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Sentenza

Sentenza n. 138/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma - della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-; - della nota n. prot. -OMISSIS- di rigetto dell'istanza di condono edilizio; - di tutti gli altri provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti a quelli sopra indicati.

Giustizia amministrativa202300805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione del diniego di condono edilizio e inammissibile per carenza d’interesse l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava opere edilizie realizzate senza titolo nel 1980, consistenti in una sopraelevazione e ampliamento di circa 50 mq e 180 mc. Il proprietario aveva presentato domanda di condono edilizio il 1° aprile 1986. Il Comune aveva respinto l’istanza con provvedimento del 15 settembre 2008, notificato il 18 settembre 2008, e aveva poi adottato, il 22 giugno 2010, un’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino, notificata il 5 luglio 2010. Il ricorso al TAR, proposto nel 2010 principalmente contro l’ordinanza di demolizione, impugnava il diniego di condono solo in via subordinata e comunque tardivamente. Il TAR aveva dichiarato irricevibile l’impugnazione del diniego e inammissibile, per carenza d’interesse, quella contro l’ordinanza demolitoria. In appello, gli interessati deducevano: a) l’omesso esame della questione relativa alla formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono prima del diniego espresso del 2008, sostenendo che il diniego fosse tardivo e che l’amministrazione avrebbe potuto intervenire solo in autotutela; b) l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per difetto di motivazione sull’interesse pubblico attuale, considerata la risalenza delle opere e il tempo trascorso; c) l’erroneità della condanna alle spese del primo grado, anche perché il Comune non si era ricostituito dopo l’interruzione e la riassunzione del processo.

La decisione

Il CGARS ha confermato la decisione del TAR quanto alla domanda principale. Il primo motivo è stato respinto: la questione del preteso silenzio-assenso non poteva essere utilizzata per rimettere in discussione, fuori termine, il diniego espresso di condono notificato nel 2008. Anche se si fosse formato anteriormente un titolo favorevole per silentium, l’eventuale illegittimità del successivo diniego non avrebbe comportato nullità dell’atto né avrebbe esonerato l’interessato dall’onere di impugnarlo tempestivamente. Il diniego, non impugnato nei termini, si era consolidato, con conseguente perdita dell’interesse a contestare l’ordinanza di demolizione quale atto consequenziale fondato su quel presupposto. Il secondo motivo è stato respinto. L’ordinanza di demolizione, quale misura ripristinatoria della legalità edilizia, non richiedeva una motivazione ulteriore e specifica sull’interesse pubblico attuale, diversa dalla repressione dell’abuso, soprattutto perché era stata adottata nel 2010, a breve distanza dal diniego di condono del 2008. Inoltre, la censura non avrebbe potuto produrre utilità concreta senza rimettere in discussione il diniego ormai inoppugnabile. Il terzo motivo è stato accolto limitatamente alle spese: la condanna alle spese in favore del Comune è stata ritenuta non coerente con la mancata costituzione dell’amministrazione nella fase successiva all’interruzione e alla riassunzione del giudizio, non risultando un’effettiva attività difensiva nella fase decisoria. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata soltanto sul capo relativo alle spese, integralmente compensate per il primo grado. Sono state compensate anche le spese del giudizio d’appello, in ragione della mancata costituzione del Comune. L’appello è stato pertanto accolto solo parzialmente, senza annullamento del diniego di condono né dell’ordinanza di demolizione.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    Disciplina l’interruzione del processo, applicata dal TAR e dal CGARS in conseguenza della cessazione del rapporto di servizio del difensore dell’ente e del decesso dell’originario appellante.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla tesi secondo cui, ove si fosse formato un titolo edilizio per silentium, il successivo diniego avrebbe richiesto l’esercizio dell’autotutela; il giudice non ha tuttavia ritenuto necessario accertare la formazione del silenzio-assenso, poiché il diniego non era stato tempestivamente impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il provvedimento espresso di diniego di una domanda di condono edilizio deve essere impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla sua conoscenza; la deduzione tardiva della pretesa formazione di un titolo per silenzio-assenso non consente di rimettere in discussione il diniego ormai consolidato.
  • L’eventuale illegittimità di un diniego di condono adottato senza previa rimozione in autotutela di un ipotetico titolo formatosi per silentium non determina, di per sé, la nullità del diniego e non esonera il destinatario dall’onere di impugnarlo tempestivamente.
  • Quando il diniego di sanatoria edilizia sia divenuto inoppugnabile, viene meno l’interesse concreto all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione quale atto consequenziale fondato sulla definitiva assenza di un titolo di sanatoria.
  • L’ordine di demolizione di opere abusive, adottato quale misura di ripristino della legalità edilizia e a breve distanza dal diniego di sanatoria, non necessita di una motivazione ulteriore e specifica sull’interesse pubblico attuale, distinta dalla constatazione dell’abuso e dall’esigenza di ripristino.
  • La regolazione delle spese processuali non può operare in modo meramente automatico, ma deve mantenere un rapporto ragionevole con l’effettivo svolgimento del contraddittorio e con l’attività difensiva concretamente prestata; la mancata costituzione della parte vittoriosa nella fase successiva alla riassunzione può giustificare la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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