Regolamento (UE) 2021/571
Regolamento delegato (UE) 2021/571 della Commissione del 20 gennaio 2021 che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze che possono essere aggiunte alle formule per lattanti, alle formule per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 introducendo l’L-metilfolato di calcio tra le sostanze autorizzate come fonte di folato per specifiche categorie di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. La modifica si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ne ha confermato la biodisponibilità e la sicurezza agli usi e livelli proposti. Il regolamento si limita a un intervento puntuale sull’allegato e prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 per estendere l’uso dell’L-metilfolato di calcio come fonte di folato anche alle formule per lattanti, alle formule per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti per la prima infanzia.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia rientranti nel regolamento (UE) n. 609/2013, in particolare alle formule per lattanti, alle formule di proseguimento/prima infanzia, agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia. Incide sull’elenco unionale delle sostanze che possono essere aggiunte a tali prodotti come fonte di folato. Restano immutati gli altri usi già autorizzati dell’L-metilfolato di calcio, in particolare per gli alimenti a fini medici speciali e per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 per l’L-metilfolato di calcio
Il regolamento delegato (UE) 2021/571 della Commissione interviene sul regime degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, aggiornando l’elenco unionale delle sostanze che possono essere aggiunte a determinate categorie di prodotti. La finalità è consentire l’uso dell’L-metilfolato di calcio come fonte di folato non solo nei prodotti già autorizzati, ma anche nelle formule per lattanti, nelle formule per la prima infanzia, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per la prima infanzia.
Contesto e base giuridica
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 609/2013. Nei considerando si richiama che l’allegato di tale regolamento contiene l’elenco dell’Unione delle sostanze aggiungibili alle categorie di alimenti disciplinate dall’articolo 1, paragrafo 1. Viene inoltre ricordato che l’L-metilfolato di calcio era già autorizzato come fonte di folato per gli alimenti a fini medici speciali e per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
Valutazione scientifica dell’EFSA
La modifica si fonda sulla domanda presentata per estendere l’impiego della sostanza e sul parere dell’EFSA del 27 novembre 2019. Secondo tale parere, l’L-metilfolato di calcio è una fonte di folato biodisponibile ed è sicuro per gli usi e i livelli proposti nella popolazione di destinazione, costituita da lattanti sotto i 12 mesi e bambini da 12 a meno di 36 mesi.
Modifica normativa dell’allegato
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 in conformità all’allegato del regolamento delegato. Quest’ultimo sostituisce, alla voce «Folato», la voce «L-metilfolato di calcio» con una formulazione che ne consente l’utilizzo nelle quattro categorie di prodotti interessate, contrassegnate con «X» nell’allegato tecnico.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione dell’autorizzazione dell’L-metilfolato di calcio
L’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è modificato per includere l’L-metilfolato di calcio come fonte di folato anche nelle formule per lattanti, nelle formule per la prima infanzia, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per la prima infanzia. La modifica riguarda l’elenco unionale delle sostanze aggiungibili alle categorie di prodotti alimentari disciplinate dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 609/2013.
Presupposti scientifici della modifica
La Commissione si fonda sul parere EFSA del 27 novembre 2019, secondo cui l’L-metilfolato di calcio è una fonte di folato biodisponibile e sicura per la popolazione destinataria, ossia lattanti (< 12 mesi) e bambini nella prima infanzia (12 - < 36 mesi), ai livelli d’uso proposti. Sulla base di tale valutazione, la sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza nelle categorie di alimenti interessate.
Contenuto tecnico dell’allegato
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, alla voce «Folato», la voce «L-metilfolato di calcio» è sostituita con una formulazione che ne consente l’impiego nelle quattro categorie di prodotti indicate. Il testo allegato utilizza il contrassegno «X» per indicare le categorie interessate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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