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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1519

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1519 della Commissione, del 18 luglio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Kırkağaç Kavunu (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1519 iscrive l’indicazione geografica "Kırkağaç Kavunu" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come DOP. L’atto conclude la procedura avviata su domanda presentata dalla Turchia e pubblicata in precedenza, senza che siano state presentate opposizioni. L’iscrizione è effettuata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica "Kırkağaç Kavunu" come denominazione di origine protetta (DOP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Kırkağaç Kavunu" riconosciuta come DOP e riguarda la sua iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Non disciplina, nel testo fornito, ulteriori aspetti produttivi o tecnici della denominazione, né contiene esclusioni specifiche.

Iscrizione della DOP "Kırkağaç Kavunu"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1519 della Commissione iscrive l’indicazione geografica "Kırkağaç Kavunu" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come denominazione di origine protetta. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il nuovo quadro unionale per le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.

Contesto procedurale

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Turchia ed era già stata ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Effetti dell’iscrizione

Con l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, la denominazione acquisisce la tutela propria delle DOP nell’ordinamento unionale. Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni su disciplinare di produzione, zona geografica, controlli o uso del nome, limitandosi a formalizzare la registrazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP "Kırkağaç Kavunu"

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Kırkağaç Kavunu" come DOP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione, presentata dalla Turchia e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Si precisa inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in base all’articolo 90, paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàproprietà industriale

Testo integrale

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