Regolamento (UE) 2021/715
Regolamento delegato (UE) 2021/715 della Commissione del 20 gennaio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/715 interviene sul regolamento (UE) 2018/848 per precisare e rafforzare i requisiti dei gruppi di operatori in ambito biologico. In particolare, chiarisce il requisito della prossimità geografica, imponendo che le attività dei membri si svolgano nello stesso Stato membro o nello stesso paese terzo, e dettaglia in modo più analitico il sistema di controlli interni. Vengono inoltre introdotte le figure del gestore e degli ispettori del sistema di controlli interni, con compiti specifici, e un elenco di carenze rilevanti ai fini della valutazione del sistema. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2022.
Modifica del regolamento (UE) 2018/848 sui requisiti applicabili ai gruppi di operatori nel settore della produzione biologica, con particolare riguardo al sistema di controlli interni.
Ambito di applicazione
Si applica ai gruppi di operatori ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848, nel settore della produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici. Riguarda i membri del gruppo, il gestore del sistema di controlli interni e uno o più ispettori del sistema di controlli interni, nonché i rapporti con l'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo. La modifica chiarisce che le attività dei membri devono svolgersi nello stesso Stato membro o nello stesso paese terzo e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022; resta ferma l'applicabilità territoriale negli Stati membri dell'Unione e, per i paesi terzi, ai soli gruppi operanti in tale ambito.
Modifica del regolamento (UE) 2018/848 per i gruppi di operatori
Il regolamento delegato (UE) 2021/715 della Commissione modifica l'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, con l'obiettivo di rendere più uniforme e rigorosa la disciplina dei gruppi di operatori. I considerando evidenziano l'esigenza di un'interpretazione armonizzata della prossimità geografica, di requisiti minimi più precisi per il sistema di controlli interni e di un quadro comune per individuare le carenze del sistema.
Ambito di applicazione e finalità
La modifica riguarda i gruppi di operatori ammessi al regime biologico ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848. Le nuove regole incidono sull'organizzazione interna del gruppo, sulla composizione territoriale dei membri, sulle procedure di controllo e sulle responsabilità del gestore e degli ispettori del sistema di controlli interni.
Prossimità geografica e composizione del gruppo
L'articolo 1, punto 1, lettera a), sostituisce la lettera e) dell'articolo 36, paragrafo 1, chiarendo che il gruppo deve essere costituito soltanto da membri le cui attività di produzione o eventuali attività supplementari si svolgono in prossimità geografica le une alle altre nello stesso Stato membro o nello stesso paese terzo. La precisazione risponde all'esigenza di evitare interpretazioni difformi del requisito di prossimità geografica.
Sistema di controlli interni: contenuti obbligatori
Alla lettera g) dell'articolo 36, paragrafo 1, è aggiunto un elenco dettagliato di procedure documentate che il sistema di controlli interni deve comprendere. Tra gli elementi essenziali figurano:
- la registrazione dei membri del gruppo;
- le ispezioni interne, con ispezione fisica interna annuale in loco di ciascun membro e ispezioni aggiuntive basate sul rischio, programmate dal gestore e svolte dagli ispettori;
- l'approvazione di nuovi membri o, se del caso, di nuove unità di produzione o di nuove attività dei membri esistenti, previa approvazione del gestore sulla base della relazione di ispezione interna;
- la formazione degli ispettori almeno una volta all'anno, con valutazione delle conoscenze acquisite;
- la formazione dei membri sulle procedure del sistema di controlli interni e sui requisiti del regolamento;
- il controllo dei documenti e delle registrazioni;
- le misure da adottare in caso di non conformità e il relativo follow-up;
- la tracciabilità interna, compresa l'origine dei prodotti conferiti al sistema di commercializzazione comune e la possibilità di tracciare tutti i prodotti di tutti i membri in tutte le fasi della filiera, incluse produzione, trasformazione, preparazione e immissione sul mercato, nonché la stima e il controllo incrociato delle rese di ciascun membro.
Gestore e ispettori del sistema di controlli interni
Con la nuova lettera h) è resa obbligatoria la nomina di un gestore e di uno o più ispettori del sistema di controlli interni; le due funzioni non possono essere cumulate. Il numero di ispettori deve essere adeguato e proporzionato al tipo, alla struttura, alla dimensione, ai prodotti, alle attività e al volume della produzione biologica del gruppo, e gli ispettori devono essere competenti per i prodotti e le attività del gruppo.
Il gestore del sistema di controlli interni:
- verifica l'ammissibilità di ciascun membro rispetto ai criteri di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 36, paragrafo 1;
- assicura la presenza di un accordo di adesione scritto e firmato tra ciascun membro e il gruppo;
- elabora, aggiorna e rende disponibili procedure, documenti e registrazioni del sistema;
- redige e aggiorna l'elenco dei membri;
- assegna compiti e responsabilità agli ispettori;
- funge da collegamento con l'autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, incluse le domande di deroga;
- verifica annualmente le dichiarazioni di conflitto di interessi degli ispettori;
- programma e garantisce l'esecuzione delle ispezioni interne;
- assicura una formazione adeguata degli ispettori e ne valuta annualmente competenze e qualifiche;
- approva i nuovi membri o le nuove unità di produzione o attività;
- decide le misure in caso di non conformità e ne garantisce il follow-up;
- decide se appaltare attività, compresi i compiti degli ispettori, e firma le convenzioni o i contratti pertinenti.
