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Sentenza

Sentenza del 20/01/2025 n. 204 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte d'appello ha ritenuto dovuto il tributo contestato (conferma della cartella per l'imposta non versata), ma ha annullato le sanzioni applicate nella misura piena e ha disposto il ricalcolo delle stesse secondo il regime sanzionatorio premiale (10% previsto dall'art. 2 co. 2 D.Lgs. 462/1997), con rideterminazione degli interessi e dei compensi di riscossione. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella esattoriale per saldo IRPEF relativo a tassazione separata anno 2016 (tributo, sanzioni e interessi). La contribuente deduceva la nullità della cartella per mancata notifica della comunicazione preventiva di irregolarità; l'Ufficio sosteneva invece di aver contattato la parte e di averle consentito la regolarizzazione alle stesse condizioni previste dalla comunicazione, sanando il vizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 36-bis

    Consente l'iscrizione a ruolo sulla base di dati risultanti dalle certificazioni uniche; applicata per l'iscrizione delle somme dichiarate ma non versate dal contribuente.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 6, co. 5

    La mancanza della comunicazione preventiva rileva come causa di nullità solo nei casi di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se controllo automatico conferma il dichiarato, la comunicazione preventiva è ininfluente ai fini dell'iscrizione a ruolo.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (cfr. D.Lgs. 462/1997), art. 2, co. 2

    Stabilisce il regime sanzionatorio premiale (sanzione ridotta al 10% tramite avviso bonario/comunicazione preventiva); l'omissione della comunicazione preventiva impedisce l'accesso a tale regime e legittima la rideterminazione delle sanzioni se la comunicazione non è stata effettuata.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    Prevede la misura ordinaria delle sanzioni (fino al 30%); utilizzata in contrapposizione al regime premiale per spiegare la differenza di trattamento in caso di omissione della comunicazione preventiva.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione preventiva di irregolarità non annulla automaticamente una cartella se l'importo iscritto a ruolo corrisponde a quanto dichiarato e non versato: l'iscrizione è legittima per il tributo dovuto.
  • L'omissione della comunicazione preventiva incide principalmente sul regime sanzionatorio: impedisce al contribuente di beneficiare della sanzione ridotta (regime premiale) e giustifica la rideterminazione delle sanzioni nella misura più favorevole solo se la comunicazione è stata effettivamente inviata.
  • Se l'Ufficio ha offerto successivamente la possibilità di regolarizzazione alle stesse condizioni della comunicazione mancata, ciò può mitigare il pregiudizio al contribuente, ma non elimina l'obbligo del pagamento del tributo non versato se il contribuente non usufruisce della regolarizzazione.
  • In giudizio è possibile ottenere l'annullamento delle sanzioni o la loro riduzione quando sia dimostrabile che la preventiva comunicazione non è stata effettuata: il giudice rideterminerà sanzioni, interessi e compensi di riscossione conformemente al regime premiale ove applicabile.
  • La compensazione delle spese processuali può essere disposta quando vi siano comportamenti censurabili da entrambe le parti (es. omissione dell'Ufficio e mancato pagamento del contribuente nonostante invito favorevole).

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