Cassazione Penale, Ordinanza n. 12467/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con la quale il Tribunale di Como ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., deducendo vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. per asserita mancata verifica della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la motivazione del giudice di merito nella parte in cui aveva escluso la ricorrenza di una causa di proscioglimento immediato nonostante il patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza di patteggiamento successiva all'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione fosse proponibile solo nei ristretti casi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che il motivo dedotto, relativo alla motivazione sull'art. 129 c.p.p., non rientrasse in tali ipotesi. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva motivatamente escluso i presupposti per il proscioglimento immediato sulla base degli atti, con motivazione conforme alla giurisprudenza consolidata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
"motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente indicati
invocato dal ricorrente come vizio di motivazione
il giudice deve verificare se risultino evidenti cause di non punibilità o di proscioglimento immediato
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi evidenti
regola la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
richiamato per individuare l'ambito temporale di applicazione del nuovo art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i provvedimenti successivi alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure diverse, come quelle sulla motivazione relativa all'art. 129 c.p.p., se non riconducibili alle ipotesi tipizzate.
- Nel patteggiamento il giudice deve comunque verificare l'assenza di cause di non punibilità evidenti ex art. 129 c.p.p.; tuttavia la motivazione può essere sintetica e risulta sufficiente se dà conto, sulla base degli atti, dell'esclusione dei presupposti per il proscioglimento immediato.
- La domanda di applicazione della pena implica rinuncia alla contestazione delle prove e ciò incide sull'ambito del controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al pagamento della sanzione pecuniaria oltre che delle spese processuali.
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