Gli ispettori del sistema di controlli interni:
- effettuano le ispezioni interne secondo il calendario e le procedure stabiliti dal gestore;
- redigono relazioni di ispezione interna sulla base di un modello e le presentano entro un termine ragionevole;
- presentano, alla nomina, una dichiarazione di conflitto di interessi scritta e firmata e la aggiornano annualmente;
- partecipano alle formazioni previste.
Obblighi contrattuali dei membri
L'accordo di adesione deve impegnare ciascun membro a rispettare il regolamento, a partecipare al sistema di controlli interni e alle sue procedure, a tenere le registrazioni richieste, a consentire accesso e controlli, a controfirmare le relazioni di ispezione, ad accettare e attuare le misure correttive decise e a informare immediatamente il gestore in caso di sospetta non conformità. Si tratta di un presidio essenziale per assicurare la cooperazione del singolo operatore con il controllo collettivo del gruppo.
Carenze del sistema di controlli interni
Il nuovo comma aggiunto all'articolo 36, paragrafo 2, introduce un elenco di carenze che devono essere considerate almeno ai fini della valutazione del sistema di controlli interni. Sono qualificate come carenze, in particolare:
- la produzione, trasformazione, preparazione o immissione sul mercato di prodotti di membri o unità oggetto di sospensione o revoca;
- la commercializzazione di prodotti per i quali il gestore ha vietato l'uso di riferimenti al biologico in etichettatura o pubblicità;
- l'inserimento di nuovi membri o la modifica delle attività di membri esistenti senza la procedura interna di approvazione;
- la mancata esecuzione dell'ispezione fisica annuale in loco di un membro in un determinato anno;
- l'omessa indicazione nell'elenco dei membri di quelli sospesi o revocati;
- gravi divergenze tra i risultati delle ispezioni interne e i controlli ufficiali;
- gravi carenze nell'adozione di misure appropriate o nel follow-up delle non conformità;
- un numero inadeguato o competenze inadeguate degli ispettori rispetto alle caratteristiche del gruppo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Prossimità geografica dei membri del gruppo
L'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito per precisare che il gruppo è costituito soltanto da membri le cui attività di produzione o eventuali attività supplementari si svolgono in prossimità geografica le une alle altre nello stesso Stato membro o nello stesso paese terzo.
Contenuto minimo del sistema di controlli interni
All'articolo 36, paragrafo 1, lettera g), è inserito un elenco di procedure documentate obbligatorie: registrazione dei membri; ispezioni interne, incluse ispezioni fisiche annuali in loco di ciascun membro e ulteriori ispezioni aggiuntive basate sul rischio; approvazione di nuovi membri o nuove unità/attività; formazione annuale degli ispettori con valutazione delle conoscenze; formazione dei membri; controllo di documenti e registrazioni; misure e follow-up in caso di non conformità; tracciabilità interna dei prodotti, inclusa la stima e il controllo incrociato delle rese di ciascun membro.
Gestore e ispettori del sistema di controlli interni
È aggiunta la lettera h), che impone la nomina di un gestore e di uno o più ispettori del sistema di controlli interni, anche tra i membri del gruppo, con divieto di cumulo delle due funzioni. Il numero degli ispettori deve essere adeguato e proporzionato a tipo, struttura, dimensione, prodotti, attività e volume della produzione biologica, e gli ispettori devono essere competenti per i prodotti e le attività del gruppo. Sono inoltre definiti i compiti del gestore e degli ispettori, inclusi verifica dell'ammissibilità dei membri, accordi di adesione scritti, tenuta e aggiornamento dell'elenco dei membri, assegnazione dei compiti, collegamento con l'autorità competente o l'organismo di controllo, gestione dei conflitti di interesse, programmazione e svolgimento delle ispezioni, formazione e valutazione annuale delle competenze, approvazione dei nuovi membri o delle nuove attività e decisione sulle misure in caso di non conformità.
Obblighi dei membri del gruppo
L'accordo di adesione scritto e firmato deve impegnare ciascun membro a rispettare il regolamento, partecipare al sistema di controlli interni e alle sue procedure, tenere le registrazioni, consentire l'accesso alle unità di produzione e ai locali, essere presente alle ispezioni interne e ai controlli ufficiali, mettere a disposizione documenti e registrazioni, controfirmare le relazioni di ispezione, accettare e attuare le misure in caso di non conformità entro il termine stabilito e informare immediatamente il gestore in caso di sospetta non conformità.
Carenze del sistema di controlli interni
All'articolo 36, paragrafo 2, è aggiunto un elenco minimo di situazioni considerate carenze del sistema di controlli interni, tra cui: produzione o commercializzazione di prodotti di membri o unità sospese o revocate; commercializzazione di prodotti per i quali è vietato il riferimento al biologico; inserimento di nuovi membri o modifica delle attività senza approvazione interna; mancata ispezione fisica annuale in loco di un membro; omissione nell'elenco dei membri sospesi o revocati; gravi divergenze tra risultati delle ispezioni interne e controlli ufficiali; gravi carenze nelle misure correttive o nel follow-up; numero o competenze inadeguate degli ispettori rispetto alle caratteristiche del gruppo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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