Sentenza del 29/04/2015 n. 3810 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - Difetto di motivazione - Insussistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa censura è stata ritenuta infondata. La motivazione per relationem è legittima quando l'Ufficio richiama le risultanze del verbale della Guardia di Finanza, condividendone le conclusioni. Tale tecnica costituisce un'economia di scrittura e non compromette il diritto di difesa né il contraddittorio, soprattutto quando gli elementi richiamati sono già conosciuti dal contribuente. Il difetto di motivazione è quindi insussistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'accertamento, sostenendo che l'Ufficio si fosse limitato a richiamare per relationem le conclusioni contenute nel verbale della Guardia di Finanza, senza procedere a un'autonoma valutazione degli elementi acquisiti.
Massime di principio
- Un accertamento tributario può essere motivato per relationem mediante il rinvio a un verbale della Guardia di Finanza, purché il documento richiamato sia individuabile e conoscibile dal contribuente.
- Non è necessariamente richiesta una riproduzione integrale del verbale o una distinta rielaborazione di ogni elemento da parte dell'Ufficio, se quest'ultimo mostra di condividere le conclusioni dell'attività istruttoria.
- La motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di esercitare concretamente il diritto di difesa.
- Il rinvio a elementi già noti al contribuente, di regola, non viola il contraddittorio e non determina autonomamente l'illegittimità dell'accertamento.
- La motivazione per relationem potrebbe invece risultare insufficiente se il documento richiamato non è accessibile o individuabile, se il rinvio è generico oppure se non consente di comprendere le ragioni effettive della pretesa.
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