analisi psicologica avesse restituito un profilo incompatibile con quello delineato il giorno precedente in sede di valutazione psichiatrica. Ha inoltre contestato l’idoneità del giudizio sulla base di una consulenza tecnica di parte e di una prova attitudinale analoga svolta presso un professionista incaricato dal candidato. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale, deducendone l’invalidità derivata dall’illegittimità dell’esclusione.
La decisione
Il TAR ha riunito e respinto tutte le censure. Ha qualificato le valutazioni delle commissioni tecniche sui requisiti attitudinali per il reclutamento nelle forze di polizia come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà o travisamento dei fatti. Nel caso concreto ha ritenuto il giudizio della commissione logico e coerente, fondato sugli esiti discontinui dei test, sul colloquio individuale negativo, sui risultati inferiori alla soglia nel colloquio collegiale e sulle rilevate difficoltà nel controllo emotivo, nella gestione delle relazioni e nell’esecuzione delle prove. La prova svolta presso un consulente di parte non poteva riprodurre le medesime condizioni di imparzialità e neutralità della procedura concorsuale e non era quindi idonea a infirmare il giudizio amministrativo. Sono state ritenute irrilevanti, salvo il riscontro di abnormità, le valutazioni psico-attitudinali esterne all’ambito concorsuale e rese da soggetti diversi dagli organismi istituzionalmente competenti. Il TAR ha inoltre escluso una contraddittorietà tra il giudizio psichiatrico e quello psicologico, riguardando essi sfere diverse del funzionamento mentale. Respinta la censura contro l’esclusione, è stata respinta anche l’impugnazione derivata della graduatoria finale. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La controversia è stata trattata all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato secondo il rito richiamato dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni tecniche sui requisiti psico-attitudinali richiesti per il reclutamento nelle forze di polizia costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà o travisamento dei fatti.
- Il giudizio attitudinale concorsuale ha natura prognostica e deve essere riferito alle specifiche attitudini richieste per la posizione messa a concorso, non a una generica valutazione della personalità del candidato.
- Una consulenza tecnica di parte o una prova analoga svolta al di fuori della procedura concorsuale non può, di regola, sostituire o infirmare il giudizio della commissione istituzionalmente competente, perché non è resa nelle medesime condizioni di imparzialità e neutralità; essa assume rilievo solo a fronte di una specifica abnormità del giudizio amministrativo.
- Le valutazioni psichiatriche e psicologiche possono riguardare diverse sfere del funzionamento mentale e la loro apparente non coincidenza non integra, di per sé, contraddittorietà del giudizio complessivo di non idoneità.
- L’impugnazione della graduatoria finale è infondata quando è dedotta esclusivamente come invalidità derivata dall’esclusione concorsuale e quest’ultima risulta legittima.
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