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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27665/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un Comune aveva concesso a una società sportiva dilettantistica la gestione, per dieci anni, di impianti sportivi appartenenti al proprio patrimonio indisponibile, percependo un canone assoggettato a IVA. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ritenendo applicabile l’aliquota del 3% prevista per gli atti diversi da quelli espressamente indicati, mentre il Comune sosteneva che dovesse applicarsi la disciplina delle concessioni di beni demaniali e, comunque, l’aliquota dell’1% sul canone. La CTR aveva accolto la tesi del Comune, escludendo l’applicazione dell’art. 9 della Tariffa e ricondicendo l’operazione alla previsione dell’art. 5 della Tariffa, in ragione della natura pattizia del rapporto e della sua rilevanza IVA. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la concessione di gestione di impianti sportivi del patrimonio indisponibile non fosse assimilabile a una locazione di immobili strumentali e dovesse quindi scontare l’imposta di registro nella misura del 3%.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell’Agenzia, osservando che il corretto inquadramento fiscale non dipende dalla sola natura dei beni concessi, ma dal fatto che il rapporto, come accertato dal giudice di merito, costituiva una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, con conseguente applicazione del principio di alternatività IVA/Registro ex art. 40 d.P.R. n. 131/1986. Ha inoltre rilevato che il motivo non individuava specifici errori di diritto della sentenza impugnata ed era anche non autosufficiente, non riportando integralmente le clausole convenzionali rilevanti. Confermata dunque la correttezza dell’esclusione dell’art. 9 della Tariffa, norma residuale per gli atti a contenuto patrimoniale non altrove indicati. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    La disposizione disciplina le locazioni, gli affitti e le concessioni di beni demaniali; la Corte la considera rilevante solo se il rapporto rientra nella specifica fattispecie prevista, nel quadro dell’alternatività IVA/registro.

  • art. 9 Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    È norma residuale, applicabile solo agli atti non riconducibili a specifiche previsioni della Tariffa; non si applica quando l’operazione è già sussumibile in altra disciplina tipica.

  • art. 40, comma 1-bis, d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato come norma di coordinamento con l’IVA, valorizzata nel senso che l’operazione assoggettata a IVA segue il principio di alternatività con l’imposta di registro.

  • art. 822 c.c.

    Individua i beni demaniali; la Corte lo richiama per distinguere i beni demaniali dai beni del patrimonio indisponibile dell’ente locale.

  • art. 824 c.c.

    È evocato per il regime dei beni demaniali appartenenti al Comune e per la loro distinzione rispetto al patrimonio indisponibile e disponibile.

  • art. 826 c.c.

    Individua i beni del patrimonio indisponibile; tra questi la Corte ricomprende anche gli impianti sportivi come beni destinati a pubblico servizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è il parametro del motivo di ricorso proposto dall’Agenzia.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, ritenendo il motivo carente per mancata riproduzione delle clausole contrattuali rilevanti.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione fiscale di una concessione stipulata da un ente pubblico non dipende esclusivamente dalla natura demaniale o patrimoniale del bene, ma dalla concreta struttura del rapporto e dalle modalità di svolgimento dell’attività, cioè se l’ente agisca con poteri autoritativi oppure su base pattizia.
  • Quando l’atto di concessione comporta obblighi reciproci tra le parti e il canone è assoggettato a IVA, l’operazione va trattata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, con applicazione del principio di alternatività IVA/registro.
  • L’art. 9 della Tariffa del d.P.R. n. 131/1986 ha natura residuale e non può essere applicato se l’atto è riconducibile a una disposizione specifica della Tariffa o se la disciplina fiscale corretta deriva dal collegamento con l’IVA.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle tesi di merito, senza indicare gli specifici errori giuridici e senza riportare gli atti o le clausole rilevanti, è inidonea e può risultare non autosufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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