Sentenza n. 2909/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell’indennità sostitutiva per la licenza ordinaria non fruita negli anni 2015, 2016 e 2017
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato aveva impugnato il diniego dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva per 22 giorni di licenza ordinaria maturati nel 2015, 39 nel 2016 e 36 nel 2017. Il diniego era stato motivato dal fatto che la mancata fruizione della licenza dipendeva dal provvedimento disciplinare di sospensione dall’impiego e, successivamente, dalla perdita del grado con collocamento in congedo per rimozione; in assenza dell’espulsione, il militare avrebbe potuto fruire della licenza dopo il periodo di aspettativa per malattia oppure ottenere la monetizzazione in caso di cessazione per infermità. In primo grado erano stati dedotti la violazione degli artt. 14 d.P.R. n. 395/1995 e 18 d.P.R. n. 254/1999, l’illegittimità del diniego ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, il difetto e l’illogicità della motivazione e la manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti. In appello è stato dedotto un unico motivo, articolato sulla violazione e sulla non corretta interpretazione della disciplina della monetizzazione delle ferie, sul travisamento dei fatti e sulla carenza o omissione di motivazione. L’appellante sosteneva che la mancata fruizione non gli fosse imputabile, poiché era stato prima sospeso dal servizio, poi assente per malattia e infine allontanato dal Corpo; la sospensione sarebbe stata imprevedibile anche alla luce degli esiti dei procedimenti penali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha ricostruito il quadro costituzionale, nazionale ed eurounitario, rilevando che le ferie devono essere fruite durante il rapporto di lavoro e che l’indennità sostitutiva è dovuta quando sia certo che la mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia comunque a lui imputabile. Il datore di lavoro deve dimostrare che il lavoratore sia stato posto effettivamente in condizione di fruire delle ferie, ma il diritto si perde quando il lavoratore, dopo essere stato posto in condizione di esercitarlo, si sia deliberatamente astenuto dal farlo. Nel caso concreto, la sospensione e la successiva perdita del grado erano conseguenze dirette di condotte disciplinarmente addebitabili all’interessato. Gli esiti dei procedimenti penali non escludevano tale imputabilità: le assoluzioni o le declaratorie di prescrizione non impedivano all’Amministrazione di accertare autonomamente le condotte sul piano disciplinare. Inoltre, la sanzione espulsiva era divenuta definitiva dopo il rigetto giudiziale delle impugnazioni, sicché non si trattava di un licenziamento illegittimo e imprevedibile, ma di un evento legittimo riconducibile alla condotta del dipendente. Il successivo periodo di malattia non mutava tale conclusione, poiché, in assenza delle condotte contestate, il militare avrebbe potuto restare in servizio e fruire della licenza al termine dell’aspettativa. Esclusa quindi la non imputabilità della mancata fruizione, è stato escluso il diritto alla monetizzazione. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, Cost.
il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi
Il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce garanzia costituzionale applicabile anche al personale militare.
art. 1465 d.lgs. 66/2010
ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini
Conferma l’applicabilità ai militari della tutela costituzionale del diritto alle ferie.
art. 14 d.P.R. 395/1995
Prevede, nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro, ipotesi di corresponsione dell’indennità sostitutiva per licenza ordinaria non fruita.
art. 18 d.P.R. 254/1999
Estende al personale della Guardia di finanza la disciplina rilevante sulla licenza ordinaria e sulla relativa indennità sostitutiva.
art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale [...] sono obbligatoriamente fruiti [...] e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi
Stabilisce il divieto generale di monetizzazione, da interpretare tuttavia in modo compatibile con il diritto costituzionale ed eurounitario all’indennità per ferie non godute per causa non imputabile al lavoratore.
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Tutela il diritto alle ferie annuali retribuite e impedisce che esso si estingua quando il lavoratore non sia stato posto in condizione di esercitarlo.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
Impone la fruizione delle ferie annuali retribuite e consente l’indennità finanziaria soltanto alla cessazione del rapporto, quando la mancata fruizione non sia imputabile al lavoratore.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dall’appellante quale fondamento delle censure di illegittimità del diniego; la decisione non fonda su tale disposizione l’accoglimento di alcuna censura.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la condanna dell’appellante alle spese del grado secondo la regola della soccombenza.
Massime di principio
- Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto spetta soltanto quando sia certo che la mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia comunque a lui imputabile.
- Il divieto generale di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego deve essere interpretato in conformità agli artt. 36, comma 3, Cost., 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 7 della direttiva 2003/88/CE; esso non può impedire l’indennità quando il lavoratore non sia stato effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie per una causa indipendente dalla sua volontà.
- L’onere di dimostrare che il lavoratore sia stato effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie grava sul datore di lavoro pubblico; una volta provata tale possibilità, la perdita del diritto all’indennità è compatibile con il diritto dell’Unione quando il lavoratore abbia omesso volontariamente di fruire delle ferie con piena consapevolezza delle conseguenze.
- La mancata fruizione delle ferie causata da un provvedimento espulsivo illegittimo e successivamente annullato non è imputabile al lavoratore e non può determinare la perdita dell’indennità sostitutiva; diversamente, quando l’espulsione sia legittima e definitiva perché fondata su condotte disciplinarmente addebitabili al dipendente, la mancata fruizione è imputabile al lavoratore e l’indennità non spetta.
- L’autonomia dell’accertamento disciplinare rispetto a quello penale consente all’Amministrazione di fondare la sanzione disciplinare su condotte accertate in sede amministrativa anche quando i procedimenti penali si siano conclusi per prescrizione o assoluzione, purché ciò non comporti una indebita sovrapposizione tra i due giudizi.
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