Cassazione Penale, Sentenza n. 37165/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, riformando l'ordinanza originaria di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora per reati connessi alla legge 895/67 (artt. 2, 4, 7), aveva annullato il titolo cautelare limitatamente al reato di porto illegale. Il ricorrente deduceva: 1) vizi di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 2 e 7 della L. n. 895/67 e all'art. 273 c.p.p.; 2) difetto dei presupposti ex art. 274 c.p.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia da parte del ricorrente. La Corte ha ritenuto che la rinuncia all'impugnazione è atto formale, irrevocabile e recettizio, e nel caso concreto è stata regolarmente sottoscritta dal ricorrente e trasmessa via PEC il 23/6/2022. Perciò non è stato possibile esaminare il merito del ricorso. Inoltre il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1895 n. 895
Le norme relative ai fatti per i quali era stata disposta la misura cautelare sono state richiamate nel motivo di ricorso come oggetto di presunta violazione di legge e insufficiente motivazione, ma la Corte non è arrivata a valutare tali censure per effetto della rinuncia
Codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente tra le norme di riferimento per contestare la motivazione, senza esame nel merito a causa dell'inammissibilità
Codice di procedura penale
Invocato dal ricorrente per dedurre il difetto dei presupposti della decisione impugnata; non esaminato nel merito per intervenuta rinuncia
Codice di procedura penale
Norma richiamata dalla Corte per richiedere che la rinuncia all'impugnazione sia atto formale, personale e nelle forme previste, requisito ritenuto sussistente nel caso di specie
Codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. d)
Richiamata quale norma che consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando sussiste la rinuncia, effetto applicato dalla Corte
Decreto-legge 18/10/2020 n. 137 conv. L. 176/2020 e D.L. 30/12/2021 n. 228 conv. L. 25/2/2022 n. 15
comma 8 art. 23 DL 137/2020 e art. 16 DL 228/2021
Richiamati in relazione alla possibilità per il Procuratore Generale di trasmettere le richieste scritte ai fini della decisione; il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione è atto formale, personale, irrevocabile e recettizio: se valida (sottoscritta dal ricorrente e protocollata/trasmessa nelle forme previste, p.es. via PEC), determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito
- Per essere efficace la rinuncia deve rispettare le modalità previste dall'art. 589 c.p.p.: deve provenire dal soggetto legittimato e pervenire agli uffici competenti nei termini e nelle forme richieste
- La dichiarazione di rinuncia non ammette equipollenti; atti informali o non regolari possono non produrre l'effetto di estinzione dell'impugnazione
- L'inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può prevedere sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende, secondo il giudice
- Se si sta valutando se rinunciare a un ricorso, è opportuno verificarne le conseguenze procedurali e patrimoniali (spese, sanzioni) e non trasmettere la rinuncia senza ponderarne l'irrimediabilità; in caso di dubbi è consigliabile consultare nuovamente il difensore prima di sottoscrivere
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