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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/571

Regolamento delegato (UE) 2021/571 della Commissione del 20 gennaio 2021 che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze che possono essere aggiunte alle formule per lattanti, alle formule per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 introducendo l’L-metilfolato di calcio tra le sostanze autorizzate come fonte di folato per specifiche categorie di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. La modifica si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ne ha confermato la biodisponibilità e la sicurezza agli usi e livelli proposti. Il regolamento si limita a un intervento puntuale sull’allegato e prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 per estendere l’uso dell’L-metilfolato di calcio come fonte di folato anche alle formule per lattanti, alle formule per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia.

Ambito di applicazione

Si applica agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia rientranti nel regolamento (UE) n. 609/2013, in particolare alle formule per lattanti, alle formule di proseguimento/prima infanzia, agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia. Incide sull’elenco unionale delle sostanze che possono essere aggiunte a tali prodotti come fonte di folato. Restano immutati gli altri usi già autorizzati dell’L-metilfolato di calcio, in particolare per gli alimenti a fini medici speciali e per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 per l’L-metilfolato di calcio

Il regolamento delegato (UE) 2021/571 della Commissione interviene sul regime degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, aggiornando l’elenco unionale delle sostanze che possono essere aggiunte a determinate categorie di prodotti. La finalità è consentire l’uso dell’L-metilfolato di calcio come fonte di folato non solo nei prodotti già autorizzati, ma anche nelle formule per lattanti, nelle formule per la prima infanzia, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per la prima infanzia.

Contesto e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 609/2013. Nei considerando si richiama che l’allegato di tale regolamento contiene l’elenco dell’Unione delle sostanze aggiungibili alle categorie di alimenti disciplinate dall’articolo 1, paragrafo 1. Viene inoltre ricordato che l’L-metilfolato di calcio era già autorizzato come fonte di folato per gli alimenti a fini medici speciali e per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

Valutazione scientifica dell’EFSA

La modifica si fonda sulla domanda presentata per estendere l’impiego della sostanza e sul parere dell’EFSA del 27 novembre 2019. Secondo tale parere, l’L-metilfolato di calcio è una fonte di folato biodisponibile ed è sicuro per gli usi e i livelli proposti nella popolazione di destinazione, costituita da lattanti sotto i 12 mesi e bambini da 12 a meno di 36 mesi.

Modifica normativa dell’allegato

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 in conformità all’allegato del regolamento delegato. Quest’ultimo sostituisce, alla voce «Folato», la voce «L-metilfolato di calcio» con una formulazione che ne consente l’utilizzo nelle quattro categorie di prodotti interessate, contrassegnate con «X» nell’allegato tecnico.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione dell’autorizzazione dell’L-metilfolato di calcio

L’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è modificato per includere l’L-metilfolato di calcio come fonte di folato anche nelle formule per lattanti, nelle formule per la prima infanzia, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per la prima infanzia. La modifica riguarda l’elenco unionale delle sostanze aggiungibili alle categorie di prodotti alimentari disciplinate dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 609/2013.

Presupposti scientifici della modifica

La Commissione si fonda sul parere EFSA del 27 novembre 2019, secondo cui l’L-metilfolato di calcio è una fonte di folato biodisponibile e sicura per la popolazione destinataria, ossia lattanti (< 12 mesi) e bambini nella prima infanzia (12 - < 36 mesi), ai livelli d’uso proposti. Sulla base di tale valutazione, la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza nelle categorie di alimenti interessate.

Contenuto tecnico dell’allegato

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, alla voce «Folato», la voce «L-metilfolato di calcio» è sostituita con una formulazione che ne consente l’impiego nelle quattro categorie di prodotti indicate. Il testo allegato utilizza il contrassegno «X» per indicare le categorie interessate.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenutrizionealimenti per l'infanziaadditivi e ingredienti alimentari

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