Ordinanza n. 4700/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza amministrativa per la richiesta di terapia ABA del 27 marzo 2024, nonché per l’accertamento dell’obbligo della ASL Roma 2 a provvedere in ordine all’istanza amministrativa per la richiesta di terapia ABA del 27 marzo 2024, e per la condanna della ALS Roma 2 a pronunciarsi in merito all’istanza dei ricorrenti in data 27 marzo 2024 entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, co. 3 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio -OMISSIS- il 16\6\2025: per l’accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall''amministrazione sanitaria in relazione alla richiesta di chiarimenti svolta dai ricorrenti alla Nota della ASL Roma 2, prot. n. -OMISSIS-/2025 del 18 aprile 2025 e della conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere all’'erogazione della terapia ABA nella misura di 30 ore settimanali, come da istanza del 27 marzo 2024, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché, per l’accertamento del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in via diretta o in via indiretta, ossia sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo ABA nella misura di 30 ore settimanali, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché, in ogni caso, per l’annullamento - della Nota della ASL Roma 2, prot. n. -OMISSIS-/2025 del 18 aprile 2025, contenente la proposta di intervento a firma delle Neuropsichiatre Infantili, Dr.sse Maria Elena Lombardo e Barbara Manzi e dello Psicologo Psicoterapeuta, Dr. Christian Veronesi, depositata in atti, - di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso e conseguenziale e per la condanna della ASL Roma 2 ad erogare l'intervento comportamentale con metodo ABA al minore -OMISSIS-, come indicato dalle “Linee Guida sul Trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico” (cd. Linea Guida 21) dell’I.S.S., in via diretta o in via indiretta, ossia sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, nella misura di 30 ore settimanali, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza per la terapia ABA del 27 marzo 2024 e proposta terapeutica della ASL Roma 2 del 18 aprile 2025
Esito
La controversia
Il giudizio è stato introdotto per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza del 27 marzo 2024, l'accertamento dell'obbligo della ASL Roma 2 di provvedere e la condanna dell'amministrazione a pronunciarsi. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la proposta terapeutica del 18 aprile 2025, che prevedeva sei ore settimanali di intervento psicoeducativo domiciliare, un'ora settimanale di parent training, due ore mensili di teacher training e un'ora settimanale di supervisione e coordinamento, chiedendo l'accertamento del diritto a ricevere il trattamento ABA per trenta ore settimanali, direttamente dalla ASL o mediante rimborso delle prestazioni rese da terzi. La parte ricorrente ha contestato l'adeguatezza e la sufficienza del progetto, depositando recenti valutazioni cliniche del minore. L'amministrazione ha rappresentato che la proposta era stata formulata senza una valutazione multidisciplinare completa, poiché il padre aveva consentito soltanto alla conoscenza del minore, rifiutando la somministrazione di test, e che la valutazione privata prodotta dai genitori non conteneva dati testologici oggettivabili. La ASL ha comunque precisato che il progetto sarebbe stato monitorato e ridefinito dopo dodici mesi. La controversia richiede quindi una valutazione tecnico-specialistica sulla terapia più appropriata, sulle modalità di erogazione e sul numero di ore necessarie per il minore, che ha dodici anni.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda principale e ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a. per verificare, in contraddittorio, l'attendibilità e la correttezza delle valutazioni tecniche dell'amministrazione contenute nella proposta terapeutica impugnata. È stata nominata una CTU, incaricata di accertare se il progetto della ASL costituisca la terapia più adatta per il minore e, in caso contrario, di individuare la terapia più idonea, le modalità di svolgimento e il numero di ore necessario, anche mediante visita del minore. Le parti possono nominare consulenti tecnici di parte e partecipare alle operazioni peritali. Sono stati fissati termini per la nomina dei CTP, per la trasmissione dello schema di relazione, per le osservazioni delle parti e per il deposito della relazione finale. L'udienza di prosecuzione è stata fissata al 22 settembre 2026; le spese sono state riservate al definitivo. L'ordinanza non esprime quindi una valutazione conclusiva sulla fondatezza delle pretese del ricorrente né sull'adeguatezza del progetto terapeutico.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato nella domanda introduttiva per la richiesta di nomina di un commissario ad acta nell'ambito dell'azione avverso il silenzio; l'ordinanza non decide su tale richiesta.
art. 67 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica d'ufficio; il TAR lo applica per acquisire, in contraddittorio, elementi specialistici sulla terapia più appropriata e sul relativo numero di ore.
Decreto del Commissario ad Acta 22 luglio 2020
Richiamato nella proposta della ASL quale fonte dei criteri regionali di eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale.
Linee Guida ISS 2023 sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico
Richiamate dalla ASL e dal ricorrente come parametro tecnico nazionale per la definizione e la valutazione del progetto terapeutico.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore, degli esercenti la responsabilità genitoriale e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la controversia sull'erogazione di una prestazione sanitaria dipende da valutazioni medico-specialistiche contestate tra il privato e l'amministrazione, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a. per accertare l'appropriatezza della prestazione, le modalità di erogazione e la relativa intensità, senza anticipare la decisione sul merito.
- La consulenza tecnica d'ufficio deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, alle quali deve essere consentita la nomina di consulenti tecnici di parte, la partecipazione alle operazioni peritali e la formulazione di osservazioni sullo schema di relazione.
- Nella valutazione dell'adeguatezza di un progetto terapeutico riabilitativo individuale, assumono rilievo le condizioni cliniche concrete e l'età del beneficiario, sicché il numero e le modalità delle prestazioni non possono essere determinati in astratto senza considerare la specificità della fase evolutiva del minore.
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