Sentenza n. 2908/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di corresponsione dell’indennità sostitutiva per 18 giorni di licenza ordinaria non fruiti nel 2019 e 39 giorni non fruiti nel 2020, oltre a due giorni di riposo ex legge n. 937/1977
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare, collocato in quiescenza il 9 gennaio 2021 per raggiunti limiti di età, aveva maturato 18 giorni di licenza ordinaria per il 2019 e 39 giorni per il 2020. In vista della cessazione dal servizio aveva predisposto un piano per la fruizione delle ferie residue, approvato dai superiori. Successivamente, a causa di un’infermità dipendente da causa di servizio, era stato collocato in aspettativa per infermità dal 18 giugno 2020 fino alla cessazione dal servizio. Nella domanda di aspettativa aveva dichiarato espressamente di non desiderare la conversione della licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza. Dopo il collocamento in quiescenza aveva chiesto la monetizzazione delle ferie non godute, sostenendo che la mancata fruizione fosse dipesa dalla malattia e quindi da una causa non imputabile. L’amministrazione aveva respinto la domanda, ritenendo che il mancato godimento fosse riconducibile alla libera e consapevole scelta del militare, il quale conosceva sia l’imminente cessazione dal servizio sia il proprio stato di salute. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello è stata dedotta la violazione di legge, il travisamento dei fatti e la falsa applicazione dei principi giurisprudenziali, sostenendo che il piano di fruizione delle ferie non si era potuto realizzare per effetto della malattia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto del ricorso di primo grado. Ha ricostruito il quadro costituzionale, nazionale ed eurounitario, rilevando che il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile e si applica anche ai militari, ma che l’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto spetta soltanto quando sia certo che la mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia comunque a lui imputabile. Il divieto generale di monetizzazione delle ferie previsto dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 deve essere interpretato conformemente alla Costituzione e al diritto dell’Unione, così da consentire l’indennizzo quando il dipendente non abbia potuto godere delle ferie per cause indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia, il diritto può essere perso quando il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza delle conseguenze, si astenga dal fruire delle ferie pur essendo stato posto in condizione di esercitarle. L’art. 905, comma 2, del codice dell’ordinamento militare e la circolare della Guardia di finanza n. 25800 del 23 giugno 2014 consentono, ma non impongono, al militare malato di convertire la licenza ordinaria residua in licenza straordinaria di convalescenza. Il militare dispone quindi di una scelta tra la conversione della licenza, con prolungamento del periodo di aspettativa, e la mancata conversione, con possibilità di fruire delle ferie dopo la malattia. Nel caso concreto, l’appellante conosceva i giorni di ferie residui e l’imminente collocamento a riposo, ma aveva espressamente escluso la conversione della licenza ordinaria in licenza straordinaria. Il mancato godimento è stato pertanto ritenuto imputabile a una scelta libera e consapevole dell’interessato, non all’amministrazione né a una causa non imputabile. Ne consegue l’assenza del diritto all’indennità sostitutiva. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, Cost.
il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retributive, e non può rinunziarvi
Il diritto alle ferie annuali retribuite è costituzionalmente garantito e irrinunciabile; la garanzia si applica anche al personale militare.
art. 1465 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini
Conferma l’applicabilità ai militari della tutela costituzionale del diritto alle ferie.
art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135
le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi
Il divieto di monetizzazione deve essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e al diritto dell’Unione, ammettendo l’indennità quando la mancata fruizione sia dipesa da causa non imputabile al lavoratore.
art. 905, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti
In caso di malattia, la disposizione consente di concedere i periodi di licenza residui prima del collocamento in aspettativa per infermità; secondo l’attuazione applicabile alla Guardia di finanza, la conversione in licenza straordinaria di convalescenza costituisce una facoltà del militare e non un obbligo.
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Osta alla perdita del diritto alle ferie e dell’indennità sostitutiva quando il lavoratore non sia stato posto in condizione di fruirne; non impedisce invece la perdita del diritto quando il lavoratore, consapevolmente e volontariamente, abbia omesso di fruirne pur potendolo fare.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
Tutela il diritto alle ferie annuali retribuite e consente la sostituzione con un’indennità finanziaria soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro, quando la mancata fruizione non sia imputabile al lavoratore.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base per la condanna dell’appellante alle spese del grado secondo la regola della soccombenza.
Massime di principio
- Il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego non può essere applicato in modo da privare il lavoratore dell’indennità sostitutiva quando la mancata fruizione sia dipesa da una causa non imputabile alla sua volontà, quale l’impossibilità derivante da malattia o dalla cessazione del rapporto senza effettiva possibilità di godimento.
- Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute può essere escluso quando il lavoratore, pur essendo stato posto effettivamente in condizione di fruire delle ferie e conoscendo le conseguenze della mancata fruizione, vi rinunci deliberatamente e consapevolmente.
- Nel rapporto di impiego militare, l’art. 905, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, come attuato dalla disciplina interna della Guardia di finanza, consente al militare malato di scegliere tra la conversione della licenza ordinaria residua in licenza straordinaria di convalescenza e la mancata conversione; la scelta di non convertire la licenza può rendere imputabile al militare il successivo mancato godimento delle ferie, impedendo la monetizzazione.
- L’onere di dimostrare che il lavoratore sia stato posto effettivamente in condizione di fruire delle ferie grava sul datore di lavoro; una volta accertata tale possibilità, la consapevole e volontaria omissione della fruizione esclude, alla cessazione del rapporto, il diritto all’indennità sostitutiva.
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