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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23626/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata dalla Corte d'appello per il reato contestato al capo b). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli nella parte relativa al capo b), concernente la condanna per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. 14/2017. Dal testo emerge che la contestazione riguardava il mancato rispetto di un divieto di accesso a una determinata area, in un contesto di attività di parcheggiatore abusivo. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché fondato su una censura meramente valutativa e perché non coerente con la struttura della fattispecie incriminatrice, la quale punisce la violazione del divieto di accesso a un'area, senza che assumano rilievo elementi che incidano sulla concreta offensività del fatto. Il testo precisa inoltre che vi era stata assoluzione per un diverso profilo, relativo alla mancata certezza dell'ottenimento di un compenso per l'attività di agevolazione del parcheggio.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 14/2017

    La norma è interpretata come fattispecie che punisce la violazione del divieto di accesso a una determinata area; ai fini della configurabilità del reato non è richiesta, nel passaggio motivazionale riportato, una specifica prova di un effettivo compenso per l'attività di parcheggiatore abusivo, trattandosi di elemento distinto rispetto alla contestazione accolta/rigettata.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che si risolva in una censura meramente valutativa, cioè nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • Per integrare il reato di violazione del divieto di accesso a un'area, rileva il dato oggettivo del mancato rispetto del divieto, mentre non incidono sulla sussistenza della fattispecie gli elementi estranei alla concreta offensività, se la struttura incriminatrice li prescinde.
  • Quando la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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