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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16721/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza/sentenza di Cassazione n. 13121/2018, pronunciata nel giudizio avente R.G. n. 24580/2013 e relativo a una controversia in materia di IMU. Egli ha rilevato che, nella motivazione, la Corte aveva affermato la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, mentre nel dispositivo era stata omessa la statuizione di attribuzione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La richiesta era dunque limitata alla correzione del dispositivo con inserimento della formula di distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'errore fosse immediatamente percepibile dagli atti, poiché nel controricorso era stata chiesta la condanna alle spese con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Ha quindi disposto la correzione del provvedimento, ordinando l'inserimento, dopo le parole "prenotate a debito", della dicitura "da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Giuseppe Vitolo". Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non può essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese processuali, perché si tratta di procedimento di natura amministrativa privo di una parte soccombente in senso proprio.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    disciplina la correzione degli errori materiali; la Corte ha ritenuto ammissibile la correzione del dispositivo per integrare la mancata distrazione delle spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato quale base procedurale del procedimento di correzione in sede di legittimità; nel relativo procedimento non si pronunciano spese processuali.

Massime di principio

  • L'errore materiale è correggibile quando risulta ictu oculi dal testo del provvedimento e dagli atti del giudizio, senza necessità di riesame del merito.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali in Cassazione è consentita l'integrazione del dispositivo per renderlo coerente con la motivazione e con le richieste già formulate, come nel caso della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
  • Il procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non comporta una regolazione delle spese processuali, mancando una parte soccombente in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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