Regolamento (UE) 2021/572
Regolamento delegato (UE) 2021/572 della Commissione del 20 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione di determinate disposizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/572 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 limitatamente alla data di applicazione delle disposizioni relative alle formule per lattanti e di proseguimento a base di idrolizzati proteici. Il rinvio è motivato dai ritardi nelle valutazioni scientifiche dell’EFSA causati dalla pandemia di COVID-19 e mira a evitare perturbazioni del mercato. In concreto, la disciplina transitoria viene estesa fino al 21 febbraio 2022 per mantenere temporaneamente applicabile la direttiva 2006/141/CE a tali prodotti, mentre per il resto restano ferme le date già previste dal regolamento delegato del 2016.
Rinvio della data di applicazione di alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/127 relative alle formule per lattanti e di proseguimento a base di idrolizzati proteici.
Ambito di applicazione
Si applica alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2016/127, nell’ambito della normativa UE sugli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda in particolare la decorrenza dell’abrogazione della direttiva 2006/141/CE e della nuova disciplina per tali prodotti. Non introduce esclusioni ulteriori, ma differisce temporalmente l’applicazione per una specifica categoria di prodotti.
Rinvio della data di applicazione di determinate disposizioni sulle formule a base di idrolizzati proteici
Il regolamento delegato (UE) 2021/572 interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/127 per rinviare l’applicazione delle prescrizioni specifiche relative alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. La misura è adottata nell’ambito del regolamento (UE) n. 609/2013 e tiene conto delle valutazioni scientifiche dell’EFSA non ancora concluse per diverse composizioni presenti sul mercato.
Ragioni dell’intervento
La Commissione richiama il fatto che, secondo il parere EFSA sulla composizione essenziale delle formule per lattanti e di proseguimento, la sicurezza e l’idoneità di ciascuna formula contenente idrolizzati proteici devono essere accertate caso per caso mediante valutazione clinica. Poiché soltanto una formula ha finora ottenuto una valutazione positiva e altre sono tuttora oggetto di esame, l’esecutivo europeo ritiene possibile aggiornare la disciplina solo dopo tali verifiche scientifiche.
La pandemia di COVID-19 ha causato ritardi imprevisti nelle valutazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento rinvia di un periodo ritenuto adeguato l’entrata in applicazione delle nuove prescrizioni per questa specifica categoria di prodotti.
Modifiche all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/127
L’articolo 1, punto 1, sostituisce il primo comma dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/127. La direttiva 2006/141/CE continua ad essere abrogata con effetto dal 22 febbraio 2020, ma per le formule per lattanti e di proseguimento a base di idrolizzati proteici essa resta applicabile fino al 21 febbraio 2022.
Modifiche all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/127
L’articolo 1, punto 2, sostituisce il secondo comma dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/127. La disciplina generale del regolamento si applica dal 22 febbraio 2020; tuttavia, per le formule per lattanti e di proseguimento a base di idrolizzati proteici, l’applicazione è differita al 22 febbraio 2022.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza di prevenire effetti distorsivi sul mercato. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rinvio della disciplina per le formule a base di idrolizzati proteici
L’articolo 1 modifica l’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/127 prevedendo che la direttiva 2006/141/CE continui ad applicarsi fino al 21 febbraio 2022 alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. Resta ferma l’abrogazione della direttiva 2006/141/CE con effetto dal 22 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 609/2013.
Nuova data di applicazione delle prescrizioni specifiche
L’articolo 1 modifica l’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/127 stabilendo che esso si applica dal 22 febbraio 2020, salvo che per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, per le quali l’applicazione è differita al 22 febbraio 2022.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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